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Legge regionale 2 ottobre 2014, n. 58

Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura).

Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, dell' 8 ottobre 2014

Art. 9
- Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 66/2005
1. L’articolo 14 della l.r. 66/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 14 - Regolamenti di attuazione
1. La Giunta regionale approva:
a) uno o più regolamenti per l’attuazione degli articoli 12 e 13 relativi a:
1) numero massimo delle licenze di pesca concedibili, nonché le modalità per il rilascio e rinnovo delle stesse;
2) limitazioni temporanee delle attività di pesca per aree determinate;
3) modalità temporanee di utilizzo delle diverse attrezzature di pesca consentite;
4) delimitazioni delle aree marine e delle aree interne in cu sia possibile esercitare attività di allevamento;
5) condizioni e modalità di istituzione e di gestione del registro della pesca professionale;
b) uno o più regolamenti per l’attuazione dell’articolo 13 bis relativi alle modalità per l’esercizio:
1) della pesca professionale;
2) della pesca sportiva e ricreativa in mare;
3) della pesca subacquea;
4) della pesca speciale;
5) della pesca a scopi scientifici.
”.

Note del Redattore:

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Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 51.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.