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Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65

Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 12 novembre 2014

CAPO V
Disciplina dei controlli sulle opere e sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico
Art. 156
Controlli sulle opere e sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico. Esclusioni dai controlli
1. Il presente capo disciplina le funzioni in materia di costruzioni in zone dichiarate sismiche ai sensi dell’articolo 158.
2. Ai sensi dell’Sito esternoarticolo 83, comma 1, del d.p.r. 380/2001 , sono escluse dall’ambito di applicazione delle disposizioni di cui al presente capo, le opere e gli interventi di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumità, di seguito indicati:
a) interventi di manutenzione ordinaria;
b) opere e manufatti di cui all’articolo 137, comma 1, lettera a), numeri da 1 a 6;
c) ogni altra opera, intervento o manufatto, equiparabili per entità e caratteristiche obiettive alle fattispecie elencate nelle lettere a) e b).
Art. 157
Controlli sulla sicurezza sismica delle opere e delle infrastrutture
1. In base a quanto disposto dall’Sito esternoarticolo 93 del d.lgs. 112/1998 , l’attività di vigilanza ed i controlli per la sicurezza sismica sulle opere pubbliche la cui programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione è di competenza dello Stato ai sensi dell’articolo 93 comma 1, lettere b), c), d), e) ed h), del Sito esternod.lgs. 112/1998 , sono svolte dalle competenti amministrazioni statali. Pertanto, con riferimento a dette opere, non si applicano gli articoli 167, 168, 169 e 170.
2. In base a quanto disposto dall’Sito esternoarticolo 98 del d.lgs. 112/1998 , l’attività di vigilanza ed i controlli per la sicurezza sismica sulle strade e sulle autostrade e relative pertinenze la cui programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione è di competenza dello Stato ai sensi dell’articolo 98, comma 1, lettera a), e comma 3, lettere c), d) ed e), Sito esternodel d.lgs. 112/1998 , sono svolte dalle competenti amministrazioni statali. Pertanto, con riferimento a dette strade, autostrade e relative pertinenze non si applicano gli articoli 167, 168, 169 e 170.
3. In base a quanto disposto dall’Sito esternoarticolo 104, comma 1, lettera b), del d.lgs Sito esterno112/1998 , l’attività di vigilanza ed i controlli per la sicurezza sismica sulle opere inerenti ai servizi di trasporto pubblico di interesse nazionale come individuati dall’Sito esternoarticolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’Sito esternoarticolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), sono svolte dalle competenti amministrazioni statali. Pertanto, con riferimento a dette opere non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 167, 168, 169 e 170.
4. In base a quanto disposto dall’articolo 104, comma 1, lettere d), e), f), s) bb) del d.lgs. 112/1998, sono svolte dalle competenti amministrazioni statali l’attività di vigilanza ed i controlli per la sicurezza sismica sulle opere inerenti:
a) trasporti ad impianti fissi di interesse nazionale;
b) rete ferroviaria di interesse nazionale;
c) porti di rilievo nazionale ed internazionale.
Con riferimento a dette opere non si applicano gli articoli 167, 168, 169 e 170.
Art. 158
Opere assoggettate alla disciplina antisismica. Individuazione delle zone sismiche e determinazione dei valori differenziati del grado di sismicità
1. Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ai sensi dei commi 2 e 3, sono assoggettate, anche con riguardo ai loro aggiornamenti, alle specifiche norme tecniche emanate con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per l’interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata.
2. I criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e i trasporti, di concerto con il Ministro per l’interno, secondo quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 83 del d.p.r. 380/2001 .
3. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente capo, la Giunta regionale provvede, sentite le province e i comuni interessati, alla individuazione delle zone dichiarate sismiche, nonché alla formazione e all’aggiornamento degli elenchi delle zone e dei valori attribuiti ai gradi di sismicità, nel rispetto dei criteri generali di cui al comma 2.
Art. 159
Abrogato.
Art. 160
Abrogato.
Art. 161
Abrogato.
Art. 162
Abrogato.
Art. 163
Abrogato.
Art. 164
Sopraelevazioni
1. E’ consentita, nel rispetto dei piani operativi e dei regolamenti edilizi vigenti:
a) la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura, purché nel complesso la costruzione risponda alle prescrizioni di cui al presente capo;
b) la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e precompresso, in acciaio o a pannelli portanti, purché il complesso della struttura sia conforme alle norme della presente legge e alle disposizioni speciali concernenti tale tipologia di edifici.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 167 e 169, le sopraelevazioni di cui al presente articolo sono consentite solo previa certificazione del progettista che specifica l’idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico.
3. La certificazione di cui all’Sito esternoarticolo 90 del d.p.r. 380/2001 , non è necessaria ai fini dell’autorizzazione per l’inizio dei lavori.
4. La certificazione di cui al comma 2, è presentata dal richiedente al comune al momento della richiesta del permesso di costruire o al momento della presentazione della SCIA.
Art. 165
Abrogato.
Art. 166
Abrogato.
Art. 167
Richiesta di autorizzazione per gli interventi rilevanti(391)

Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 36.

1. Fermo restando l’obbligo dei titoli abilitativi non si possono iniziare i lavori relativi agli interventi di cui all’articolo 94 bis, comma 1, lettera a), del d.p.r. 380/2001, senza la preventiva autorizzazione della struttura regionale competente.
2. Con la richiesta di autorizzazione, da presentare allo sportello unico in via telematica, sono trasmessi:
a) il progetto, debitamente firmato da un ingegnere, un architetto, un geometra o un perito edile, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori;
b) l’asseverazione di cui all’articolo 173.
3. Il progetto trasmesso con la richiesta di autorizzazione è esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni e accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione, sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.
4. La trasmissione della richiesta e del relativo progetto allegato nei modi e nei termini indicati nel presente articolo è valida anche agli effetti dell'articolo 65 del d.p.r. 380/2001, se sottoscritta dal costruttore.
5. I lavori per la realizzazione degli interventi sono diretti da un ingegnere, un architetto, un geometra o un perito edile, nei limiti delle rispettive competenze.
Art. 168
Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione e verifiche della struttura regionale(392)

Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 37.

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 167, la struttura regionale competente verifica i progetti delle opere, accertando la corretta applicazione delle norme tecniche e dei criteri di progettazione ed esecuzione delle opere stesse.
2. La verifica sui progetti è svolta considerando:
a) la completezza del progetto ai fini della sua realizzabilità;
b) il rispetto delle norme tecniche delle costruzioni, con particolare riferimento alla corretta impostazione generale del progetto.
3 bis. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo di cui al comma 3, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di autorizzazione si intende formato il silenzio assenso. Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio ai sensi del primo periodo, lo sportello unico per l'edilizia rilascia, in via telematica, entro dieci giorni dalla richiesta dell’interessato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste inevase di integrazione documentale o di modifica progettuale e di provvedimenti di diniego; altrimenti, entro lo stesso termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l’attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell’articolo 47 del d.p.r. 445/2000. (499)

Comma aggiunto con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 21.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 170 ter, gli adempimenti di cui al presente articolo sono prescritti anche per le varianti che, nel corso dei lavori, si intendano apportare al progetto originario. (458)

Dopo che la Corte costituzionale, con sentenza n. 2 del 2021, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, che introduceva anche questo comma, il comma è così sostituito con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 1.

Art. 169
Deposito dei progetti relativi ad interventi di minore rilevanza(393)

Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 38.

1. Fermo restando l’obbligo dei titoli abilitativi, relativamente agli interventi di cui all’articolo 94 bis, comma 1, lettera b), del d.p.r. 380/2001, non si possono iniziare i lavori di costruzione, riparazione e sopraelevazione, senza darne preavviso allo sportello unico in via telematica, trasmettendo contestualmente il progetto.
2. Unitamente all’istanza di preavviso, da presentare allo sportello unico in via telematica, sono trasmessi:
a) il progetto, debitamente firmato da un ingegnere, un architetto, un geometra o un perito edile, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori;
b) l’asseverazione di cui all’articolo 173.
3. Il progetto trasmesso con l’istanza di preavviso è esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni e accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione, sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.
4. La trasmissione dell’istanza di preavviso e del relativo progetto allegato nei modi e nei termini indicati nel presente articolo è valida anche agli effetti dell'articolo 65 del d.p.r. 380/2001, se sottoscritta dal costruttore.
5. I lavori per la realizzazione degli interventi sono diretti un ingegnere, un architetto, un geometra o un perito edile, nei limiti delle rispettive competenze.
Art. 170
Modalità di svolgimento delle verifiche da parte della struttura regionale relativamente ai progetti soggetti a deposito(394)

Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 39.

