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Legge regionale 26 settembre 2014, n. 51

Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 30 settembre 2014

Art. 14
- Espressione del voto
1. Ciascuna elettrice ed elettore può esprimere un voto a favore di una lista ed un voto a favore di una candidata o candidato Presidente della Giunta regionale anche se non collegato alla lista prescelta.
2. Nel caso in cui l’elettrice e l'elettore traccino un unico segno sulla scheda, a favore di una lista, il voto stesso si intende anche espresso a favore della candidata o candidato Presidente della Giunta regionale a quella lista collegato.
3. Ciascuna elettrice ed elettore può altresì esprimere uno o due voti di preferenza per candidate e candidati circoscrizionali compresi nella lista votata, tracciando un segno sul quadrato posto a fianco del relativo nominativo. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati circoscrizionali di genere diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. Per seconda preferenza si intende quella espressa in favore della candidata o candidato circoscrizionale che, tra i due, è collocato successivamente nell’ordine di elencazione della lista.
4. Nel caso in cui l’elettrice e l’elettore traccino sulla scheda uno o due segni a favore di candidate e candidati circoscrizionali di una stessa lista circoscrizionale, il voto stesso si intende anche espresso a favore della suddetta lista e, se non espresso in favore di altra candidata o candidato Presidente della Giunta regionale , della candidata o candidato Presidente a quella lista collegato.
5. Nel caso in cui l’elettrice e l'elettore esprimano tre voti di preferenza in favore di candidate e candidati circoscrizionali di una stessa lista circoscrizionale, si considerano validi i voti di preferenza espressi per le prime due candidate e candidati di genere diverso ovvero per la prima candidata o candidato qualora tutte le preferenze siano riferite a candidate o candidati dello stesso genere. Il voto, oltre che alla suddetta lista, se non espresso in favore di altra candidata o candidato Presidente della Giunta regionale, si intende espresso anche in favore della candidata o candidato Presidente a quella lista collegato.
6. Nel caso in cui l’elettrice e l'elettore esprimano più di tre voti di preferenza in favore di candidati circoscrizionali di una stessa lista circoscrizionale, le preferenze espresse si considerano nulle, ferma restando la validità del voto per la suddetta lista e, se non espresso in favore di altra candidata o candidato Presidente, per la candidata o candidato Presidente a quella lista collegato.

Note del Redattore:

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Comma aggiunto con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 16.

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Comma inserito con l.r. 19 marzo 2015, n. 29 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.