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Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65

Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 12 novembre 2014

Art. 209 bis
Accertamento di conformità per altri interventi abusivi(628)

Articolo inserito con l.r. 20 agosto 2025, n. 51, art. 32.

1. In caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla SCIA alternativa al permesso di costruire, nelle ipotesi di cui all’articolo 206, oppure in caso di interventi realizzati in assenza o in difformità dalla SCIA nelle ipotesi di cui all’articolo 200, l’avente titolo può ottenere il permesso di costruire in sanatoria o presentare la SCIA in sanatoria quando l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle variazioni essenziali di cui all’articolo 197, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo. Per tale tipologia di abuso l’istanza di sanatoria non può essere presentata ove sia intervenuta l’acquisizione di diritto al patrimonio comunale del bene abusivo e dell’area ad esso correlata, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 196.
3. A seguito dell’istanza presentata ai sensi dei commi 1 e 2, il permesso di costruire in sanatoria può essere rilasciato dal comune, tramite lo sportello unico, subordinatamente alla preventiva attuazione, entro il termine assegnato con propria ordinanza, degli interventi di cui al comma 4. Per le SCIA in sanatoria presentate ai sensi del comma 1, il comune individua, tra gli interventi di cui al comma 4, le misure da prescrivere ai sensi dell’articolo 19, comma 3, secondo, terzo e quarto periodo, della l. 241/1990 , che costituiscono condizioni per la formazione del titolo.
4. In sede di esame delle richieste di permesso di costruire in sanatoria o delle SCIA in sanatoria il comune, tramite lo sportello unico, può condizionare il rilascio del provvedimento o la formazione del titolo alla realizzazione, da parte del richiedente, degli interventi edilizi, anche strutturali, necessari per assicurare l’osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza e alla rimozione delle opere che non possono essere sanate ai sensi del presente articolo.
5. La richiesta del permesso di costruire in sanatoria o la SCIA in sanatoria, complete della documentazione necessaria per le verifiche di conformità da parte del comune, sono accompagnate dalla dichiarazione del professionista abilitato che attesti le necessarie conformità. Per la conformità edilizia, la dichiarazione è resa con riferimento alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione dell’intervento. L’epoca di realizzazione dell’intervento è provata mediante la documentazione di cui all’articolo 9 bis, comma 1 bis, quarto e quinto periodo, del d.p.r. 380/2001 . Nei casi in cui sia impossibile accertare l’epoca di realizzazione dell’intervento mediante la predetta documentazione, il tecnico incaricato la attesta con propria dichiarazione e sotto la sua responsabilità. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.p.r. 445/2000 .
6. Per gli immobili ubicati nelle zone sismiche si applicano le disposizioni di cui all’articolo 182 bis.
7. Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano eseguiti in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, il comune richiede all’autorità preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante in merito all’accertamento della compatibilità paesaggistica dell’intervento, anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi oppure l’aumento di quelli legittimamente realizzati. L’autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Se i pareri non sono resi entro i termini di cui al secondo periodo, si intende formato il silenzio-assenso e il comune provvede autonomamente sull’istanza di sanatoria edilizia.
8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche nei casi in cui gli interventi di cui al comma 1 risultino eseguiti su immobili o aree con vincolo paesaggistico apposto in data successiva alla loro realizzazione e presentino profili di incompatibilità con le previsioni e prescrizioni del piano paesaggistico regionale.
9. Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire è subordinato:
a) al pagamento, a titolo di oblazione, di una somma pari a quella prevista dal capo I, incrementata del 20 per cento, in caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire, nelle ipotesi di cui all’articolo 206, e in caso di variazioni essenziali ai sensi dell’articolo 197. Nell’ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l’oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme. L’importo dell’oblazione non può comunque essere inferiore a euro 1.238,00. Non si applica l’incremento del 20 per cento nei casi in cui l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda; in tali casi l’importo dell’oblazione non può comunque essere inferiore a euro 1.032,00;