1. Per gli interventi di cui all’articolo 94 bis, comma 1, lettera b), del d.p.r. 380/2001, la struttura regionale competente trasmette, per via telematica, mediante lo sportello unico, l'attestazione di avvenuto deposito dei progetti, a seguito della verifica della completezza formale dell'istanza trasmessa.
2. L’attestazione di avvenuto deposito è rilasciata se, unitamente al preavviso di cui all’articolo 169, sono trasmessi:
a) il progetto debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell’albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori;
b) l’asseverazione di cui all’articolo 173.
3. Relativamente agli interventi di cui all’articolo 94 bis, comma 1, lettera b), del d.p.r. 380/2001, la struttura regionale competente effettua attività di vigilanza e verifica, sia dei progetti, sia dei lavori in corso, mediante il metodo a campione su base provinciale.
4. Relativamente agli interventi di cui al comma 3, la dimensione del campione di progetti da assoggettare alle verifiche è determinata mensilmente, nell’ambito di una percentuale che va da un massimo del 40 per cento ad un minimo dell’1 per cento del numero dei progetti depositati nel mese precedente a quello in cui è effettuato il sorteggio. Il numero di progetti del campione da assoggettare a controllo è arrotondato, per eccesso, al numero pari più prossimo. I progetti da assoggettare a controllo sono individuati mediante sorteggio, nella misura del 50 per cento tra quelli depositati nel mese precedente a quello in cui è effettuato il sorteggio e nella misura del restante 50 per cento tra quelli depositati nei precedenti dodici mesi, per i quali non sia ancora stata presentata la relazione sulle strutture ultimate di cui all’articolo 175.
5. La dimensione del campione da assoggettare a verifica è stabilita con il regolamento di cui all'articolo 181 che differenzia la percentuale in misura proporzionale al grado di sismicità del sito in relazione a fasce di pericolosità.
6. Il sorteggio è effettuato dalla procedura informatica di acquisizione dei progetti ed avviene il primo giorno del mese successivo a quello a cui esso si riferisce ed è immediatamente reso noto agli interessati. Entro i sessanta giorni successivi è reso noto, agli interessati, l’esito della verifica effettuata sui progetti che costituiscono il campione.
7. I criteri in base ai quali il sorteggio è effettuato sono stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 181, tenuto conto della natura e delle caratteristiche degli interventi.
Art. 170 bis
1. Sentito il Comitato tecnico scientifico per il rischio sismico di cui all’articolo 3 bis della legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 (Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico), sono individuati interventi strutturali privi di rilevanza di cui all’articolo 94 bis, comma 1, lettera c), del d.p.r. 380/2001, elencati dal regolamento di cui all’articolo 181.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono soggetti a deposito presso il comune. Per tali interventi il progettista assevera, nell'ambito del relativo procedimento edilizio, il rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento di cui all'articolo 181.
3. Per gli interventi di cui al comma 1, sono trasmessi:
a) la dichiarazione del progettista che attesti la classificazione delle opere come interventi privi di rilevanza;
b) gli elaborati essenziali indicati nel regolamento di cui all’articolo 181;
c) al termine dei lavori, la dichiarazione di regolare esecuzione del direttore dei lavori di cui all’articolo 67, comma 8 ter, del d.p.r. 380/2001.
4. Qualora, in corso d’opera, siano effettuate modifiche progettuali tali da non configurare interventi privi di rilevanza, è trasmessa una nuova istanza, secondo quanto disposto dagli articoli 167 e 169.
Art. 170 ter
Varianti non sostanziali al progetto, realizzate in corso d’opera(396)

Articolo inserito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 41.

