SEZIONE II
Disciplina delle trasformazioni da parte dell’imprenditore agricolo
Art. 70
Installazione di manufatti temporanei e di ulteriori manufatti ad uso agricolo in assenza di programma aziendale
1. Nel rispetto delle disposizioni del regolamento di attuazione del presente capo e di quelle eventualmente contenute negli strumenti della pianificazione territoriale provinciale, costituisce attività edilizia libera, soggetta a comunicazione,
di inizio lavori ai sensi dell'articolo 136, comma 2,(209) Parole inserite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 1.
l’installazione per lo svolgimento dell’attività agricola di manufatti aziendali temporanei realizzati con strutture in materiale leggero e semplicemente ancorati a terra senza opere murarie per un periodo non superiore a due anni, comprese le serre aventi le suddette caratteristiche. La comunicazione è accompagnata dall’impegno alla rimozione dei manufatti entro la scadenza del biennio.
2. Gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale possono contenere disposizioni riferite ai manufatti aziendali di cui al comma 1, esclusivamente al fine di assicurare la tutela di immobili ed aree di rilevante interesse paesaggistico o ambientale, in attuazione dell’articolo 92, comma 3, lettera e).
b) attività edilizia soggetta a permesso di costruire ai sensi dell’articolo 134, l’installazione di qualsiasi manufatto non temporaneo, comprese le serre fisse, necessario alla conduzione aziendale, che necessiti di interventi di trasformazione permanenti sul suolo. Tali manufatti per le fattispecie individuate dal regolamento di cui al presente capo non sono soggetti al programma aziendale.
4. I manufatti di cui al presente articolo non possono essere inseriti nel computo dei beni aziendali.
5. L’imprenditore agricolo si impegna a mantenere i manufatti di cui al comma 3, lettere a) e b), per il solo periodo in cui sono necessari allo svolgimento dell’attività agricola. Al momento della presentazione della SCIA o del rilascio del titolo abilitativo si impegna altresì alla loro rimozione e al ripristino dello stato dei luoghi una volta cessata la necessità di utilizzo.
5 bis. Nel rispetto delle disposizioni del regolamento di attuazione del presente capo e di quelle eventualmente contenute negli strumenti urbanistici comunali, l’imprenditore agricolo presenta richiesta di permesso di costruire, oppure SCIA ai sensi dell’articolo 134, comma 2, qualora intenda mantenere i manufatti realizzati ai sensi del comma 1 oltre il termine di due anni. Il permesso di costruire o la SCIA alternativa devono essere rilasciati o devono essere efficaci prima della scadenza di tale termine. (541) Comma inserito con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 7.
6 bis. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo VI, l’installazione da parte dell’imprenditore agricolo dei manufatti necessari allo svolgimento dell’attività di ospitalità in spazi aperti è disciplinata dalla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell'enoturismo in Toscana) e dal relativo regolamento di attuazione. (463) Comma aggiunto con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 2.
Art. 71
Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d’uso agricola in assenza di programma aziendale
1. In assenza di programma aziendale sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola sono consentiti, sempreché non comportino il mutamento della destinazione d'uso agricola, siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale, e fermi restando i limiti e le condizioni previste dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, i seguenti interventi:
f) gli interventi comunque denominati finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica;
g) le addizioni volumetriche di cui all'articolo 134, comma 1, lettera g);
i) il ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti di cui all'articolo 134, comma 1, lettera i);
l) gli interventi di sostituzione edilizia di cui all'articolo 134, comma 1, lettera l);
1 bis. Sempreché non comportino il mutamento della destinazione d'uso agricola e siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale, sono riservati all'imprenditore agricolo professionale gli interventi di addizione volumetrica da eseguire una sola volta fino ad un massimo di 100 metri cubi per ogni abitazione rurale e sugli annessi agricoli fino ad un massimo del 10 per cento del volume esistente e comunque non oltre i 300 metri cubi complessivi oppure entro i limiti dimensionali, ove inferiori, previsti dagli strumenti urbanistici del comune. (72) Comma inserito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 25.
