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Il testo coordinato è in preparazione e verrà pubblicato quanto prima

Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86

Legge finanziaria per l'anno 2015.

Bollettino Ufficiale n. 65, parte prima, del 31 dicembre 2014

Art. 15
1. L'articolo 9 ter della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014) è sostituito dal seguente:
Art. 9 ter - Riduzione dei compensi professionali legali
1. Ai fini dell'adeguamento previsto dall'
Sito esternoarticolo 9, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90
(Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli
uffici giudiziari) convertito, con modificazioni, dalla
Sito esternolegge 11 agosto 2014, n. 114
, i compensi professionali di cui all'
articolo 4 della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63
(Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale), comprensivi degli oneri riflessi, determinati secondo gli accordi e contratti sottoscritti a livello decentrato in data 11 novembre 2002 per quanto riguarda la dirigenza ed in data 6 giugno 2005 per quanto riguarda il comparto, già vigenti in Regione Toscana, sono attribuiti in modo tale che quanto erogato al singolo avvocato non superi l'equivalente del suo trattamento economico complessivo, ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 9, comma 7, del d.l. 90/2014
. Restano altresì fermi i limiti di cui all'articolo 9, commi 1 e 6, primo periodo,
Sito esternodel medesimo d. l. 90/2014
.
2. I compensi professionali, ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 9, comma 5, del d.l. 90/2014
, sono attribuiti ai singoli avvocati sulla base degli esiti della valutazione delle prestazioni individuali effettuata secondo il sistema vigente in Regione Toscana come definito nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della
legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1
“Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”) e stabilito nei successivi provvedimenti attuativi, finalizzato alla corresponsione della retribuzione di risultato.
3. La valutazione delle prestazioni individuali avviene secondo criteri e indicatori chiari e oggettivamente misurabili che tengono conto della puntualità negli adempimenti processuali, della partecipazione alle udienze, del rispetto della deontologia e degli obblighi di aggiornamento professionale, dell'efficacia e sinteticità nella redazione degli atti giudiziari di competenza.
4. L'assegnazione degli affari contenziosi e consultivi viene effettuata dall'Avvocato generale attraverso sistemi informatici di archiviazione e gestione delle pratiche, secondo principi
di parità di trattamento e specializzazione professionale ed in base a criteri di omogeneità dei carichi di lavoro, di approfondimento per materie di competenza, nonché dell'esperienza maturata.
”.

Note del Redattore:

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Sezione inserita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 19.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 20.

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Note soppresse

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 23.

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Comma prima inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 24, ed ora abrogato con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 13.

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Comma così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 24.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 25.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 26.

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Parola prima sostituita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 27, poi sostituita conl.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 25, ed ora così sostituita conl.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 5 .

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 28.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 29.

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Parola così sostituita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 30.

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Parola così sostituita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 30.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 31.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 32.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 33.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 34.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 35.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 36.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 37.

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Allegato A così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 38.

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Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 18.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 20.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 20.

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Parola così sostituita con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 20.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 23.

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Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 24.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 25.

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Comma prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 25, ed ora così sostituito con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 5.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 26.

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Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 27.

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Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 12.

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Comma abrogato con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 13.

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Parole inserite con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 14.

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Note soppresse.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Note soppresse .

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Vedi l.r. 16 aprile 2019, n. 19, art. 2 , che recita: “I commi 1 e 2 dell’articolo 5 bis della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l’anno 2015), sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2020.”.

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Note soppresse.

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Note soppresse.

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Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 3 .

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Note soppresse.

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Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2022, n, 44, art. 5, comma 4.

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Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2022, n, 44, art. 6 , comma 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.