Legge regionale 26 settembre 2014, n. 51
Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.
Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 30 settembre 2014
Art. 3
- Durata in carica
1. La durata in carica del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale sono stabiliti con legge della Repubblica, ai sensi dell’
articolo 122, primo comma, della Costituzione , salvo i casi di cessazione anticipata ai sensi delle vigenti disposizioni.

2. I consiglieri regionali e il Presidente della Giunta regionale entrano in carica all'atto della proclamazione e cessano dalle loro funzioni, rispettivamente, con la prima seduta del nuovo Consiglio regionale e con la proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.