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Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65

Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 12 novembre 2014

CAPO III
Le strutture tecniche del governo del territorio
Art. 53
Le strutture tecniche del governo del territorio
1. Ai fini dell’esercizio delle funzioni ad essi attribuite dalla presente legge, Regione, province, città metropolitana e comuni collaborano, in rapporto reciproco di sinergia, favorendo lo scambio delle conoscenze per il miglioramento progressivo della qualità tecnica di tutti gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica e l’omogeneità dei criteri metodologici, nonché per l’efficacia dell’azione amministrativa.
2. La Regione, le province e la città metropolitana assicurano in ogni caso la necessaria assistenza tecnica ai comuni e alle unioni di comuni che ne facciano richiesta, prioritariamente per le attività da esercitarsi in forma associata.
3. La Regione, le province e la città metropolitana promuovono ed agevolano la creazione di strumenti idonei a garantire l’assistenza tecnica alle strutture competenti, favorendo l’integrazione fra le attività delle medesime strutture tecniche dei comuni e la formazione specifica del personale addetto alle stesse.
4. I comuni, nella redazione dei nuovi piani strutturali o di loro varianti, possono:
a) utilizzare, quale quadro conoscitivo del piano strutturale, il quadro conoscitivo del PTC o del PTCM, adeguandolo ove necessario;
b) utilizzare, quale statuto del piano strutturale, lo statuto del PTC o del PTCM, integrandolo se necessario.
Art. 54
Osservatorio paritetico della pianificazione
1. Ai fini dell’attività di monitoraggio di cui all’articolo 15, è istituito l’osservatorio paritetico della pianificazione, composto:
a) dal responsabile della struttura regionale competente in materia di governo del territorio;
b) dal responsabile del sistema informativo geografico regionale;
c) da due rappresentanti delle province e della città metropolitana nominati dal Consiglio delle autonomie locali e un membro supplente;
d) da due rappresentanti dei comuni nominati dal Consiglio delle autonomie locali e un membro supplente.
1 bis. Oltre all’attività di monitoraggio, l'osservatorio paritetico della pianificazione ha lo scopo di coordinare il confronto sui processi di informatizzazione delle attività inerenti al governo del territorio nell'ambito del sistema informativo regionale integrato di cui all'articolo 54 bis. (347)

Comma inserito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 8.

2. L’osservatorio paritetico della pianificazione di cui al comma 1, ha sede presso la Giunta regionale, che ne assicura il funzionamento.
3. Gli esiti del monitoraggio sono comunicati annualmente alla Giunta regionale, al Consiglio regionale ed alla conferenza paritetica interistituzionale. La conferenza paritetica interistituzionale, alla luce del monitoraggio ed a seguito della sua attività tecnico-istruttoria ed interpretativa, può inviare proposte e rilievi. Tali proposte e rilievi sono inviati alla Giunta e al Consiglio regionale.(61)

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 18.

4. I membri di cui al comma 1, lettere c) e d), restano in carica per la legislatura di riferimento.
5. Dal funzionamento dell’osservatorio paritetico della pianificazione non derivano oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 54 bis
Il sistema informativo regionale integrato per il governo del territorio (348)

Articolo inserito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 9.