b) al pagamento dei contributi di cui al capo I, se dovuti, maggiorati del 20 per cento. Non si applica l’incremento del 20 per cento nei casi in cui l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
10. La SCIA in sanatoria è subordinata:
a) al pagamento, a titolo di oblazione, di un importo pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile valutato dall’ufficio tecnico comunale, in una misura, determinata dal responsabile del procedimento, non inferiore a 1.238,00 euro e non superiore a 10.328,00 euro ove l’intervento sia eseguito in assenza della SCIA o in difformità da essa, nei casi di cui all’articolo 135, e in misura non inferiore a 1.032,00 euro e non superiore a 5.164,00 euro ove l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della SCIA in sanatoria. Per la determinazione del valore venale dell’immobile il comune può avvalersi, ove necessario, della collaborazione dei competenti uffici statali;
b) al pagamento dei contributi di cui al capo I, se dovuti.
11. Nelle ipotesi di cui al comma 7, qualora sia accertata la compatibilità paesaggistica, si applica altresì una sanzione determinata previa perizia di stima ed equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione; in caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui all’articolo 167, comma 1, del Codice.
12. Alle istanze di permesso di costruire in sanatoria e alle SCIA in sanatoria di cui al presente articolo si applicano le misure di salvaguardia previste dalla normativa vigente.
13. Sulla richiesta di permesso di costruire in sanatoria il comune si pronuncia con provvedimento motivato entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la richiesta si intende accolta. Alle SCIA in sanatoria presentate ai sensi del comma 1 si applica il termine di cui all’articolo 19, comma 6-bis, della l. 241/1990 . Nelle ipotesi di cui ai commi 7 e 8, i termini di cui al primo e secondo periodo del presente comma sono sospesi fino alla definizione del procedimento di compatibilità paesaggistica. Decorsi i termini di cui al primo, secondo e terzo periodo, eventuali successive determinazioni del competente ufficio comunale sono inefficaci. Il termine è interrotto qualora l’ufficio rappresenti esigenze istruttorie, motivate e formulate in modo puntuale nei termini stessi, e ricomincia a decorrere dalla ricezione degli elementi istruttori. Nei casi di cui al presente comma, l’amministrazione è tenuta a rilasciare, in via telematica, su richiesta del privato, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e dell’intervenuta formazione dei titoli abilitativi. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l’istante può esercitare l’azione prevista dall’articolo 31 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 , recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo). In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per la sanatoria, il comune applica le sanzioni previste dalla presente legge.
14. Le disposizioni dei commi 7, 9, 11 e 13 si applicano anche agli interventi realizzati entro l’11 maggio 2006 per i quali il titolo che ne ha previsto la realizzazione è stato rilasciato dagli enti locali senza previo accertamento della compatibilità paesaggistica. Tale disposizione non si applica agli interventi per i quali è stato conseguito un titolo abilitativo in sanatoria, a qualsiasi titolo rilasciato o assentito.
15. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione dei commi 9, 10 e 11, si applicano, in quanto compatibili, anche all’attività edilizia delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del d.lgs. 165/2001 , nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 3, comma 2 del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105.
Art. 230
Disposizioni transitorie per i comuni che hanno avviato il procedimento di VAS del regolamento urbanistico
1. I comuni che hanno avviato il procedimento di VAS del regolamento urbanistico ai sensi della l.r. 10/2010 e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano concluso le consultazioni della fase preliminare di cui all’articolo 23 della l.r. 10/2010 , adottano e approvano il regolamento urbanistico con i contenuti della l.r. 1/2005 , solo con riferimento al territorio urbanizzato così come definito dall’articolo 224. Gli eventuali crediti edilizi previsti si realizzano mediante piano attuativo nell’ambito del perimetro del territorio urbanizzato e sono soggetti a decadenza entro cinque anni dall’approvazione del regolamento urbanistico.
1 bis. Qualora il regolamento urbanistico sia stato adottato ai sensi del comma 1, e non sia stato approvato nei tre anni successivi, alla scadenza dell’efficacia delle misure salvaguardia contenute nel regolamento urbanistico adottato non sono consentiti gli interventi di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b), b bis), f) e gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale incremento di volumetria complessiva, (517)