1. Sentito il Comitato tecnico scientifico per il rischio sismico di cui all’articolo 3 bis della l.r. 58/2009, sono individuate le varianti non sostanziali di cui all’articolo 94 bis, comma 2, del d.p.r. 380/2001, elencate dal regolamento di cui all’articolo 181.
2. I progetti relativi alle varianti non sostanziali sono assoggettate al deposito prima della trasmissione della relazione di cui all’articolo 175.
Art. 171
Contributo per le spese di istruttoria e di conservazione dei progetti
1. Per l’istruttoria della richiesta dell’autorizzazione di cui all’articolo 167, è prevista la corresponsione di un contributo a copertura del costo dell’attività istruttoria svolta dalla struttura regionale competente nonché del costo per la conservazione dei progetti, nella misura indicata nella tabella di cui all’allegato A della presente legge.
2. Per l’istruttoria dei progetti assoggettati a deposito di cui all’articolo 169, è prevista la corresponsione di un contributo a copertura del costo dell’attività istruttoria svolta dalla struttura regionale competente nonché del costo per la conservazione dei progetti, nella misura indicata nella tabella di cui all’allegato A della presente legge.
3. Per l’istruttoria dell’accertamento di conformità in sanatoria nelle zone sismiche e nelle zone a bassa sismicità di cui all’articolo 182, è prevista la corresponsione di un contributo a copertura del costo dell’attività istruttoria svolta dalla struttura regionale competente nonché del costo per la conservazione dei progetti, nella misura indicata nella tabella di cui all’allegato A della presente legge.
4. Le modalità secondo cui effettuare il versamento dei contributi di cui ai commi 1, 2 e 3, sono stabilite con decreto del dirigente della struttura regionale competente.
5. I contributi per le spese di istruttoria non sono corrisposti nel caso di progetti riferiti a interventi di riparazione dei danni da eventi calamitosi o di miglioramento sismico preventivo ai sensi della legge regionale 30 luglio 1997, n. 56 (Interventi sperimentali di prevenzione per la riduzione del rischio sismico).
6. I contributi per le spese di istruttoria non sono altresì corrisposti nel caso di progetti riferiti a beni immobili che fanno parte del patrimonio regionale.
Art. 172
1. Il progettista ha la responsabilità diretta della rispondenza delle opere progettate alle prescrizioni di cui al capo IV del d.p.r. 380/2001, nonché alle norme tecniche per le costruzioni emanate ai sensi dell’articolo 83 del medesimo decreto.
2. Il direttore dei lavori, al quale compete la verifica dell’adeguatezza del progetto alle prescrizioni di cui al comma 1, risponde inoltre, unitamente al costruttore, ciascuno per la parte di propria competenza, della corrispondenza dell'opera realizzata al progetto autorizzato o depositato, e delle eventuali varianti di esso. Tali soggetti hanno inoltre la responsabilità relativa:
a) all’osservanza delle prescrizioni di esecuzione contenute negli elaborati progettuali;
b) all’osservanza inerente alla qualità dei materiali impiegati;
c) alla posa in opera degli elementi prefabbricati.
Art. 173
1. Per le opere sottoposte alle disposizioni di cui al presente capo, il progetto esecutivo è corredato da una dichiarazione del progettista che asseveri:
a) il rispetto delle norme tecniche delle costruzioni;
b) la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico;
c) il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.
Art. 174
1. Dal giorno dell’inizio dei lavori fino a quello della loro ultimazione, sono conservati nei cantieri:
a) l'autorizzazione di cui all'articolo 168 oppure l'attestazione di deposito di cui all'articolo 170;
b) una copia cartacea degli atti progettuali trasmessi, firmata dal direttore dei lavori e dall'impresa esecutrice;
c) il giornale dei lavori strutturali stessi.
2. Il giornale dei lavori strutturali descrive le fasi di esecuzione dell’opera, secondo la loro cronologia, con foto e descrizioni, con particolare riferimento alle opere non più ispezionabili.
3. Della conservazione e della regolare tenuta dei predetti documenti, che sono sempre a disposizione dei pubblici ufficiali incaricati dei controlli, è responsabile l’impresa. Il direttore dei lavori è altresì tenuto a vistare periodicamente, e in particolare nelle fasi più importanti dell’esecuzione, il giornale dei lavori strutturali.
[ A struttura ultimata e, comunque, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, il direttore dei lavori trasmette allo sportello unico la relazione di cui all’articolo 65 del d.p.r. 380/2001, completa degli allegati previsti da tale norma, (459)