1. Al fine di supportare l’attuazione delle politiche e l’attività amministrativa in materia di governo del territorio per la conoscenza, disciplina, valutazione e monitoraggio del patrimonio territoriale come definito all’articolo 3, è istituito il sistema informativo regionale integrato per il governo del territorio, di seguito denominato “sistema regionale”.
2. Per sistema regionale si intende il complesso delle infrastrutture, dei modelli di interoperabilità e delle procedure informatiche che hanno rilievo per l’esercizio delle funzioni nella materia del governo del territorio.
3. Sono componenti strutturali del sistema regionale l'infrastruttura per l'informazione territoriale e la piattaforma del sistema di gestione degli atti di governo del territorio.
4. L’infrastruttura per l’informazione territoriale costituisce il riferimento conoscitivo unitario a supporto dell’elaborazione, della valutazione e del monitoraggio degli atti di governo del territorio.
5. Il sistema di gestione degli atti di governo del territorio è la piattaforma unica dei procedimenti amministrativi inerenti agli atti di governo del territorio di competenza dei soggetti istituzionali di cui all'articolo 8.
6. La piattaforma di cui ai commi 3 e 5 è istituita con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 55
1. Ai fini della presente legge, per informazione territoriale si intende il complesso delle informazioni, localizzate geograficamente, relative ai fenomeni naturali e antropici, con particolare riferimento a quelle che costituiscono l'insieme delle conoscenze inerenti allo stato di fatto e di diritto del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e delle sue risorse.
2. Secondo quanto previsto dall'articolo 56, nell'ambito dell'infrastruttura si provvede all'organizzazione dell'informazione territoriale, al suo aggiornamento, documentazione e diffusione, garantendone l'accessibilità a tutti i soggetti interessati.
3. L'infrastruttura per l’informazione territoriale è costituita da:
a) i dati territoriali e i relativi metadati che, insieme, costituiscono la base informativa territoriale regionale, di seguito denominata “BIT”;
b) i servizi e le tecnologie di rete relativi al funzionamento, all'accesso e all'utilizzo pubblico della base informativa di cui alla lettera a).
4. Le componenti fondamentali della BIT sono:
a) i dati di base derivanti dall'attività di telerilevamento di cui all'articolo 55 bis;
b) le basi informative topografiche, quali la carta tecnica regionale in scala 1:10.000 e in scala a 1:2.000, nel rispetto delle attribuzioni degli organi cartografici dello Stato di cui alla legge 2 febbraio 1960, n. 68 (Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici);
c) le basi informative tematiche di interesse generale sulle condizioni delle componenti del patrimonio territoriale di cui all'articolo 3;
d) le basi informative sullo stato di fatto e di diritto del territorio risultante dagli atti di governo del territorio.
5. Al fine di agevolare la fruibilità, l'interoperabilità e il riuso della BIT, le informazioni sono documentate relativamente ai seguenti aspetti:
a) caratteristiche tecniche, di qualità e di validità dei dati;
b) competenza e responsabilità della creazione, manutenzione e conservazione dei dati;
c) modalità di distribuzione e di accesso ai dati;
d) diritti e limitazioni d'uso dei dati.
6. L'infrastruttura per l'informazione territoriale garantisce i servizi di rete ad accesso pubblico, quali servizi di ricerca, consultazione e scarico dei dati territoriali componenti la BIT.
Art. 55 bis
1. La Regione, nell'ambito dell'infrastruttura per l'informazione territoriale, acquisisce i dati territoriali di base anche tramite tecniche di telerilevamento funzionali alle materie di propria competenza, secondo le seguenti tipologie di rilievi:
a) rilievi periodici mediante acquisizione di dati territoriali effettuati con cadenza regolare finalizzati all’aggiornamento delle basi informative di cui all’articolo 55;
b) rilievi per indagini specifiche mediante acquisizione di dati territoriali effettuati all’occorrenza su porzioni limitate del territorio regionale e finalizzati al monitoraggio di specifici fenomeni.
2. La Giunta regionale, mediante propria deliberazione, detta indirizzi per l'attività di telerilevamento, quale supporto informativo fondamentale alle attività di aggiornamento della BIT.
3. Con la deliberazione di cui al comma 2, la Regione provvede anche ai programmi di realizzazione della BIT, mediante le proprie strutture.
Art. 55 ter
Piattaforma unica per la gestione dei procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio(351)

Articolo inserito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 12.

