Menù di navigazione

Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alle leggi regionali 59/1996 , 60/1999 , 6/2000 , 43/2006 , 38/2007 , 20/2008 , 26/2009 , 30/2009 , 39/2009 , 40/2009 , 66/2011 , 23/2012 , 77/2012 e 80/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 31 dicembre 2014

TITOLO I
- Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale)
CAPO I
- Modifiche al capo I della l.r.1/2009
Art. 1
- Inserimento dell’articolo 1 bis nella l.r. 1/2009
1. Dopo l’articolo 1 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
Art. 1 bis - Intese tra Consiglio regionale e Giunta regionale
1. Gli atti di carattere generale in materia di personale, destinati a trovare applicazione o comunque a produrre effetti anche per il personale del Consiglio regionale, sono assunti dalla Giunta regionale, oppure dalla sua direzione generale previa intesa, rispettivamente, con l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, oppure con il Segretario generale del medesimo. In difetto di intesa, gli atti sono inefficaci ed inapplicabili nei confronti del personale del Consiglio regionale.
2. La Giunta regionale e l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale definiscono, con intesa, le
tipologie delle disposizioni di carattere generale soggette all’applicazione del comma 1.
”.
CAPO II
- Modifiche al capo II della l.r.1/2009
Art. 2
1. La lettera e) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) è sostituita dalla seguente:
e) la definizione dei criteri generali per l'assegnazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie alle strutture di vertice dell'amministrazione da parte del Direttore generale, di cui all'articolo 4 bis;
”.
h) la definizione degli obiettivi per la valutazione del Direttore generale e dell'Avvocato generale, di cui all'
articolo 3 bis della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63
(Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell’Avvocatura regionale) nonché della quota di compenso correlata ai risultati conseguiti;
”.
h bis) la definizione, su proposta del Direttore generale, degli obiettivi e dei criteri per la valutazione dei direttori, di cui all'articolo 7.
Art. 3
- Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 1/2009
1. L'articolo 3 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 3 - Struttura organizzativa
1. La struttura organizzativa della Giunta regionale si articola in:
a) Direzione generale della Giunta regionale;
b) direzioni e Avvocatura regionale;
c) settori e posizioni dirigenziali individuali.
2. L'Avvocatura regionale di cui alla
l.r. 63/2005
è collocata in posizione di autonomia rispetto alla Direzione generale della Giunta regionale e alle direzioni, alle quali è equiparata.
3. La Direzione generale, le direzioni e l'Avvocatura regionale sono le strutture di vertice dell'amministrazione a supporto degli organi di governo della Regione.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta del Direttore generale, istituisce e definisce le competenze delle direzioni.
”.
Art. 4
- Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 1/2009
1. L'articolo 4 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 4 - Direzione generale della Giunta regionale
1. La Direzione generale della Giunta regionale è gerarchicamente sovraordinata alle direzioni e ne assicura l'esercizio organico e coordinato delle funzioni. In particolare ad essa spetta:
a) la direzione, la vigilanza e il controllo sullo svolgimento delle funzioni trasversali di supporto al fine di garantire la coerenza tra gli obiettivi definiti dagli organi di governo e le risorse da assegnare per il relativo raggiungimento;
b) il coordinamento delle attività per l'attuazione delle politiche di settore al fine di garantire il raggiungimento delle priorità definite dagli organi di governo, per il conseguimento di
specifici
obiettivi istituzionali e la realizzazione di interventi in aree di particolare interesse regionale.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, il Presidente della Giunta regionale può definire con proprio decreto ulteriori competenze della Direzione Generale con riferimento a funzioni di
particolare rilievo istituzionale.
”.
