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Legge regionale 26 settembre 2014, n. 51

Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 30 settembre 2014

Art. 17
- Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze
1. La coalizione di liste, o il gruppo di liste non unito in coalizione, collegate alla candidata o al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale ottiene:
a) almeno il 60 per cento dei seggi di cui all'articolo 2, comma 1, se la candidata o il candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale ha conseguito più del 45 per cento dei voti validi nel primo turno di votazione della relativa elezione;
b) almeno il 57,5 per cento dei seggi di cui all'articolo 2, comma 1, se la candidata o il candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale ha conseguito un numero di voti validi superiore al 40 per cento e non oltre il 45 per cento dei voti validi nel primo turno di votazione della relativa elezione; ovvero se la candidata o il candidato Presidente della Giunta regionale è proclamato eletto a seguito del secondo turno elettorale.
2. Il complesso delle altre coalizioni o gruppi di liste ottiene almeno il 35 per cento dei seggi di cui all'articolo 2, comma 1.

Note del Redattore:

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Comma aggiunto con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 16.

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Comma inserito con l.r. 19 marzo 2015, n. 29 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.