Parole inserite con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 3.

fermo restando quanto previsto dall’articolo 170 bis per gli interventi privi di rilevanza.] (457)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 2 del 2021, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, limitatamente all'introduzione dei commi 4 e 5 del presente articolo.

Art. 175
Ultimazione dei lavori e utilizzazione delle opere
1. Il collaudatore e il direttore dei lavori provvedono, ciascuno per la parte di propria competenza, a redigere la relazione sulle strutture ultimate, ed a rilasciare il relativo certificato di rispondenza, nonché quello di collaudo. Tali atti attestano la conformità del progetto e dell'opera alle prescrizioni antisismiche, ed alle prescrizioni relative alle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica di cui alla Sito esternoparte II, capo II, del d.p.r. Sito esterno380/2001 .
2. I lavori sono ultimati entro il termine di efficacia del permesso a costruire di cui all’articolo 133, comma 3, oppure entro il termine di efficacia della SCIA di cui all’articolo 145, comma 5.
3. I termini per l’ultimazione dei lavori sono prorogati nei casi e alle condizioni previste dall’articolo 133, comma 3, e dall’articolo 145, comma 5.
4. Qualora i lavori non siano ultimati nei termini di cui ai commi 2 e 3, l’interessato richiede una nuova autorizzazione ai sensi degli articoli 167 e 168 o provvede con preavviso di deposito ai sensi degli articoli 169 e 170 per la parte non ultimata.
4 bis. Per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori. (280)

Comma aggiunto con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 27.

Art. 176
Accertamento delle violazioni
1. I soggetti indicati all'Sito esternoarticolo 103 del d.p.r. 380/2001 , appena accertato un fatto costituente violazione delle norme contenute nel presente capo, compilano processo verbale trasmettendolo immediatamente alla struttura regionale competente.
2. Il dirigente della struttura regionale competente, dopo aver svolto, se necessari, ulteriori accertamenti di carattere tecnico, trasmette il processo verbale all’autorità giudiziaria competente con le sue deduzioni.
Art. 177
Sospensione dei lavori
1. Il dirigente della struttura regionale competente, contemporaneamente agli adempimenti di cui all’articolo 176, comma 2, ordina, con decreto motivato, al proprietario, nonché al direttore o appaltatore od esecutore delle opere, la sospensione dei lavori.
2. Copia del decreto di cui al comma 1, è comunicata al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale ai fini dell’osservanza dell’ordine di sospensione.
3. L’ordine di sospensione produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell’autorità giudiziaria diviene irrevocabile.
4. Qualora non si sia provveduto al ripristino dei luoghi o alla demolizione, in seguito a sentenza irrevocabile o con decreto esecutivo, il dirigente della struttura regionale competente provvede, se del caso con l’assistenza della forza pubblica, a spese del responsabile della violazione.
Art. 178
Competenze della Regione
1. Qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa, il dirigente della struttura regionale competente ordina, con provvedimento definitivo, la demolizione delle opere o delle parti di esse eseguite in violazione delle norme del presente capo e delle norme tecniche di cui all’articolo 158, comma 1, e di quelle previste dall’Sito esternoarticolo 52 del d.p.r. 380/2001 , oppure l’esecuzione di modifiche idonee a renderle conformi alle norme stesse.
2. In caso di inadempienza a quanto disposto dal comma 1, si applica l’articolo 177, comma 4.
Art. 179
Vigilanza per l’osservanza delle norme tecniche
1. I soggetti indicati all'Sito esternoarticolo 103 del d.p.r. 380/2001 , sono tenuti ad accertare che chiunque inizi costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, nelle zone sismiche individuate ai sensi dell’articolo 158, abbia adempiuto agli obblighi di cui all’articolo 167 oppure di cui all’articolo 169.
2. I tecnici della struttura regionale competente devono accertare altresì che le costruzioni, le riparazioni e le ricostruzioni procedano in conformità con le disposizioni del presente capo.
Art. 180
Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione(434)

Articolo abrogato con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 75.

