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Legge regionale 2 ottobre 2014, n. 58

Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura).

Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, dell' 8 ottobre 2014

Art. 8
1. La rubrica dell’articolo 13 bis della l.r. 66/2005 è sostituita dalla seguente: “
Modalità di esercizio della pesca professionale, non professionale, subacquea e speciale
”.
2. Al comma 1 dell’articolo 13 bis della l.r. 66/2005 le parole: “
La pesca professionale è l’attività di pesca esercitata dall’imprenditore ittico.
” sono soppresse.
3. Il comma 2 dell’articolo 13 bis della l.r. 66/2005 è sostituito dal seguente:
2. La pesca sportiva e quella ricreativa in mare sono esercitate senza licenza di pesca fatto salvo l’obbligo della comunicazione di cui all’articolo 1 del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 6 dicembre 2010 (Rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare). Il pescato non può essere commercializzato.
”.

Note del Redattore:

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Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 51.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.