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Legge regionale 2 ottobre 2014, n. 58

Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura).

Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, dell' 8 ottobre 2014

Art. 23
- Norma transitoria
1. La commissione consultiva di cui all’articolo 9 è istituita entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
2. I regolamenti di attuazione di cui all’articolo 14 sono emanati entro trecentosessantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Note del Redattore:

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Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 51.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.