Menù di navigazione

Legge regionale 26 settembre 2014, n. 51

Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 30 settembre 2014

Art. 12
- Modalità di presentazione delle candidature a Presidente della Giunta regionale
1. Le candidature a Presidente della Giunta regionale sono presentate presso l’ufficio centrale regionale.
2. La presentazione della candidatura è accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno o più gruppi di liste.
3. La presentazione della candidatura e la dichiarazione di collegamento sono autenticate ai sensi dell'articolo 11, comma 5.
4. La candidatura di ciascuna candidata o candidato Presidente della Giunta regionale è efficace solo se è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione dello stesso, autenticata ai sensi dell' articolo 11, comma 5, e se la dichiarazione di collegamento di cui al comma 2 è corrispondente a quella di cui all' articolo 11, comma 1, lettera b).
5. Non può essere candidata o candidato Presidente della Giunta regionale chi ha già ricoperto quella carica per due mandati consecutivi.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 19 marzo 2015, n. 29 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.