Abrogato.
Art. 181
1. La Regione approva uno o più regolamenti aventi ad oggetto le modalità di effettuazione e svolgimento dei compiti di vigilanza e di verifica sulla realizzazione delle opere e delle costruzioni, previsti dal presente capo.
2. Il regolamento o i regolamenti di cui al comma 1, anche in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 94 bis, comma 5, del d.p.r. 380/2001, individuano in particolare:
a) le modalità di redazione degli elaborati progettuali da allegare al progetto;
b) le modalità di trasmissione dei progetti, comprensivi dei loro elaborati, concernenti le opere assoggettate al procedimento di autorizzazione ai sensi dell’articolo 167 e al preavviso di deposito ai sensi dell’articolo 169;
c) la tipologia delle indagini geologiche, geofisiche e geotecniche da allegare al progetto;
d) nel rispetto delle linee guida emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all’articolo 94 bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le specifiche elencazioni delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’articolo 169; (451)

Lettera così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 77.

e) interventi per la realizzazione di nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che, per la loro particolare complessità strutturale, richiedono più articolate calcolazioni e verifiche, da assoggettare all’autorizzazione di cui all'articolo 167;
f) nel rispetto delle linee guida emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all’articolo 94 bis, comma 2 del d.p.r. 380/2001, le specifiche elencazioni riconducibili alle categorie di interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza; (451)

Lettera così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 77.

g) gli edifici strategici e rilevanti da assoggettare ad autorizzazione ai sensi dell’articolo 167;
h) la dimensione del campione, ai fini della verifica dei progetti depositati ai sensi dell’articolo 170, nonché i criteri in base ai quali il sorteggio è effettuato;
i) le piccole modifiche, prive di rilevanza, eseguite in corso d’opera e non configurabili come varianti al progetto.
Art. 182
Accertamento di conformità in sanatoria per gli interventi realizzati nelle zone sismiche e nelle zone a bassa sismicità
1. Ai fini dell’accertamento di conformità di cui all’articolo 209, per le opere realizzate o in corso di realizzazione nei comuni già classificati sismici in assenza dell’autorizzazione o dell’attestato di avvenuto deposito, e che risultano conformi alla normativa tecnica ai sensi del comma 2(461)

Parole inserite con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 4.

, l’interessato trasmette alla struttura regionale, tramite lo sportello unico(163)

Parole inserite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 69.

:
a) la richiesta di autorizzazione in sanatoria oppure l’istanza di deposito in sanatoria e la documentazione tecnica relativa alle opere da sanare;
b) la certificazione di rispondenza delle opere alla normativa tecnica vigente sia al momento della realizzazione delle opere stesse sia al momento della presentazione dell’istanza(461)

Parole inserite con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 4.

ed il certificato di collaudo, laddove richiesto dalla normativa medesima.
2. Nei casi di cui al comma 1, la struttura regionale competente rilascia, previo accertamento della conformità alle norme tecniche vigenti, sia al momento della realizzazione delle opere, sia al momento della presentazione dell’istanza, l’autorizzazione in sanatoria oppure l’attestato di avvenuto deposito in sanatoria entro sessanta giorni dalla data di trasmissione della relativa istanza. Oltre che al soggetto interessato, la struttura regionale competente trasmette tali atti al comune ai fini del rilascio dei titoli in sanatoria o ai fini delle verifiche di propria competenza nel caso di SCIA in sanatoria.(401)

Comma prima sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 46 . Dopo che la Corte costituzionale , con sentenza n. 2 del 2021, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 46, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, di seguito comma così sostituito con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 4.