Art. 5
- Inserimento dell'articolo 4 bis nella l.r. 1/2009
1. Dopo l'articolo 4 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
Art. 4 bis - Direttore generale
1. Alla Direzione generale della Giunta regionale è preposto il Direttore generale.
2. Il Direttore generale assicura la rispondenza complessiva dell’attività della struttura organizzativa della Regione e degli enti e organismi dipendenti agli obiettivi definiti dalla Giunta regionale, il costante raccordo con gli indirizzi impartiti dagli organi di direzione politica e la coerenza generale dei profili organizzativi, finanziari e giuridici dell’azione regionale.
3. In particolare il Direttore generale:
a) svolge attività di supporto all'azione di indirizzo della Giunta per la formulazione degli obiettivi e delle direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;
b) assicura la realizzazione dei piani, dei programmi e dei progetti ed il conseguimento degli obiettivi generali fissati dalla Giunta;
c) propone alla Giunta gli atti concernenti l'istituzione delle direzioni, con l'indicazione delle materie di competenza;
d) assegna le risorse finanziarie, umane e strumentali alle strutture di vertice dell'amministrazione sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale;
e) impartisce direttive, nel rispetto di quanto stabilito dalla Giunta regionale, per la definizione dei programmi gestionali annuali delle direzioni e per la relativa attuazione;
f) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei direttori preposti alle direzioni di cui all'articolo 4 ter, comma 1, lettera a), ed esercita i poteri sostitutivi in caso di inerzia, dandone comunicazione ai componenti della Giunta regionale;
g) coordina l'attività dei direttori preposti alle direzioni di cui all'articolo 4 ter, comma 1, lettera b), ed esercita poteri di impulso in caso di inerzia, dandone comunicazione ai componenti della Giunta regionale;
h) presiede il Comitato di direzione, di cui all'articolo 5;
i) gestisce i rapporti con gli enti e gli organismi dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale, con gli enti locali, con gli organi ed organismi dello Stato e con gli altri enti a carattere nazionale, con gli organi ed organismi comunitari e internazionali;
j) assicura il raccordo con il Segretario generale del Consiglio regionale di cui all’
articolo 18 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4
(Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale) per i profili tecnici che attengono ai rapporti fra Giunta e Consiglio;
k) esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei responsabili delle strutture di cui all’articolo 40 e trasmette all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari gli atti relativi a violazioni che, ai sensi della vigente normativa nazionale, comportano sanzioni più gravi di quelle di sua competenza;
l) adotta i provvedimenti organizzativi attuativi dei passaggi di competenze tra direzioni stabiliti dalla Giunta regionale in corso di legislatura;
m) esercita i poteri ed i compiti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, in attuazione di quanto previsto
all'articolo 4, comma 2;
n) svolge ogni altra funzione attribuitagli da leggi e regolamenti regionali.
4. Il Direttore generale, in caso di assenza temporanea, è sostituito da un direttore o da un
dirigente a tempo indeterminato da lui designato.
”.
Art. 6
- Inserimento dell'articolo 4 ter nella l.r. 1/2009
1. Dopo l'articolo 4 bis della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
Art. 4 ter - Direzioni
1. Le direzioni sono istituite per:
a) lo svolgimento delle funzioni trasversali di supporto all'azione dell'intera struttura organizzativa;
b) l'attuazione delle politiche settoriali, il coordinamento e raccordo intersettoriale per il conseguimento di specifici obiettivi istituzionali o la realizzazione di interventi in aree di particolare interesse regionale.
2. A ciascuna direzione è preposto un direttore.
3. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere determinati i criteri per la differenziazione delle direzioni sulla base della complessità delle funzioni svolte.
”.
Art. 7
- Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 1/2009
1. L'articolo 5 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 5 - Comitato di direzione
1. Il Comitato di direzione è composto dal Direttore generale, dai direttori preposti alle direzioni di cui all'articolo 4 ter, comma 1, lettera b), e dall’Avvocato generale. I direttori preposti alle direzioni di cui all'articolo 4 ter, comma 1, lettera a), partecipano alle sedute del Comitato nelle ipotesi di trattazione di argomenti di rispettiva competenza.