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 38.

fino quando il comune non approvi il regolamento urbanistico medesimo oppure non adotti il nuovo piano strutturale o non avvii il procedimento di formazione del piano strutturale intercomunale. (331)

Comma inserito con l.r. 20 luglio 2018, n. 36, art. 3.

1 ter. Qualora il procedimento di VAS del regolamento urbanistico sia stato avviato ai sensi del comma 1, e il regolamento urbanistico non sia stato adottato alla data del 27 novembre 2019, scaduto tale termine non sono consentiti gli interventi di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b), b bis), f) e gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale incremento di volumetria complessiva, (517)

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 38.

fino a quando il comune non adotti il regolamento urbanistico medesimo, oppure non adotti il nuovo piano strutturale o non avvii il procedimento di formazione del piano strutturale intercomunale. Qualora il regolamento urbanistico sia adottato entro il termine di cui al presente comma ma non sia approvato nei tre anni successivi, alla scadenza dell’efficacia delle misure salvaguardia contenute nel regolamento urbanistico adottato, trova applicazione il comma 1 bis. (331)

Comma inserito con l.r. 20 luglio 2018, n. 36, art. 3.

2. Alla scadenza dell’efficacia delle previsioni del regolamento urbanistico di cui all’articolo 55, commi 5 e 6 della l.r. 1/2005 , il comune avvia il procedimento per la formazione del nuovo piano strutturale. Fino all’adozione del piano strutturale, il comune può adottare e approvare solo varianti semplificate al piano strutturale e al regolamento urbanistico di cui agli articoli 29, 30, 31 comma 3, e 35.
3. Fino all’adozione del nuovo piano strutturale di cui al comma 2, non sono consentiti gli interventi edilizi di cui all’articolo 134, comma 1, lettere a), b), b bis),(314)

Parola inserita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 46.

f) e gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale incremento di volumetria complessiva.(517

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 38.

) Sono ammessi gli interventi previsti nelle varianti approvate ai sensi del comma 2, gli interventi edilizi consentiti alle aziende agricole, gli interventi previsti da piani attuativi approvati e convenzionati, nonché gli interventi convenzionati comunque denominati la cui convenzione sia stata sottoscritta entro la scadenza delle previsioni di cui all’articolo 55, commi 5 e 6, della l.r. 1/2005 .

Note del Redattore:

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vedi Avviso di Rettifica, pubblicato sul BURT n. 54 del 14 novembre 2014.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 23 .

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Lettera così sostituita con l.r. 25 marzo 2015, n. 35, art. 61 .

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Note soppresse.

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Lettera prima inserita con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 2 , poi così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 10 .

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Comma così sostituito con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 2 .

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Nota soppressa.

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Numero così sostituito con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 3 .

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Periodo così sostituito con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 4 .

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Nota soppressa.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 233 del 21 ottobre 2015 , si è espressa dichiarando inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 25, 26 e 27 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 4 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 5 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 7 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 8 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 8 .

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Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 9 .

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 9 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 11 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 12 .

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 14 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 15 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 17 .

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Comma prima sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 18 ; poi abrogato con l.r. 6 giugno 2025, n. 28, art. 87 .

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 21 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 22 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 23 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 24 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 25 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 26 .

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Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 26 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 27 .

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Comma prima sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 28 ; poi così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 3 .

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 29 .

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Parola così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 30 .

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Note soppresse.

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Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 34 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 35 .

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Parola così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 35 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 36 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 37 .

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Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 38 .

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Parola così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 39 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 39 .

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 43 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 43 .

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Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 43 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 45 .

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Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 46 .

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Periodo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 47 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 48 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 50 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 51 .