3. Ai fini dell’accertamento di conformità di cui all’articolo 209, per le opere realizzate, o in corso di realizzazione, nei comuni già classificati sismici in assenza dell’autorizzazione o dell’attestato di avvenuto deposito e che, a seguito del procedimento di cui ai commi 1 e 2, non risultino conformi alla normativa tecnica, il comune respinge l'istanza, oppure, previo accertamento della conformità dell’intervento realizzato alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso che al momento della presentazione della domanda, ed ove ritenuto tecnicamente possibile, ordina all’interessato l’adeguamento delle opere alla normativa tecnica nel rispetto della disciplina edilizia ed urbanistica vigente, assegnando un termine congruo per l’esecuzione dei necessari interventi. Decorso inutilmente il termine assegnato, il comune respinge l’istanza di accertamento di conformità in sanatoria.
4. Ove sia stato ordinato, ai sensi del comma 3, l’adeguamento dell’opera alla normativa tecnica, l'interessato presenta alla competente struttura regionale la richiesta di autorizzazione o l’istanza di deposito per le opere di adeguamento necessarie ai fini dell'ottemperanza all’ordinanza ed il relativo progetto. Al termine dei lavori, l’interessato trasmette alla struttura regionale competente la relativa certificazione di rispondenza e, se richiesto dalla normativa, il certificato di collaudo. Accertata l’avvenuta ottemperanza all’ordinanza, il Comune rilascia il permesso di costruire o l’attestazione di conformità in sanatoria.
5. Ai fini dell’accertamento di conformità di cui all’articolo 209, per le opere realizzate nei comuni anteriormente alla classificazione sismica degli stessi, l’interessato trasmette al comune il certificato di idoneità statica, rilasciato dal professionista abilitato. Relativamente a tali opere, gli atti di cui al comma 1, lettere a) e b), non sono presentati.

Note del Redattore:

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vedi Avviso di Rettifica, pubblicato sul BURT n. 54 del 14 novembre 2014.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 23 .

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Lettera così sostituita con l.r. 25 marzo 2015, n. 35, art. 61 .

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Note soppresse.

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Lettera prima inserita con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 2 , poi così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 10 .

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Comma così sostituito con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 2 .

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Nota soppressa.

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Numero così sostituito con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 3 .

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Periodo così sostituito con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 4 .

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Nota soppressa.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 233 del 21 ottobre 2015 , si è espressa dichiarando inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 25, 26 e 27 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 4 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 5 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 7 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 8 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 8 .

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Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 9 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 9 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 11 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 12 .

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 14 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 15 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 17 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 18 .

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 21 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 22 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 23 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 24 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 25 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 26 .

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Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 26 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 27 .

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Comma prima sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 28 ; poi così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 3 .

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 29 .

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Parola così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 30 .

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Note soppresse.

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Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 34 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 35 .

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Parola così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 35 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 36 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 37 .

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Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 38 .

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Parola così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 39 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 39 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 40 .

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 43 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 43 .

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Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 43 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 45 .

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Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 46 .

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Periodo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 47 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 48 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 50 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 51 .

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Parola così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 53 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 53 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 54 , poi così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13 .

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Lettera prima inserita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 54 ; poi sostituita con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 20 ; ed ora così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 70 .

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Nota soppressa.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 57 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 58 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 59 .

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 60 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 61 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 61 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 62 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 63 .

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Note soppresse.

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Comma prima sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 70 ; poi è così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 28 .

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Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 71 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 72 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 74 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 75 .

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 77 , poi così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 28 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 78 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 82 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 84 .

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 86 .

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 91, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2016, n. 91, art. 2 .

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Regolamento regionale 25 agosto 2016, n. 63/R , emanato con d.p.g.r. 25 agosto 2016, n. 63/R.

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Regolamento regionale 14 febbraio 2017, n. 4/R , emanato con d.p.g.r. 14 febbraio 2017, n. 4/R.

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Nota soppressa.

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Rubrica così sostituita con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 17 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 17 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 17 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 18 .

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Lettera prima sostituita con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 19 ; ed ora così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 69 .

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Regolamento regionale 5 luglio 2017, n. 32/R , emanato con d.p.g.r. 5 luglio 2017, n. 32/R.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Alinea e lettere così sostituite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 12.