2. Il Comitato è convocato e presieduto dal Direttore generale.
3. Il Comitato esprime obbligatoriamente il proprio parere sulle proposte di legge, sui regolamenti, sugli atti di programmazione generale, sui programmi settoriali di indirizzo e sugli atti di organizzazione di competenza della Giunta regionale.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, specifica le competenze e le modalità di funzionamento del Comitato.
5. Alle riunioni del Comitato partecipa il Segretario generale del Consiglio regionale in caso di trattazione di argomenti di interesse comune alla Giunta e al Consiglio.
”.
Art. 8
- Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 1/2009
1. L'articolo 6 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 6 - Settori e posizioni dirigenziali individuali
1. I settori sono le strutture a responsabilità dirigenziale costituite all'interno delle strutture di vertice dell'amministrazione.
2. I settori sono le strutture dirigenziali costituite per lo svolgimento di un insieme di competenze e di attività, in relazione ai servizi erogati, ai processi gestiti o allo svolgimento di attività professionali specialistiche.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinati i criteri per l’individuazione della
complessità dei settori e per la differenziazione dei medesimi.
4. Per assicurare lo svolgimento delle funzioni amministrative e gestionali connesse all’espletamento dell’attività di commissario ai sensi della
legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53
(Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), possono essere costituite strutture commissariali equiparate a settori.
5. Sulla base dei criteri individuati dalla Giunta regionale possono essere costituite posizioni dirigenziali individuali per lo svolgimento di attività a contenuto specialistico.
”.
Art. 9
- Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 1/2009
1. L'articolo 7 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 7 - Direttore
1. Il direttore assicura l’unitarietà di azione della direzione e svolge le seguenti funzioni:
a) definisce il programma gestionale annuale della direzione, secondo le direttive impartite dal Direttore generale, e ne cura l'attuazione assicurando l’integrazione con le altre direzioni;
b) assiste e supporta gli organi di direzione politica proponendo gli atti di competenza degli stessi predisposti dalle strutture interne alla direzione;
c) sovrintende all’attuazione dei programmi e delle direttive generali, definiti dagli organi di direzione politica, da parte dei settori;
d) adotta gli atti organizzativi generali in coerenza con le direttive impartite dal Direttore generale e presiede alle funzioni di carattere trasversale svolte dai settori;
e) assicura la coerenza complessiva dei rapporti tra la direzione e gli enti e organismi dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale, secondo gli indirizzi forniti dal Direttore generale;
f) costituisce, modifica e sopprime i settori, previo parere del Direttore Generale, reso sulla base di un’istruttoria della direzione competente in materia di organizzazione;
g) nomina e revoca i responsabili dei settori, individua le posizioni dirigenziali individuali e assegna i relativi incarichi, tenendo anche conto del principio cautelare della rotazione nell'affidamento di incarichi riferiti alle aree di rischio, come individuate dal piano triennale per la prevenzione della corruzione adottato ai sensi della normativa vigente, fermo restando la salvaguardia dell'esigenza della continuità dell'azione amministrativa alla luce della specificità professionale e dell'eventuale infungibilità della posizione rivestita;
h) assegna ai settori gli obiettivi e le risorse umane, strumentali e finanziarie, nell’ambito delle quali può riservarsi specifiche risorse finanziarie funzionali a obiettivi di carattere strategico, nonché quelle relative alle spese generali della direzione;
i) dirige, coordina e controlla l’attività dei settori e assume nei confronti dei dirigenti responsabili poteri sostitutivi in caso di inerzia, anche ai sensi dell’articolo 2, comma 9 bis e seguenti,
Sito esternodella legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
j) esercita le funzioni di valutazione nei confronti dei responsabili dei settori, dei dirigenti responsabili di posizione individuale e del personale non dirigenziale a suo diretto riferimento;
k) designa, ai sensi dell’
articolo 1, comma 1 bis, lettera d), della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5
(Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi
amministrativi di competenza della Regione), i dipendenti regionali in qualità di esperti all’interno di commissioni, comitati e organismi esterni di natura prettamente tecnica, in cui si esprimono le competenze specialistiche della struttura di appartenenza.
