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Legge regionale 13 novembre 2014, n. 69

Norme per la valorizzazione del ruolo della Toscana nel periodo risorgimentale ai fini del conseguimento dell’unità nazionale. Modifiche alla l.r. 21/2010 .

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 21 novembre 2014

Art. 6
- Controllo e revoca dei contributi
1. Le strutture individuate dal piano della cultura quali soggetti gestori delle procedure per la realizzazione degli interventi ivi previsti, sono deputate al controllo sulla corretta gestione degli stessi da parte dei beneficiari, secondo le modalità definite dal piano stesso.
2. Costituiscono causa di revoca dei benefici:
a) la mancata realizzazione dell’iniziativa per la quale il contributo è stato concesso;
b) la destinazione dei contributi per finalità diverse da quelle previste;
c) la perdita dei requisiti di cui all’articolo 5 nel periodo intercorrente tra il riconoscimento del beneficio e la sua completa erogazione;
d) il mancato, totale o parziale, adempimento degli obblighi assunti dal beneficiario.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.