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Parola così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 53 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 53 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 54 , poi così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13 .

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Lettera prima inserita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 54 ; poi sostituita con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 20 ; ed ora così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 70 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 57 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 58 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 59 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 61 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 61 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 62 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 63 .

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Note soppresse.

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Comma prima sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 70 ; poi è così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 28 .

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Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 71 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 72 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 74 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 75 .

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 77 , poi così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 28 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 78 .

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Articolo inserito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 79 e poi così sostituito con l.r. 20 agosto 2025, n. 51, art. 30 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 82 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 84 .

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 86 .

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 91, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2016, n. 91, art. 2 .

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Regolamento regionale 25 agosto 2016, n. 63/R , emanato con d.p.g.r. 25 agosto 2016, n. 63/R.

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Nota soppressa.

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Regolamento regionale 14 febbraio 2017, n. 4/R , emanato con d.p.g.r. 14 febbraio 2017, n. 4/R.

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Nota soppressa.

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Rubrica così sostituita con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 17 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 17 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 17 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 18 .

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Lettera prima sostituita con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 19 ; ed ora così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 69 .

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Regolamento regionale 5 luglio 2017, n. 32/R , emanato con d.p.g.r. 5 luglio 2017, n. 32/R.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Alinea e lettere così sostituite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 12.

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Rubrica così sostituita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 20.

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Rubrica così sostituita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 21.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Parola dapprima sostituita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 35 e poi così sostituita con l.r. 20 agosto 2025, n. 51, art. 25 .

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Lettera così sostituita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 35.

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Parola dapprima sostituita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 36 e poi così sostituita con l.r. 20 agosto 2025, n. 51, art. 26.

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con l.r. 5 dicembre 2017, n. 67, art. 1 .

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Parola così sostituita con l.r. 5 dicembre 2017, n. 67, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 68 .

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Parola così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 68 .

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 15 .

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Regolamento regionale 24 luglio 2018, n. 39/R , emanato con d.p.g.r. 24 luglio 2018, n. 39/R.

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Comma prima sostituito con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 70 ; poi abrogato con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 72 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 74 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 5 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 10 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 13 .

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Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 14 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 15 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 16 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 17 .

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Comma prima aggiunto con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 18 , ed ora così sostituito con con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 73.

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 19 .

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Comma dapprima sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 20 e poi così sostituito con l.r. 20 agosto 2025, n. 51, art. 2 .

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 22 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 23 .

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Lettera così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 26 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 27 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 28 .

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Punteggiatura così modificata con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 28 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 29 .

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Nota soppressa.

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Comma inserito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 30 . Successivamente la Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 30, comma 5, della l.r. 69 del 2019, poi così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13 , quindi abrogato con l.r. 20 agosto 2025, n. 51, art. 5 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 31 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 31 .

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Nota abrogata.

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Lettera così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 31 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 31 .

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Lettera prima inserita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 12 , poi sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 31 e infine così sostituita con l.r. 20 agosto 2025, n. 51, art. 6 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 33 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 3 4 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 3 6 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 3 7 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 3 8 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 3 9 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 4 2 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 43 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 4 4 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 45 .

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Comma prima sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 46 . Dopo che la Corte costituzionale , con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 46, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, di seguito comma così sostituito con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 51 , poi così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 26.

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Parola così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 51 .

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Punteggiatura così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 51 .

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Parola prima sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 5 7 ; poi così sostituita con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 26 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 5 8 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 60 .

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Comma prima inserito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 64 , poi così sostituito con l.r. 6 agosto 2021, n. 31, art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 64 .

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Articolo inserito con l.r. 2 3 dicembre 2019, n. 80 , art. 9 .

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Articolo così sostituito con l.r. 2 3 dicembre 2019, n. 80 , art. 1 1 .

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Parol a aggiunt a con l.r. 2 3 dicembre 2019, n. 80 , art. 12.