2. Il direttore promuove l’azione disciplinare, irroga le sanzioni di sua competenza nei confronti del
personale non dirigenziale posto a suo diretto riferimento e del personale dirigenziale assegnato alla direzione e trasmette all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari gli atti relativi a violazioni che, ai sensi della vigente normativa nazionale, comportano sanzioni più gravi di quelle di sua competenza.
3. Il direttore, in caso di assenza temporanea, è sostituito da un dirigente a tempo indeterminato
della direzione da lui designato.
4. All’Avvocato generale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti i compiti e le attribuzioni del direttore.
”.
Art. 10
1. Al comma 1 dell’articolo 7 bis della l.r. 1/2009 la parola “
generale
” è soppressa.
2. Il comma 3 dell’articolo 7 bis della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
3. Il datore di lavoro esercita le proprie funzioni avvalendosi del servizio di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 31 del d.lgs. 81/2008 .”.
Art. 11
- Abrogazione dell'articolo 8 della l.r. 1/2009
Art. 12
- Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 1/2009
1. L'articolo 9 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 9 - Responsabile di settore
1. Il responsabile di settore assicura lo svolgimento di attività riferite ad un complesso omogeneo di materie o di obiettivi e svolge le seguenti funzioni:
a) predispone gli atti di competenza degli organi di direzione politica e li sottopone al direttore;
b) attua i programmi, cura le attività e adotta gli atti di competenza del settore, esercitando i connessi poteri di spesa e, ove previsto, di acquisizione delle entrate;
c) dirige, organizza e controlla il settore, attuando le misure idonee a migliorarne la funzionalità, assegna gli obiettivi e, in relazione a questi, ripartisce le relative risorse;
d) adotta gli atti di gestione del personale assegnato al settore, promuove i procedimenti disciplinari provvedendo ad irrogare le sanzioni di sua competenza ed a trasmettere all’ufficio competente gli atti relativi a violazioni che, ai sensi della vigente normativa nazionale, comportano sanzioni disciplinari più gravi;
e) garantisce l’integrazione e il raccordo organizzativo di funzioni trasversali;
f) elabora il piano di lavoro del settore, ne verifica l’attuazione e procede alla valutazione del personale assegnato.
g) fermo restando quanto disposto dall’
articolo 3, comma 3, lettera b), della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63
, ha il potere di conciliare e transigere le controversie nelle materie di competenza nell’ambito delle procedure disciplinate dal
Sito esternod.lgs. 4 marzo 2010, n. 28
e dal
Sito esternodecreto-legge 12 settembre 2014, n. 132
(Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile) convertito, con modificazioni, dalla
Sito esternolegge 10 novembre 2014, n. 162
.
2. Il responsabile di settore, in caso di assenza temporanea, è sostituito da altro dirigente, designato dal direttore o dal Direttore generale.
”.
Art. 13
- Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 1/2009
1. L'articolo 10 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 10 - Delega di funzioni dirigenziali
1. I responsabili di settore possono, per specifiche esigenze funzionali o di progetto e per un periodo di tempo non superiore ad un anno non prorogabile, delegare con atto scritto a dipendenti inquadrati nella categoria più elevata del sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo
nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento che siano titolari di incarico di posizione organizzativa, alcune delle funzioni di cui all’articolo 9, sulla base dei criteri determinati con deliberazione della Giunta regionale.
2. La delega può essere altresì attribuita per la partecipazione a conferenze di servizi secondo quanto previsto all'
articolo 26, comma 2 bis, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40
(Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa).
3. All’attribuzione della delega è correlato, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL, un aumento del trattamento economico accessorio annuo. Non si applica in ogni caso l’articolo 2103 del codice civile.
”.
