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Legge regionale 13 novembre 2014, n. 69

Norme per la valorizzazione del ruolo della Toscana nel periodo risorgimentale ai fini del conseguimento dell’unità nazionale. Modifiche alla l.r. 21/2010 .

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 21 novembre 2014





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera m), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 10 legge 6 luglio 2002, n. 137 );


Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);


Considerato quanto segue:


1. La Toscana durante il Risorgimento ha svolto un ruolo centrale nel processo di formazione dello stato unitario contribuendo in modo determinante al raggiungimento dell’unità d’Italia sia dal punto di vista culturale, con il grande apporto fornito alla creazione di una vera e propria coscienza nazionale, sia dal punto di vista del più concreto contributo dato al conseguimento dell’unità politica statuale;


2. La Regione Toscana persegue tra le finalità principali previste dallo Statuto la tutela e la valorizzazione del proprio patrimonio storico e coltiva da sempre la memoria della sua storia al fine di diffondere il patrimonio di valori civili e spirituali che rappresentano la sua originale identità;


3. In attuazione delle sopracitate finalità statutarie e al fine di riconoscere e valorizzare il fondamentale ruolo svolto dalla Toscana nel processo di unificazione nazionale, si ritiene opportuno introdurre nell’ordinamento regionale una normativa che persegua tali finalità attraverso il sostegno a specifici interventi realizzati dagli enti locali, dagli enti pubblici, dai soggetti privati senza scopo di lucro e, in particolari occasioni, dalla Regione stessa;


4. Per una corretta individuazione degli interventi si rende necessario procedere preliminarmente, anche con l’apporto di studiosi esperti della materia, all’individuazione degli avvenimenti storici più rilevanti accaduti nei confini regionali durante il periodo risorgimentale;


5. Al fine di garantire una complessiva programmazione in materia di attività culturali è opportuno prevedere che gli interventi definiti dalla presente legge trovino collocazione all’interno del Piano della cultura di cui all’articolo 4 della l.r. 21/2010 ;


Approva la presente legge


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.