2. Alle medesime condizioni di cui al comma 1, sono riservati all'imprenditore agricolo-professionale i trasferimenti di volumetrie che non eccedono per singolo edificio aziendale il 20 per cento del volume legittimamente esistente. I volumi trasferiti non si sommano con quelli risultanti dagli interventi di cui al comma 1 bis.(71) Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 25.
3. Ove consentito dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunali, gli interventi di cui ai commi 1, 1 bis e 2, possono comportare un aumento del numero delle unità residenziali abitative, ove già esistenti nell’edificio, ferma restando la destinazione d’uso agricola.(71) Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 25.
4. Nel caso in cui gli interventi edilizi di cui al comma 1, lettere h), i), ed l) e di cui al comma 2 siano realizzati per lo svolgimento delle attività agrituristiche, l’imprenditore agricolo si deve impegnare a non modificare la destinazione d’uso agricola degli edifici per quindici anni dalla realizzazione degli interventi medesimi.(71) Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 25.
Art. 72
Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d’uso agricola mediante programma aziendale
1. Salvo i limiti e le condizioni previste dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d’uso agricola, previa approvazione del programma aziendale, sono consentiti, alle condizioni di cui al comma 2, i seguenti interventi:
b) ristrutturazioni urbanistiche.
2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati a condizione che:
a) siano salvaguardati i caratteri dell’edilizia storico-testimoniale;
b) siano mantenute in produzione superfici fondiarie minime non inferiori a quanto previsto dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica sulla base dei criteri e dei parametri definiti dal PTC o dal PTCM oppure, in mancanza, dal regolamento d’attuazione di cui all’articolo 84. (75) Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 26.
Art. 73
Interventi di nuova edificazione mediante programma aziendale
1. La costruzione di nuovi edifici rurali è consentita all’imprenditore agricolo soltanto se necessaria alla conduzione del fondo, all’esercizio delle altre attività agricole e di quelle ad esse connesse. Resta fermo l’obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, se coerente con la tipologia di questi ultimi.
2. La costruzione di nuovi edifici ad uso abitativo, se ammessa dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunali, è subordinata:
a) all’approvazione da parte del comune del programma aziendale presentato dall’imprenditore agricolo a titolo professionale, contenente la dimostrazione che l’edificio è necessario alle proprie esigenze, a quelle dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato impegnati nell’attività agricola;
b) all’impegno dell’imprenditore agricolo professionale a mantenere in produzione superfici fondiarie minime non inferiori a quanto previsto dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica sulla base dei criteri e dei parametri definiti dal PTC o dal PTCM oppure, in mancanza, dal regolamento d’attuazione del presente capo.
3. Il regolamento d’attuazione di cui all’articolo 84 disciplina ulteriori condizioni a cui è soggetta la realizzazione di nuove abitazioni rurali.
4. La costruzione di nuovi annessi agricoli è soggetta:
a) all’approvazione da parte del comune del programma aziendale, presentato dall’imprenditore agricolo, dove si dimostri che la costruzione di nuovi annessi agricoli è commisurata alle esigenze dell’impresa e alla capacità produttiva dell’azienda agricola;
b ) all’impegno dell’imprenditore agricolo a mantenere in produzione superfici fondiarie minime non inferiori a quanto previsto dal PTC o dal PTCM o, in mancanza, dal regolamento d’attuazione di cui all’articolo 84. L’impegno è assunto a seguito dell’approvazione del programma mediante sottoscrizione di convenzione o atto d’obbligo.
5. Il regolamento di attuazione di cui all’articolo 84 specifica i casi in cui è consentita la costruzione di nuovi annessi agricoli strettamente necessari all’attività delle aziende agricole che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del programma aziendale, nonché di annessi agricoli non collegabili alle superfici minime fondiarie da coltivare.(76) Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 27.
5 bis. Fermo restando il rispetto delle limitazioni e prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, la realizzazione degli annessi di cui al comma 5 non è soggetta alla presentazione del programma aziendale. (77) Comma inserito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 27.
