CAPO III
Disposizioni volte ad incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e per la rigenerazione delle aree urbane degradate
SEZIONE I
Finalità, definizioni, interventi e disposizioni procedurali
Art. 122
Finalità e ambito di applicazione delle disposizioni per la rigenerazione delle aree urbane degradate
a) favorire il riuso delle aree già urbanizzate per evitare ulteriore consumo di suolo e rendere attrattiva la trasformazione delle stesse;
b) favorire la densificazione delle aree urbane per la migliore sostenibilità economica dei sistemi di mobilità collettiva;
c) mantenere e incrementare l’attrattività dei contesti urbani in ragione della pluralità delle funzioni presenti;
d) garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria e l’innovazione delle opere di urbanizzazione e delle dotazioni collettive;
e) favorire, anche con procedure di partecipazione civica, la verifica dell’utilità collettiva degli interventi di rigenerazione urbana di cui all’articolo 125.
2. Il presente capo si applica ad edifici ed aree connotati da presenza di degrado urbanistico o socio-economico, ai sensi dell’articolo 123, inseriti nel perimetro del territorio urbanizzato, ivi comprese le aree interessate dalla presenza di beni individuati ai sensi degli articoli 136 e 142 del Codice.
3. Sono in ogni caso esclusi:
b) gli edifici e i tessuti urbanistici riconosciuti di pregio per il loro valore storico, architettonico, tipologico e culturale dagli atti di governo del territorio;
c) gli edifici situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta come definite dall’
articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) o dagli strumenti di pianificazione territoriale;
e) gli edifici vincolati quali immobili di interesse storico sensi della parte II del Codice.
4. Per gli interventi di cui al presente capo, resta fermo il rispetto degli standard urbanistici, di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative alla efficienza energetica, di quelle relative alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, nonché delle disposizioni contenute nel Codice.
Art. 123
Definizioni
1. Ai fini del presente capo, sono stabilite le seguenti definizioni:
a) per aree caratterizzate da degrado urbanistico si intendono le aree con presenza di un patrimonio edilizio e connotate da un impianto urbano di scarsa qualità sotto il profilo architettonico e morfotipologico, associata alla carenza di attrezzature e servizi, alla carenza e al degrado degli spazi pubblici e delle aree libere, nonché le aree caratterizzate da attrezzature ed infrastrutture dismesse;
b) per aree caratterizzate da degrado socio-economico si intendono le aree connotate da condizioni di abbandono, di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli immobili, o comunque di impropria o parziale utilizzazione degli stessi, o con presenza di strutture non compatibili, dal punto di vista morfologico, paesaggistico, ambientale o funzionale, con il contesto urbano di riferimento.
Art. 124
Interventi sugli edifici a destinazione d’uso industriale o artigianale
2. Gli interventi di cui al comma 1, sono effettuati nel rispetto delle normative che assicurano la tutela dell’ambiente e del paesaggio, la qualità e la sostenibilità dell’edilizia. Fermo restando il rispetto della normativa in tema di efficienza energetica, tali interventi garantiscono almeno il rispetto dei parametri di cui all’allegato 3 del
decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE).
3. Gli incrementi di cui al comma 1, sono aumentati e modulati in ragione del raggiungimento dei requisiti definiti per le aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA) di cui all’
articolo 18 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ).
5. Nel caso in cui gli interventi richiedano il trasferimento in area APEA già esistente, il progetto di rilocalizzazione dell’edificio contiene il progetto di sistemazione delle aree liberate dalla demolizione e l’eventuale progetto di bonifica delle medesime aree. Il soggetto attuatore si impegna a rendere utilizzabili tali aree per finalità di interesse collettivo, privilegiando attività produttive e di servizio e la realizzazione di connessioni ecologiche.
Art. 125
Interventi di rigenerazione urbana
1. La Regione promuove gli interventi di rigenerazione urbana quale alternativa strategica al nuovo consumo di suolo. Concorrono alla rigenerazione urbana, nelle fattispecie definite dall’articolo 122, ed individuate dal piano operativo oppure ai sensi del comma 2, gli interventi volti a riqualificare il contesto urbano attraverso un insieme sistematico di opere consistenti in:
a) riorganizzazione del patrimonio edilizio esistente;
b) riqualificazione delle aree degradate;
c) riorganizzazione funzionale delle aree dismesse;
d) recupero e riqualificazione degli edifici di grandi dimensioni o complessi edilizi dismessi;
e) riqualificazione delle connessioni con il contesto urbano.