Art. 14
- Abrogazione dell'articolo 11 della l.r. 1/2009
1. L'articolo 11 della l.r. 1/2009 è abrogato.
Art. 15
- Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 1/2009
1. L'articolo 13 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 13 - Dirigenti con contratto a tempo determinato
1. Gli incarichi di responsabile di settore e di posizione dirigenziale individuale, al fine di sopperire ad individuate esigenze della struttura organizzativa, e limitatamente ad un numero di posti non superiore al 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti e dei direttori della Giunta regionale, possono essere conferiti dal Direttore generale, su proposta del direttore della struttura di destinazione, con contratto di diritto privato a tempo determinato.
2. I dirigenti con contratto a tempo determinato vengono scelti, previa selezione pubblica, tra soggetti in possesso di laurea magistrale, come disciplinata dall’ordinamento vigente, che abbiano conseguito una particolare capacità professionale, culturale o scientifica, desumibile da concrete esperienze di lavoro di durata almeno quinquennale maturate in posizioni dirigenziali o nella categoria più elevata del sistema di classificazione previsto dal CCNL di riferimento in enti pubblici, o in analoghe posizioni presso enti pubblici economici o aziende private.
3. Il contratto di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto all'articolo 17, comma 1, non può avere durata superiore a cinque anni ed è rinnovabile.
4. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti a soggetti provenienti dal settore pubblico, ivi compresi i dipendenti della Regione Toscana, previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo, secondo l'ordinamento dell'amministrazione di provenienza.
”.
Art. 16
- Sostituzione dell'articolo 14 della l.r. 1/2009
1. L'articolo 14 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 14 - Nomina e requisiti del Direttore generale e dei direttori
1. Il Direttore generale e i direttori sono collocati al di fuori dell’organico dei dirigenti a
tempo indeterminato della Giunta regionale.
2. Il Direttore generale e i direttori sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
3. Il Direttore generale e i direttori possono essere scelti tra i dirigenti regionali in possesso di laurea magistrale, come disciplinata dall’ordinamento vigente, che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali per almeno cinque anni.
4. Il Direttore generale e i direttori possono altresì essere scelti tra soggetti esterni alla Regione, dotati di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere, in possesso di laurea magistrale, come disciplinata dall’ordinamento vigente, che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali per almeno cinque anni in enti o aziende pubbliche o private.
5. I requisiti dell’Avvocato generale sono definiti dall’
articolo 3 bis della l.r. 63/2005
. All’Avvocato
generale si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e degli articoli 15 e 16.
6. Per i soggetti esterni alla Regione provenienti dal settore pubblico, l’incarico è conferito, nel rispetto del limite di cui all'articolo 13, comma 1, o dell'articolo 18 bis, comma 1, previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo, secondo l’ordinamento dell’amministrazione di provenienza.
”.
Art. 17
1. La rubrica dell'articolo 15 della l.r. 1/2009 è sostituita dalla seguente: “
Rapporto di lavoro del Direttore generale e dei direttori
”.
2. Al comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 1/2009 le parole: “
direttore generale
” sono sostituite dalle seguenti: “
Direttore generale e di direttore
”.
3. Il comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
2. L’incarico di Direttore generale e di direttore ha carattere di esclusività ed è a tempo pieno. Il trattamento economico del Direttore generale e dei direttori, onnicomprensivo, è determinato dalla Giunta regionale con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica ed ai valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti.
”.
4. Nel secondo periodo del comma 4 dell'articolo 15 della l.r. 1/2009 le parole: “
direttore generale
” sono sostituite dalle seguenti: “
Direttore generale o direttore
”.
5. Nel primo periodo del comma 5 dell'articolo 15 della l.r. 1/2009 le parole: “
il direttore generale può essere destinatario
” sono sostituite dalle seguenti: “
il Direttore generale e i direttori possono essere destinatari
”.