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Regolamento regionale 30 gennaio 2020, n. 5/R , emanato con d.p.g.r. 30 gennaio 2020, n. 5/R.

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Parola così corretta con Avviso di rettifica, pubblicato sul BURT n. 7 12 febbraio 2020.

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Regolamento regionale 6 marzo 2017, n. 7/R , emanato con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 7/R.

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In relazione ad alcune proroghe dei termini di efficacia, vedi legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 72. , poi così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 1

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 75.

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 76. Successivamente la Corte costituzionale , con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 37 della l.r 69 del 2019, limitatamente ai commi 3 e 4 del presente articolo, poi così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n.47 art. 21.

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Lettera così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 77.

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Regolamento 12 agosto 2020, n. 88/R , emanato con d.p.g.r. 12 agosto 2020, n. 88/R.

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Il termine è differito con l.r. 30 dicembre 2020, n. 102, art. 4 .

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Dopo che la Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 40, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, limitatamente all'introduzione del presente comma, il comma è abrogato con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 2 .

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, limitatamente all'introduzione dei commi 4 e 5 del presente articolo.

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Dopo che la Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, che introduceva anche questo comma, il comma è così sostituito con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 1 .

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Dopo che la Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, limitatamente all'introduzione dei commi 4 e 5 del presente articolo, di seguito comma così sostituito con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 3 .

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Periodo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 5 .

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Parola così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 6 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021 n. 47, art. 8 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 9 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art 12 .

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Lettera prima sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13 ; poi così sostituita con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 12 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera prima sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13 ; poi così sostituita con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 12 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13 .

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Lettera così sostituta con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 14 .

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 15 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 16 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 22 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 23 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 24 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 27 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 30 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 31 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 32 .

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Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 33 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 34 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 35 .

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Parole così sostituite con l .r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 36 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 37 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 38 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 39 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 40 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 41 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 42 .

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Regolamento 19 gennaio 2022, n. 1/R , emanato con d.p.g.r. 19 gennaio 2022, n. 1/R.

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Comma prima aggiunto con l.r. 11 novembre 2022, n. 38, art. 11 ; poi così sostituito con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 4 .

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Lettera così sostituita con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 4 .

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Comma così sostituito con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 8 .

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Parole così sostituite con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 9 .

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Parole così sostituite con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 12 .

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Lettera così sostituita con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 13 .

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 16 .

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Lettera così sostituita con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 16 .

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 26 .

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Lettera così sostituita con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 75 .

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 6 giugno 2025, n. 28, art. 90 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 giugno 2025, n. 28, art. 90 .

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Comma così sostituito con l.r. 20 agosto 2025, n. 51, art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 20 agosto 2025, n. 51, art. 6.

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Lettera così sostituita con l.r. 20 agosto 2025, n. 51, art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 20 agosto 2025, n. 51, art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 20 agosto 2025, n. 51, art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 20 agosto 2025, n. 51, art. 12.

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Lettera così sostituita con l.r. 20 agosto 2025, n. 51, art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 20 agosto 2025, n. 51, art. 17.

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Parole così sostituite con l.r. 20 agosto 2025, n. 51, art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 20 agosto 2025, n. 51, art. 23.

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Parole così sostituite con l.r. 20 agosto 2025, n. 51, art. 24.

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Parole così sostituite con l.r. 20 agosto 2025, n. 51, art. 25.

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Parole così sostituite con l.r. 20 agosto 2025, n. 51, art. 26.

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Parole così sostituite con l.r. 20 agosto 2025, n. 51, art. 27.

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Parole così sostituite con l.r. 20 agosto 2025, n. 51, art. 28.

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Parole così sostituite con l.r. 20 agosto 2025, n. 51, art. 29.

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Articolo così sostituito con l.r. 20 agosto 2025, n. 51, art. 31.

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Articolo così sostituito con l.r. 20 agosto 2025, n. 51, art. 33.

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Parole così sostituite con l.r. 20 agosto 2025, n. 51, art. 35.

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