2. I comuni, ancorché dotati solo di piano strutturale approvato, in coerenza con i suoi contenuti, possono provvedere all’individuazione delle aree e degli edifici di cui al comma 1, tramite una ricognizione da effettuare con apposito atto da approvarsi con il procedimento della variante semplificata al vigente strumento di pianificazione urbanistica cui all’articolo 32 e nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina urbanistica.(191) Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 91, art. 1.
3. La previsione del piano operativo o l’atto comunale di ricognizione di cui al comma 2, sono costituiti da:
a) la perimetrazione delle aree, da redigere su cartografie in scala 1:2000;
b) una scheda per ciascuna area avente i seguenti contenuti:
1) la descrizione dell’area individuata da cui risultino le condizioni di degrado presenti in coerenza con quanto espresso all’articolo 123, comma 1, lettere a) e b);
2) gli obiettivi di riqualificazione che si intendono conseguire attraverso gli interventi di rigenerazione urbana, in coerenza con le finalità di cui all’articolo 122;
4) gli incrementi ed eventuali ulteriori premialità, da collegare agli interventi proposti in relazione agli obiettivi dichiarati, che non possono comunque superare la misura massima del 35 per cento della superficie
edificabile(370) Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 28.
esistente all’interno dell’area alla data di entrata in vigore della presente legge, o in alternativa, la densità massima esistente nelle aree contigue.
4. Gli obiettivi di riqualificazione contenuti nella scheda ai sensi del comma 3, lettera b), numero 2), prevedono tra l’altro:
a) la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente volta anche a migliorare la relazione con i tessuti urbani circostanti o la ricomposizione dei margini urbani, tenuto conto del necessario rapporto visuale e morfo-tipologico con il tessuto urbano consolidato;
b) il recupero, il miglioramento o il potenziamento delle opere di urbanizzazione, servizi e del verde urbano;
c) la compresenza di funzioni urbane diversificate e complementari;
d) il raggiungimento di un’equilibrata composizione sociale, anche attraverso interventi di edilizia sociale, tenuto conto altresì di quanto stabilito dall'articolo 63;
e) l’efficientamento energetico degli edifici e l'uso integrato di fonti rinnovabili;
f) il miglioramento della sostenibilità ambientale e della biodiversità volto a favorire l’inserimento o il rafforzamento delle reti ecologiche legate alla presenza di corsi d’acqua o aree naturali residue, a cui possono essere associati percorsi per la mobilità ciclo-pedonale;
g) gli interventi finalizzati a conseguire un migliore allineamento della cortina edilizia in coerenza con l’assetto planimetrico urbano storicizzato e tenuto conto del necessario rapporto visuale con gli elementi espressivi dell’identità dei luoghi;
h) la riqualificazione delle connessioni con gli spazi e servizi pubblici, anche esterni all’area, con particolare attenzione al trasporto collettivo.
Art. 126
Procedimento per la presentazione delle proposte di interventi di rigenerazione urbana
1. Entro il termine quinquennale di efficacia della disciplina di cui all’articolo 95, comma 1, lettera b), oppure entro cinque anni dalla data di pubblicazione dell’atto di cui all’articolo 125, comma 2, i soggetti aventi titolo possono presentare la manifestazione di interesse anche tramite un soggetto promotore terzo.
2. I piani di intervento sono trasmessi al comune che provvede a darne pubblicità tramite l’albo pretorio e il proprio sito istituzionale per quindici giorni consecutivi. Ai fini della presentazione dei piani di intervento, gli interessati devono rappresentare la proprietà di almeno la maggioranza assoluta del valore dei beni ricompresi nel relativo perimetro, calcolata in base all’imponibile catastale. La proposta di piano di intervento è corredata da:
a) il cronoprogramma degli interventi;
b) l’impegno dei soggetti attuatori alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed eventuale cessione delle aree al comune;
c) l’impegno alla sottoscrizione di idonee garanzie fideiussorie in ordine all’attuazione del piano di intervento e circa il rispetto della convenzione medesima;
d) lo schema di convenzione.