Art. 74
Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale
1. Al fine della verifica delle condizioni di cui agli articoli 72 e 73, l’imprenditore agricolo provvede alla redazione del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale, di seguito denominato “programma aziendale”, avente i contenuti indicati nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 84.
2. L’approvazione del programma aziendale costituisce condizione preliminare per il rilascio dei titoli abilitativi.
4. Per l’approvazione del programma aziendale, il comune, verificata la completezza e la regolarità formale della documentazione, convoca una conferenza di servizi, ai sensi del capo IV della l. 241/1990, per verificare la conformità urbanistica e acquisire tutti i pareri, nulla osta o assensi, comunque denominati, di altre amministrazioni pubbliche, compresi il parere della provincia di conformità al PTC o il parere della città metropolitana di conformità al PTCM, nonché il parere della Regione di coerenza tra i contenuti agronomici del programma e gli interventi edilizi proposti. Nel caso in cui il programma abbia valore di piano attuativo, secondo quanto previsto dall'articolo 74, comma 13, si applica la procedura di cui all'articolo 111.(79) Comma prima sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 28; poi così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 3.
5. La realizzazione del programma aziendale è garantita da una convenzione o da un atto d’obbligo unilaterale, da registrare e trascrivere a spese del richiedente e a cura del comune.
6. In particolare, la convenzione o l’atto unilaterale d’obbligo contengono l’impegno dell’imprenditore agricolo:
a) ad effettuare gli interventi previsti dal programma aziendale in relazione ai quali sono richiesti interventi sul patrimonio esistente o la realizzazione di nuovi edifici rurali di cui agli articoli 72 e 73;
b) a non alienare separatamente dagli edifici rurali le superfici fondiarie alla cui capacità produttiva gli stessi sono riferiti, a meno che i terreni alienati non siano compensati da altri terreni di nuova acquisizione;
c) ad assicurare il mantenimento delle pertinenze di edifici non più utilizzabili a fini agricoli, comprese quelle oggetto di programmata alienazione, con interventi coerenti con il contesto paesaggistico, nonché con interventi di mitigazione ambientale eventualmente necessari;
d) a non modificare la destinazione d’uso degli edifici esistenti o recuperati necessari allo svolgimento dell’attività agricola e di quelle connesse per il periodo di validità del programma aziendale;
e) ad assoggettarsi alle penali previste nella convenzione o nell’atto d’obbligo, in caso d’inadempimento. In ogni caso, le penali non devono essere inferiori al maggior valore determinato dall’inadempienza.
8. Il programma aziendale può essere modificato in ogni tempo per adeguarlo ai programmi comunitari, statali o regionali, oppure in caso di eventi naturali che modifichino in modo significativo lo stato dei luoghi.
9. Non costituiscono modificazione del programma aziendale le varianti agli interventi edilizi programmati, comprese le varianti in corso d’opera, che risultino conformi agli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, coerenti sotto il profilo agronomico con gli assetti colturali e produttivi dell’azienda previsti dal programma aziendale approvato, e che comunque
soddisfino tutte le seguenti condizioni:(78) Parole inserite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 28.
c) non interessino edifici o complessi edilizi di interesse storico-testimoniale;
d) non comportino modifiche alla tipologia degli edifici di nuova costruzione programmati.
10. La disposizione di cui al comma 9, non si applica ai programmi aziendali con valore di piano attuativo.
11. Il programma aziendale può essere modificato per motivi diversi da quelli di cui al comma 8, su richiesta dell’imprenditore agricolo, a scadenze non inferiori ad un anno.
12. Nei casi di cui ai commi 8 e 11, il regolamento di attuazione di cui all’articolo 84 specifica quali modifiche al programma aziendale possono essere assentite con procedimenti semplificati in quanto modifiche non sostanziali.