Art. 18
- Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 1/2009
1. L'articolo 16 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 16 - Cessazione del Direttore generale e dei direttori dall’incarico
1. Il Direttore generale cessa dall’incarico a decorrere dal conferimento dell'incarico al nuovo Direttore generale e comunque decorsi sessanta giorni dalla elezione del nuovo Presidente della Giunta regionale. I direttori cessano dall’incarico a decorrere dal conferimento degli incarichi ai nuovi direttori e comunque decorsi sessanta giorni dalla prima seduta della Giunta regionale.
2. In caso di cessazione anticipata dall’incarico di Direttore generale e di direttore, il Presidente della Giunta regionale può attribuire l’incarico stesso a un direttore o ad un dirigente regionale, per un periodo non superiore a centottanta giorni. Al dirigente incaricato non si applica la novazione del rapporto di lavoro e compete, oltre al trattamento economico in godimento, la differenza fra tale trattamento e quello spettante ai sensi dell’articolo 15, comma 2.
3. Qualora il Direttore generale, o il direttore, debba essere assente per un periodo
non inferiore ad un mese e non superiore a quattro mesi, il Presidente della Giunta regionale può sospendere il rapporto e attribuire l’incarico relativo all’esercizio temporaneo delle funzioni di Direttore generale, o di direttore, ad un direttore o ad un dirigente regionale a tempo indeterminato, che conserva la responsabilità della propria struttura.
4. Al dirigente incaricato di cui al comma 3 non si applica la novazione del rapporto di lavoro e compete il trattamento economico di cui al comma 2.
5. L’incarico di cui al comma 3 cessa alla ripresa del rapporto con il Direttore generale o con il direttore o, in caso di impossibilità di questi ultimi, con la nomina di un nuovo Direttore generale o di un nuovo direttore.
”.
Art. 19
- Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 1/2009
1. L'articolo 17 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 17 - Incarichi di responsabile di settore
1. Gli incarichi di responsabile di settore sono attribuiti con decreto del Direttore generale o del direttore entro sessanta giorni dalla nomina degli stessi. Fino a tale data sono mantenuti gli incarichi precedentemente attribuiti. Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni gli incarichi dei precedenti responsabili sono rinnovati automaticamente.
2. Per far fronte a eccezionali esigenze organizzative, il Direttore generale può conferire, con le procedure previste dall’articolo 18, comma 3, l’incarico di responsabile temporaneo di una struttura vacante a un dirigente già responsabile di struttura presso una direzione diversa da quella di collocazione della struttura vacante medesima.
”.
Art. 20
1. La rubrica dell'articolo 18 della l.r. 1/2009 è sostituita dalla seguente: “
Mobilità dei dirigenti
”.
2. Al comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 1/2009 le parole: “
Il direttore generale può
” sono sostituite dalle seguenti: “
Il Direttore generale e il direttore possono
”.
3. Il comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
3. La mobilità dei dirigenti fra le strutture di vertice della Giunta regionale o verso il Consiglio regionale per esigenze organizzative è disposta, sentito il dirigente interessato, dal Direttore generale, su richiesta rispettivamente del direttore della struttura di destinazione o del Segretario generale del Consiglio regionale.
”.
Art. 21
1. Dopo l'articolo 18 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
Art. 18 bis - Comando e trasferimento dei dirigenti
1. Ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 19, comma 5 bis, del d.lgs. 165/2001
gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti, nel limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti e dei direttori della Giunta regionale, a dirigenti di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del richiamato
Sito esternod.lgs. 165/2001
, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento, secondo i rispettivi ordinamenti.
2. Ai dirigenti in posizione di comando provenienti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario regionale continua ad erogarsi la retribuzione già percepita presso l'amministrazione di provenienza, comprese le relative indennità, ad eccezione della retribuzione di risultato, che è corrisposta nei medesimi importi di quella spettante ai dirigenti regionali a tempo indeterminato. Gli oneri di cui al presente comma sono posti a carico del fondo sanitario.