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Rubrica così sostituita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 20.

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Rubrica così sostituita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 21.

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 35.

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con l.r. 5 dicembre 2017, n. 67, art. 1 .

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Parola così sostituita con l.r. 5 dicembre 2017, n. 67, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 68 .

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Parola così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 68 .

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 15 .

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Regolamento regionale 24 luglio 2018, n. 39/R , emanato con d.p.g.r. 24 luglio 2018, n. 39/R.

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 70 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 72 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 74 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 5 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 10 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 13 .

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Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 14 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 15 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 16 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 17 .

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Comma prima aggiunto con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 18 , ed ora così sostituito con con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 73.

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 19 .

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Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 20 .

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Punteggiatura così modificata con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 21 .

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 22 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 23 .

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Lettera così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 26 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 27 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 28 .

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Punteggiatura così modificata con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 28 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 29 .

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Nota soppressa.

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Comma inserito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 30 . Successivamente la Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 30, comma 5, della l.r. 69 del 2019, poi così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 31 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 31 .

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Nota abrogata.

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Lettera così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 31 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 31 .

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Lettera prima inserita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 12 , ed ora così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 31 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 33 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 3 4 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 3 6 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 3 7 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 3 8 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 3 9 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 4 2 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 43 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 4 4 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 45 .

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Comma prima sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 46 . Dopo che la Corte costituzionale , con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 46, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, di seguito comma così sostituito con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 51 , poi così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 26.

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Parola così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 51 .

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Punteggiatura così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 51 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 52 .

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Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 5 6 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 5 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 5 8 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 60 .

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Comma prima inserito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 64 , poi così sostituito con l.r. 6 agosto 2021, n. 31, art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 64 .

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Articolo inserito con l.r. 2 3 dicembre 2019, n. 80 , art. 9 .

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Articolo così sostituito con l.r. 2 3 dicembre 2019, n. 80 , art. 1 1 .

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Parol a aggiunt a con l.r. 2 3 dicembre 2019, n. 80 , art. 12.

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Regolamento regionale 30 gennaio 2020, n. 5/R , emanato con d.p.g.r. 30 gennaio 2020, n. 5/R.

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Parola così corretta con Avviso di rettifica, pubblicato sul BURT n. 7 12 febbraio 2020.

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Regolamento regionale 6 marzo 2017, n. 7/R , emanato con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 7/R.

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In relazione ad alcune proroghe dei termini di efficacia, vedi legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 72. , poi così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 1

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 75.

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 76. Successivamente la Corte costituzionale , con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 37 della l.r 69 del 2019, limitatamente ai commi 3 e 4 del presente articolo, poi così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n.47 art. 21.

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Lettera così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 77.

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Regolamento 12 agosto 2020, n. 88/R , emanato con d.p.g.r. 12 agosto 2020, n. 88/R.

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Il termine è differito con l.r. 30 dicembre 2020, n. 102, art. 4 .

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Dopo che la Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 40, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, limitatamente all'introduzione del presente comma, il comma è abrogato con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 2 .

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, limitatamente all'introduzione dei commi 4 e 5 del presente articolo.

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Dopo che la Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, che introduceva anche questo comma, il comma è così sostituito con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 1 .

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Dopo che la Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, limitatamente all'introduzione dei commi 4 e 5 del presente articolo, di seguito comma così sostituito con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 3 .

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Periodo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 5 .

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Parola così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 6 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021 n. 47, art. 8 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 9 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art 12 .

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Lettera così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13 .

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Lettera così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13 .

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Lettera così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13 .

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Lettera così sostituta con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 14 .

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Lettera così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 15 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 16 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 22 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 23 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 24 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 27 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 30 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 31 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 32 .

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Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 33 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 34 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 35 .

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Parole così sostituite con l .r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 36 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 37 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 38 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 39 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 40 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 41 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 42 .

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Regolamento 19 gennaio 2022, n. 1/R , emanato con d.p.g.r. 19 gennaio 2022, n. 1/R.

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Comma prima aggiunto con l.r. 11 novembre 2022, n. 38, art. 11 ; poi così sostituito con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
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