1. La piattaforma del sistema di gestione degli atti di governo del territorio è costituita dagli applicativi di ausilio alle diverse fasi del procedimento di formazione degli atti di governo del territorio, nonché da tutti gli altri applicativi orientati a coadiuvare l’azione amministrativa e progettati in conformità al regolamento di cui all’articolo 56.
2. La piattaforma di cui al comma 1 costituisce il riferimento unico per la gestione del procedimento di adozione e di approvazione degli atti di governo del territorio, ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 65/2014.
Art. 56
1. La formazione e la gestione integrata del sistema regionale è effettuata nel rispetto degli indirizzi comunitari e nazionali in tema di utilizzo e diffusione dei dati nella pubblica amministrazione.
2. La Regione, le province, la città metropolitana, i comuni e gli altri enti pubblici interessati concorrono alla formazione ed alla gestione integrata del sistema regionale. La Regione ne assicura le condizioni per il funzionamento secondo il regolamento di cui al comma 5.
3. I soggetti di cui al comma 2 realizzano, nell'ambito del sistema regionale, la BIT. La Regione provvede alla realizzazione delle componenti della BIT di cui all'articolo 55, comma 4, lettere a) e b). La Regione provvede altresì alla realizzazione della componente di cui alla lettera c) per le proprie competenze e, unitamente ai soggetti di cui al comma 2, alla realizzazione delle altre componenti di cui alla lettera d) del medesimo comma 4.
4. I soggetti istituzionali di cui all'articolo 8 sono tenuti al conferimento gratuito al sistema regionale dei dati della conoscenza necessaria al governo del territorio in loro possesso, secondo regole tecniche concordate. Ad analogo conferimento possono procedere altresì gli altri enti pubblici o altri soggetti, sulla base di specifici accordi con la Regione.
5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, la Regione emana uno o più regolamenti diretti a definire e disciplinare le modalità di realizzazione e gestione del sistema regionale ed in particolare:
a) le modalità di realizzazione e gestione dell’infrastruttura per l’informazione territoriale e i dati di monitoraggio di cui all'articolo 15;
b) le modalità di realizzazione e funzionamento della piattaforma di gestione degli atti di governo del territorio.
6. Tutti i cittadini possono accedere gratuitamente alla BIT del sistema regionale.
7. La Regione assegna contributi per la creazione degli archivi di interesse congiunto costituenti la BIT e per i quali la Regione stessa abbia definito apposite specifiche tecniche. Il contributo regionale assegnato, determinato con riferimento ai costi effettivi di creazione degli archivi, non può superare il 50 per cento del costo complessivo a carico dei beneficiari ed è condizionato alla effettiva consegna degli archivi previsti ed al loro collaudo.
Art. 57
Contributi regionali
1. La Regione assegna contributi:
a) ai comuni, anche tramite la stipula di specifico accordo con le associazioni rappresentative degli stessi, per la redazione dell’atto di ricognizione di cui all’articolo 125;
b) ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche di competenza comunale funzionalmente connesse con gli interventi di rigenerazione urbana di cui all’articolo 125;
c) agli enti locali e alle associazioni senza fini di lucro, per la valorizzazione dei paesaggi, ai sensi dell’articolo 60, comma 2, nonché per la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero e alla riqualificazione nelle aree gravemente compromesse e degradate individuate ai sensi dell’articolo 143, comma 4, lettera b), del Codice;
d) agli enti locali e alle associazioni senza fini di lucro, per l’attuazione dei progetti di territorio previsti dal PIT.
2. I contributi regionali non possono superare l’80 per cento del costo complessivo a carico dei comuni, degli enti locali e delle associazioni. L’assegnazione dei contributi è subordinata all’effettiva disponibilità di bilancio. I contributi di cui al comma 1, lettera d), destinati agli enti locali, possono essere utilizzati esclusivamente per il cofinanziamento di spese di investimento.
2 bis. Nell'attribuzione dei contributi di cui al comma 1, lettere a) e b), la Regione riconosce specifiche priorità in caso di previsioni negli strumenti urbanistici comunali dirette a realizzare la perequazione urbanistica di cui all'articolo 100, a favore della sicurezza idraulica del territorio di competenza. (333)

Comma inserito con l.r. 24 luglio 2018, n. 41, art. 23.

3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 23, comma 15, e dall'articolo 23 bis, comma 2, relativamente alle forme di incentivazione per favorire la redazione dei piani strutturali intercomunali e dei piani operativi intercomunali.(353)

Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 14 .


Note del Redattore:

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vedi Avviso di Rettifica, pubblicato sul BURT n. 54 del 14 novembre 2014.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 23 .

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Lettera così sostituita con l.r. 25 marzo 2015, n. 35, art. 61 .

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Note soppresse.

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Lettera prima inserita con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 2 , poi così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 10 .

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Comma così sostituito con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 2 .

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Nota soppressa.

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Numero così sostituito con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 3 .

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Periodo così sostituito con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 4 .

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Nota soppressa.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 233 del 21 ottobre 2015 , si è espressa dichiarando inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 25, 26 e 27 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 4 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 5 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 7 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 8 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 8 .

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Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 9 .

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 9 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 11 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 12 .

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 14 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 15 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 17 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 18 .

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 21 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 22 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 23 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 24 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 25 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 26 .

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Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 26 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 27 .

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Comma prima sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 28 ; poi così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 3 .

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 29 .

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Parola così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 30 .

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Note soppresse.

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Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 34 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 35 .

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Parola così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 35 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 36 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 37 .

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Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 38 .

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Parola così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 39 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 39 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 40 .

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 43 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 43 .

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Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 43 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 45 .

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Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 46 .

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Periodo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 47 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 48 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 50 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 51 .

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Parola così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 53 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 53 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 54 , poi così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13 .

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Lettera prima inserita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 54 ; poi sostituita con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 20 ; ed ora così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 70 .

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Nota soppressa.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 57 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 58 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 59 .

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 60 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 61 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 61 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 62 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 63 .

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Note soppresse.

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Comma prima sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 70 ; poi è così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 28 .

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Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 71 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 72 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 74 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 75 .

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 77 , poi così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 28 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 78 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 82 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 84 .

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 86 .

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 91, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2016, n. 91, art. 2 .

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Regolamento regionale 25 agosto 2016, n. 63/R , emanato con d.p.g.r. 25 agosto 2016, n. 63/R.

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Regolamento regionale 14 febbraio 2017, n. 4/R , emanato con d.p.g.r. 14 febbraio 2017, n. 4/R.

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Nota soppressa.

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Rubrica così sostituita con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 17 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 17 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 17 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 18 .

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Lettera prima sostituita con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 19 ; ed ora così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 69 .