3. Il trasferimento e il comando di dirigenti regionali presso altre amministrazioni
pubbliche sono disposti dal Direttore generale, previo parere favorevole del direttore della struttura di appartenenza del dirigente interessato.
”.
Art. 22
- Sostituzione dell'articolo 19 della l.r. 1/2009
1. L'articolo 19 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 19 - Soggetti della valutazione
1. La valutazione del Direttore generale e dell’Avvocato generale è effettuata dalla Giunta
regionale.
2. La valutazione dei direttori è effettuata dalla Giunta regionale, su proposta del Direttore generale.
3. La valutazione dei responsabili di settore e di posizione dirigenziale individuale è effettuata dal
direttore o dal Direttore generale.
4. La valutazione del personale non appartenente alla qualifica dirigenziale è effettuata dal dirigente di diretto riferimento.
”.
Art. 23
1. Nel primo periodo del comma 4 dell’articolo 20 della l.r. 1/2009 le parole: “
direttore generale
” sono sostituite dalle seguenti: “
Direttore generale o dal direttore
”.
2. Il comma 5 dell'articolo 20 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
5. I provvedimenti di cui al comma 4 sono adottati dal Direttore generale o dal direttore di riferimento, previo conforme parere del Comitato dei garanti, di cui all’articolo 21. La proposta di provvedimento è comunicata al dirigente interessato, che ha diritto di presentare le proprie controdeduzioni entro trenta giorni.
”.
3. Nel terzo periodo del comma 6 dell’articolo 20 della l.r. 1/2009 le parole: “
direttore generale
” sono sostituite dalle seguenti: “
Direttore generale o dal direttore
”.
CAPO III
Art. 24
1. Al comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 1/2009 dopo la parola: “d
eliberazione
” sono inserite le seguenti: “
, su proposta del Direttore generale,
”.
Art. 25
1. Al comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 1/2009 dopo la parola: “
deliberazione
” sono inserite le seguenti: “,
su proposta del Direttore generale
,”.
2. Il comma 2 dell’articolo 23 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
2. Il direttore competente in materia di personale provvede, di norma annualmente, alla determinazione del fabbisogno di personale, previa comunicazione al Comitato di direzione.
”.
Art. 26
2. Alla fine del comma 4 dell’articolo 26 della l.r. 1/2009 sono aggiunte le parole: “
Il riconoscimento dei titoli di studio dei cittadini stranieri provenienti da paesi terzi, di cui all’articolo 25, comma 1, lettera a), avviene ai sensi della normativa statale vigente.
”.
Art. 27
1. Al comma 1 ter dell’articolo 27 della l.r. 1/2009 è aggiunto il seguente periodo: “
Per motivate esigenze dell'amministrazione il termine di presentazione delle domande di trasferimento può essere ridotto a quindici giorni.
”.
Art. 28
1. Al comma 1 dell’articolo 29 della l.r. 1/2009 le parole: “
tra le direzioni general
i” sono sostituite dalle seguenti: “
tra le strutture di vertice della Giunta regionale
”.
2. Il comma 3 dell'articolo 29 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
3. La mobilità dei dipendenti tra le strutture di vertice della Giunta regionale è disposta dal Direttore generale. La mobilità dei dipendenti dalla struttura organizzativa della Giunta regionale alla struttura organizzativa del Consiglio regionale è disposta dal Direttore generale, previa intesa con il Segretario generale e viceversa.
”.
CAPO IV
- Modifiche al capo IV della l.r.1/2009
Art. 29
1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 31 della l.r. 1/2009 è aggiunta la seguente:
d bis) svolgere ogni altro incarico o attività incompatibili per espressa previsione di disposizioni nazionali vigenti.
”.
Art. 30
1. Al comma 1 dell’articolo 32 della l.r. 1/2009 dopo le parole: “
può svolgere
” sono inserite le seguenti: “,
fermo restando i divieti di cui all'articolo 31,
”.
c) la partecipazione a convegni e seminari in qualità di relatore;
”.
c bis) la formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione, nonché l'attività di docenza e di ricerca scientifica.