Art. 75
1. L'imprenditore agricolo può utilizzare immobili a destinazione industriale o commerciale, anche all’interno del territorio urbanizzato, per adibirli ad usi connessi all'attività agricola, compresa la vendita dei prodotti agricoli in applicazione delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative igienico sanitarie, di altre normative di settore, nonché dei regolamenti edilizi vigenti. Laddove non si renda necessaria la realizzazione di opere edilizie, l’imprenditore agricolo trasmette, preventivamente all’utilizzo, apposita comunicazione allo sportello unico del comune attestante il rispetto delle normative igienico sanitarie, di settore e dei regolamenti edilizi vigenti, secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 84.
2. Lo sportello unico effettua controlli a campione sulle comunicazioni trasmesse ai sensi del comma 1 nella misura pari ad almeno il 10 per cento delle comunicazioni presentate.
3. Gli immobili di cui al comma 1, se acquisiti in proprietà dall'imprenditore agricolo, costituiscono parte della sua dotazione aziendale ma la loro consistenza non può in alcun caso essere trasferita all’interno del fondo.
4. L’utilizzo degli immobili di cui al comma 1, per usi connessi all’attività agricola, è consentito anche per periodi di tempo determinati, secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 84.
5. L’utilizzo permanente o temporaneo degli immobili di cui al presente articolo per usi connessi all’attività agricola non determina il mutamento della destinazione d’uso industriale o commerciale degli immobili stessi.
Art. 76
Trasferimenti di fondi agricoli
1. Nel caso di trasferimenti parziali di fondi agricoli attuati al di fuori di programmi aziendali tramite compravendita o altro titolo che consenta il conseguimento di un titolo abilitativo, è vietata la realizzazione di nuovi edifici per dieci anni successivi al frazionamento su tutti i terreni risultanti.
2. Il divieto di edificare di cui al comma 1 non si applica nel caso in cui i rapporti fra superfici fondiarie ed edifici utilizzati per l’attività agricola, come stabiliti dalla provincia o dalla città metropolitana in sede di determinazione dei parametri di cui all’articolo 73, comma 2, non siano stati superati su alcuna delle porzioni risultanti. Per i trasferimenti anteriori alla determinazione dei parametri della provincia o della città metropolitana è fatta salva la possibilità di dimostrare, attraverso il programma aziendale, che l’indispensabilità dei nuovi edifici sussisteva in riferimento all’estensione dell’azienda ed agli edifici in essa esistenti risultanti al momento del trasferimento, ferma restando la possibilità di comprendervi i successivi ampliamenti dell’estensione aziendale.
3. Le disposizioni relative al divieto di edificare si applicano, per la durata dell’affitto e fino ad un massimo di dieci anni, anche agli affitti di fondi rustici nelle fattispecie in cui, ai sensi della normativa, sia consentito il conseguimento di un titolo abilitativo.
4. Il divieto di cui al comma 1, non si applica:
a) ai trasferimenti in sede di permute di immobili agricoli o di aggiustamenti di confine;
b) ai trasferimenti derivanti obbligatoriamente dall’applicazione di normative comunitarie o nazionali;
c) ai trasferimenti che hanno origine da:
1) risoluzione di contratti di mezzadria o di altri contratti agrari;
2) estinzione di enfiteusi o di servitù prediali;
3) procedure espropriative;
4) successioni ereditarie;
5) divisioni patrimoniali quando la comproprietà del bene si sia formata antecedentemente al 29 aprile 1995;
6) cessazione dell’attività per raggiunti limiti d’età o per sopraggiunta invalidità permanente al lavoro, degli imprenditori agricoli professionali.
5. Costituiscono aggiustamenti di confine, ai fini della presente legge, gli aumenti o le diminuzioni delle superfici aziendali su cui non insistano edifici. Tali superfici devono essere inferiori al 5 per cento delle superfici complessive aziendali e comunque non eccedenti cinque ettari di superficie agricola utilizzata.
6. Per i trasferimenti di fondi agricoli effettuati prima dell’entrata in vigore della presente legge, rimane fermo il divieto di edificazione per i dieci anni successivi al frazionamento.