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Regolamento regionale 5 luglio 2017, n. 32/R , emanato con d.p.g.r. 5 luglio 2017, n. 32/R.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Alinea e lettere così sostituite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 12.

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Rubrica così sostituita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 20.

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Rubrica così sostituita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 21.

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 35.

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con l.r. 5 dicembre 2017, n. 67, art. 1 .

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Parola così sostituita con l.r. 5 dicembre 2017, n. 67, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 68 .

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Parola così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 68 .

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 15 .

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Regolamento regionale 24 luglio 2018, n. 39/R , emanato con d.p.g.r. 24 luglio 2018, n. 39/R.

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Comma prima sostituito con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 70 ; poi abrogato con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 72 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 74 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 5 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 10 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 13 .

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Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 14 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 15 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 16 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 17 .

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Comma prima aggiunto con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 18 , ed ora così sostituito con con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 73.

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 19 .

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Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 20 .

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Punteggiatura così modificata con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 21 .

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 22 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 23 .

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Lettera così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 26 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 27 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 28 .

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Punteggiatura così modificata con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 28 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 29 .

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Nota soppressa.

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Comma inserito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 30 . Successivamente la Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 30, comma 5, della l.r. 69 del 2019, poi così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 31 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 31 .

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Nota abrogata.

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Lettera così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 31 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 31 .

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Lettera prima inserita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 12 , ed ora così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 31 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 33 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 3 4 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 3 6 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 3 7 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 3 8 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 3 9 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 4 2 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 43 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 4 4 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 45 .

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Comma prima sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 46 . Dopo che la Corte costituzionale , con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 46, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, di seguito comma così sostituito con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 51 , poi così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 26.

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Parola così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 51 .

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Punteggiatura così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 51 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 52 .

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Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 5 6 .

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Parola prima sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 5 7 ; poi così sostituita con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 26 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 5 8 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 60 .

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Comma prima inserito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 64 , poi così sostituito con l.r. 6 agosto 2021, n. 31, art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 64 .

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Articolo inserito con l.r. 2 3 dicembre 2019, n. 80 , art. 9 .

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Articolo così sostituito con l.r. 2 3 dicembre 2019, n. 80 , art. 1 1 .

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Parol a aggiunt a con l.r. 2 3 dicembre 2019, n. 80 , art. 12.

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Regolamento regionale 30 gennaio 2020, n. 5/R , emanato con d.p.g.r. 30 gennaio 2020, n. 5/R.

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Parola così corretta con Avviso di rettifica, pubblicato sul BURT n. 7 12 febbraio 2020.

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Regolamento regionale 6 marzo 2017, n. 7/R , emanato con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 7/R.

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In relazione ad alcune proroghe dei termini di efficacia, vedi legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 72. , poi così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 1

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 75.

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 76. Successivamente la Corte costituzionale , con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 37 della l.r 69 del 2019, limitatamente ai commi 3 e 4 del presente articolo, poi così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n.47 art. 21.

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Lettera così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 77.

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Regolamento 12 agosto 2020, n. 88/R , emanato con d.p.g.r. 12 agosto 2020, n. 88/R.

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Il termine è differito con l.r. 30 dicembre 2020, n. 102, art. 4 .

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Dopo che la Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 40, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, limitatamente all'introduzione del presente comma, il comma è abrogato con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 2 .

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, limitatamente all'introduzione dei commi 4 e 5 del presente articolo.

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Dopo che la Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, che introduceva anche questo comma, il comma è così sostituito con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 1 .

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Dopo che la Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, limitatamente all'introduzione dei commi 4 e 5 del presente articolo, di seguito comma così sostituito con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 3 .

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Periodo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 5 .

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Parola così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 6 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021 n. 47, art. 8 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 9 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art 12 .

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Lettera prima sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13 ; poi così sostituita con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 12 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera prima sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13 ; poi così sostituita con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 12 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13 .

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Lettera così sostituta con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 14 .

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Lettera così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 15 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 16 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 22 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 23 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 24 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 27 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 30 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 31 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 32 .

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Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 33 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 34 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 35 .

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Parole così sostituite con l .r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 36 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 37 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 38 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 39 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 40 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 41 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 42 .

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Regolamento 19 gennaio 2022, n. 1/R , emanato con d.p.g.r. 19 gennaio 2022, n. 1/R.

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Comma prima aggiunto con l.r. 11 novembre 2022, n. 38, art. 11 ; poi così sostituito con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 4 .

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Lettera così sostituita con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 4 .

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Comma così sostituito con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 8 .

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Parole così sostituite con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 9 .

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Parole così sostituite con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 12 .

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Lettera così sostituita con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 13 .

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Parole così sostituite con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 16 .

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Lettera così sostituita con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 16 .

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Parole così sostituite con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 23 .

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Parole così sostituite con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 26 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.