3. Nei successivi quindici giorni dalla data di pubblicazione dei piani di intervento presentati, chiunque può prenderne visione e presentare osservazioni.
4. Negli ulteriori quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, i piani di intervento sono presentati e discussi nel corso di un’assemblea pubblica per assicurarne la conoscenza e per raccogliere i contributi dei cittadini. Nei quindici giorni successivi allo svolgimento dell’assemblea, i cittadini possono presentare osservazioni.
5. Ferme restando le valutazioni ambientali e di compatibilità paesaggistica, ove previste dalla normativa di riferimento, nel caso di accoglimento della proposta presentata oppure di una di esse, qualora siano presentate più proposte, il comune approva il piano di intervento, unitamente al relativo schema di convenzione, motivando in ordine all’accoglimento o al mancato accoglimento delle osservazioni presentate durante il procedimento. L’approvazione costituisce, ove occorra, integrazione degli strumenti della pianificazione urbanistica, nonché dichiarazione di pubblica utilità.(194) Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2016, n. 91, art. 2.
Nello stesso provvedimento è dato atto, altresì, della coerenza formale e sostanziale tra la scheda di cui all'articolo 125, comma 3, lettera b), ed i contenuti del piano di intervento. Il permesso di costruire è rilasciato previa stipula della relativa convenzione.(124) Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 50.
6. Gli interventi di rigenerazione urbana di cui al presente articolo non possono comportare la trasformazione del territorio rurale, comunque definito negli strumenti urbanistici comunali, in aree con caratteristiche di zonizzazione urbana, salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 4.
7. Qualora nell’area oggetto di interventi di rigenerazione urbana siano presenti destinazioni d’uso produttive, le attività produttive in essere sono mantenute e innovate anche favorendo l’inserimento di nuove attività produttive compatibili con il contesto urbano, attività di terziario avanzato, di servizio alla produzione o di servizio alla persona.
Art. 127
Misure per l'incentivazione degli interventi di rigenerazione urbana
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 191, comma 14, al fine di favorire gli interventi di rigenerazione urbana, gli incrementi di superficie
edificabile(372) Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 29.
ed in genere le premialità attribuite ai sensi del presente capo, possono superare le quantità massime ammissibili stabilite dai piani operativi. Tali incrementi e premialità sono invece da considerare ai fini del prelievo delle quantità massime ammissibili di cui all'articolo 92, comma 4, lettera c).
2. Le convenzioni accessorie agli interventi di rigenerazione urbana di cui al presente capo possono prevedere l'esecuzione a carico del soggetto attuatore, nel rispetto delle disposizioni di cui al
d.lgs. 50/2016(125) Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 51.
delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie a scomputo integrale degli oneri di cui all'articolo 184.
Art. 128
Promozione della riqualificazione urbanistica di aree industriali dismesse
1. La Regione promuove accordi di pianificazione finalizzati alla riqualificazione urbanistica di aree industriali dismesse o parzialmente dismesse, individuate dagli strumenti della programmazione di cui all’articolo 6 della legge regionale
7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008).(328) Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 15.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione promuove le iniziative necessarie al reperimento delle risorse.
Art. 129
Promozione delle APEA
1. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, la Regione promuove la qualificazione degli insediamenti produttivi anche con riferimento agli obiettivi previsti per le APEA ai sensi dell'
articolo 18, comma 1, della l.r. 87/1998 .
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione promuove le iniziative necessarie al reperimento delle risorse.
SEZIONE II
Regolamento di attuazione del titolo V
Art. 130
Regolamento di attuazione
1. Entro trecentosessantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Regione approva un regolamento di attuazione delle disposizioni del presente titolo.
2. Il regolamento di cui al comma 1, anche coordinandosi, per quanto necessario, con il regolamento di attuazione di cui all’
articolo 38 della l.r. 10/2010 , disciplina anche:
a) le analisi che evidenziano la coerenza esterna ed interna delle previsioni dei piani;
b) la valutazione degli effetti attesi a livello paesaggistico, territoriale, economico e sociale;
c) il monitoraggio di cui all’articolo 15.