Menù di navigazione
Il testo coordinato è in preparazione e verrà pubblicato quanto prima

Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65

Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 12 novembre 2014

Art. 140
Deroghe al d.m. 1444/1968
1. Negli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva e di sostituzione edilizia di cui all’articolo 134, comma 1, lettere h) ed l), relativi ad edifici che presentano legittimamente una distanza inferiore a 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell’area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, l’edificio ricostruito può mantenere una distanza inferiore a 10 metri, purché non inferiore a quella preesistente. Alle medesime condizioni, eventuali incentivi volumetrici previsti dalla normativa vigente o dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica aventi espressamente natura premiale per interventi di riqualificazione possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti.(491)

Comma così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 16.

1 bis. Nelle zone omogenee A di cui al d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva e di sostituzione edilizia eseguiti in deroga ai limiti di distanza, di cui al comma 1, sono consentiti esclusivamente nell'ambito di piani di recupero del patrimonio edilizio, di programmi complessi di riqualificazione insediativa o di altri piani attuativi comunque denominati, fatti salvi le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela. (492)

Comma inserito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 16.

2. Limitatamente ai casi previsti e disciplinati dal piano operativo, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani attuativi di cui al titolo V, capo II, o del piano di intervento di cui all’articolo 126:
a) sono ammesse distanze inferiori tra fabbricati nel caso di cui all’articolo 9, ultimo periodo del d.m. 1444/1968;
b) per gli interventi di ristrutturazione urbanistica, di ristrutturazione edilizia ricostruttiva e di sostituzione edilizia di cui all’articolo 134, comma 1, lettere f), h) ed l), sono consentite forme di monetizzazione a compensazione delle dotazioni di standard eventualmente non reperibili all’interno dell’area di intervento.
3. Nei piani attuativi di cui al comma 2, o nel piano di intervento di cui all’articolo 126, le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili anche nei confronti di edifici posti all’esterno del perimetro del piano attuativo o del piano di intervento, e agli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all’articolo 134, comma 1, lettera f).
4. I comuni possono prevedere nei loro strumenti urbanistici, anche attuativi, la facoltà di realizzare ampliamenti degli edifici o degli stabilimenti produttivi esistenti, in deroga alle distanze previste dal d.m. 1444/1968, a condizione che sia garantito il rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, oltre alla minima dotazione degli standard.
5. La realizzazione di gruppi di edifici produttivi in deroga alle distanze di cui al d.m. 1444/1968, è comunque ammessa se gli edifici formano oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.
6. I comuni, ai sensi dell’articolo 97,(141)

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 58.

possono motivatamente riconoscere che gli interventi di cui ai commi 4 e 5, in quanto finalizzati al mantenimento delle attività produttive ed al mantenimento od incremento dell'occupazione, rientrano tra quelli attinenti all'interesse pubblico.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

vedi Avviso di Rettifica, pubblicato sul BURT n. 54 del 14 novembre 2014.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 23 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 25 marzo 2015, n. 35, art. 61 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera prima inserita con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 2 , poi così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero così sostituito con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo così sostituito con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 233 del 21 ottobre 2015 , si è espressa dichiarando inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 25, 26 e 27 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 12 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 18 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 21 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 22 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 23 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 24 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 25 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 26 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 26 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 27 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 28 ; poi così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 30 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 34 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 35 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 35 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 36 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 37 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 38 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 39 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 39 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 40 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 43 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 43 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 43 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 45 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 46 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 47 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 48 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 50 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 51 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 53 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 53 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 54 , poi così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera prima inserita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 54 ; poi sostituita con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 20 ; ed ora così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 70 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 57 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 58 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 59 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 60 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 61 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 61 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 62 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 63 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 70 ; poi è così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 28 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 71 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 72 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 74 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 75 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 77 , poi così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 28 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 78 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 82 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 84 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 86 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 91, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2016, n. 91, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Regolamento regionale 25 agosto 2016, n. 63/R , emanato con d.p.g.r. 25 agosto 2016, n. 63/R.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Regolamento regionale 14 febbraio 2017, n. 4/R , emanato con d.p.g.r. 14 febbraio 2017, n. 4/R.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 18 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera prima sostituita con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 19 ; ed ora così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 69 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Regolamento regionale 5 luglio 2017, n. 32/R , emanato con d.p.g.r. 5 luglio 2017, n. 32/R.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea e lettere così sostituite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 5 dicembre 2017, n. 67, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 5 dicembre 2017, n. 67, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 68 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 68 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Regolamento regionale 24 luglio 2018, n. 39/R , emanato con d.p.g.r. 24 luglio 2018, n. 39/R.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 70 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 72 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 74 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima aggiunto con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 18 , ed ora così sostituito con con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 73.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punteggiatura così modificata con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 21 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 22 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 23 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 26 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 27 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 28 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punteggiatura così modificata con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 28 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 30 . Successivamente la Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 30, comma 5, della l.r. 69 del 2019, poi così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 31 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 31 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota abrogata.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 31 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 31 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera prima inserita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 12 , ed ora così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 31 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 33 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 3 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 3 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 3 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 3 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 3 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 4 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 43 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 4 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 45 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 46 . Dopo che la Corte costituzionale , con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 46, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, di seguito comma così sostituito con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 51 , poi così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 51 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punteggiatura così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 51 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 52 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 5 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 5 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 5 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 60 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima inserito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 64 , poi così sostituito con l.r. 6 agosto 2021, n. 31, art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 64 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 2 3 dicembre 2019, n. 80 , art. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 3 dicembre 2019, n. 80 , art. 1 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parol a aggiunt a con l.r. 2 3 dicembre 2019, n. 80 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Regolamento regionale 30 gennaio 2020, n. 5/R , emanato con d.p.g.r. 30 gennaio 2020, n. 5/R.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così corretta con Avviso di rettifica, pubblicato sul BURT n. 7 12 febbraio 2020.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Regolamento regionale 6 marzo 2017, n. 7/R , emanato con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 7/R.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

In relazione ad alcune proroghe dei termini di efficacia, vedi legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 72. , poi così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 1

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 75.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 76. Successivamente la Corte costituzionale , con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 37 della l.r 69 del 2019, limitatamente ai commi 3 e 4 del presente articolo, poi così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n.47 art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 77.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Regolamento 12 agosto 2020, n. 88/R , emanato con d.p.g.r. 12 agosto 2020, n. 88/R.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il termine è differito con l.r. 30 dicembre 2020, n. 102, art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Dopo che la Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 40, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, limitatamente all'introduzione del presente comma, il comma è abrogato con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, limitatamente all'introduzione dei commi 4 e 5 del presente articolo.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Dopo che la Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, che introduceva anche questo comma, il comma è così sostituito con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Dopo che la Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, limitatamente all'introduzione dei commi 4 e 5 del presente articolo, di seguito comma così sostituito con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021 n. 47, art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art 12 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituta con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 22 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 23 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 24 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 27 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 30 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 31 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 32 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 33 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 34 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 35 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l .r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 36 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 37 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 38 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 39 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 40 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 41 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 42 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Regolamento 19 gennaio 2022, n. 1/R , emanato con d.p.g.r. 19 gennaio 2022, n. 1/R.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima aggiunto con l.r. 11 novembre 2022, n. 38, art. 11 ; poi così sostituito con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.