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Legge regionale 2 ottobre 2014, n. 58

Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura).

Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, dell' 8 ottobre 2014

Art. 22
1. Al comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 66/2005 le parole “
12, 13 e 13 bis
” sono sostituite dalle seguenti “
12 e 13
”.
2. Al comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 66/2005 dopo la parola “
14
” sono aggiunte le seguenti, “
comma 1, lettera a).
”.
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 66/2005 è inserito il seguente:
1 bis.L’efficacia delle disposizioni di cui articolo 13 bis della presente legge decorre dall’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b).
”.
4. Al comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 66/2005 le parole: “
all’articolo 14
” sono sostituite dalle seguenti: “
ai commi 1 e 2
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 51.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.