”.
4. Al comma 2 dell’articolo 32 della l.r. 1/2009 le parole: “l
ettere b) e c)
” sono sostituite dalle seguenti:
“lettere b), c) e c bis)
”.
Art. 31
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 33 della l.r. 1/2009 le parole: “
o meno
” sono soppresse.
b bis) modalità di recupero, anche mediante forme di rateizzazione e di dilazione di pagamento, dei compensi percepiti dai dipendenti regionali in violazione della normativa in materia di attività extraimpiego ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 53, comma 7, del d.lgs. 165/2001
.
”.
3. Il comma 4 dell'articolo 33 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
4. L’autorizzazione di cui al comma 1 è disposta dal Direttore generale o dal direttore
”.
4. Alla fine del comma 5 dell’articolo 33 della l.r. 1/2009 è aggiunto il seguente periodo: “
La conciliabilità è valutata anche tenendo conto del conflitto di interesse potenziale ai
sensi dell'articolo 53, commi 5 e 7,
Sito esternodel d.lgs. 165/2001
.
”.
Art. 32
- Inserimento dell’articolo 33 bis nella l.r. 1/2009
1. Dopo l’articolo 33 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
Art. 33 bis - Attività extraimpiego senza fini di lucro
1. L’amministrazione regionale riconosce il diritto del dipendente a svolgere attività extraimpiego di utilità sociale, prive di compenso, in società, associazioni o organismi comunque denominati, non aventi finalità lucrative, anche con ruoli direttivi e di rappresentanza.
2. E’ dovere del dipendente comunicare all’amministrazione regionale l’inizio e la cessazione dell’attività extraimpiego svolta senza alcun compenso di cui all’articolo 33, comma 1, lettera b), ed assicurare che l’esercizio di tale attività non sia svolto in conflitto con l’attività di impiego, in particolare quando la struttura regionale alla quale è assegnato è preposta all’erogazione di risorse alle società, associazioni o agli organismi ai quali il dipendente partecipa con ruoli direttivi o di
rappresentanza.
3. La violazione degli obblighi di cui al comma 2 comporta l’applicazione di sanzioni disciplinari.
4. Quando l’amministrazione regionale riconosce situazioni di conflitto trova applicazione la
procedura di cui all’articolo 31, comma 2.
Art. 33
1. Al comma 2 dell’articolo 34 la parola: “
generale
” è soppressa.
2. Al comma 4 dell’articolo 34 della l.r. 1/2009 la parola: “
generale
” è soppressa.
CAPO V
- Modifiche al capo V della l.r.1/2009
Art. 34
1. Al comma 2 dell’articolo 38 della l.r. 1/2009 la parola: “
generale
” è soppressa.
CAPO VI
- Modifiche al capo VI della l.r.1/2009
Art. 35
1. Il comma 3 dell'articolo 40 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
3. Il raccordo con i dirigenti della struttura organizzativa, ai quali compete comunque la direzione finanziaria, tecnica e amministrativa, è realizzato tramite il Direttore generale e i direttori.
”.
2. Il comma 4 dell'articolo 40 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
4. Per ogni legislatura la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'insediamento, determina con propria deliberazione, modificabile nel corso della legislatura, lo stanziamento utilizzabile per il reclutamento del personale a tempo determinato delle strutture di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto dei limiti di cui all'
Sito esternoarticolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
(Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla
Sito esternolegge 30 luglio 2010, n. 122
e ne determina altresì la relativa dotazione organica. Fino all'adozione di tale provvedimento si applicano le determinazioni assunte con la deliberazione adottata nella precedente legislatura, fermo restando il rispetto dei limiti di cui al presente comma.
”.
Art. 36
1. Il comma 9 dell'articolo 42 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
9.Per il responsabile dell'ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale il trattamento di cui al comma 8 non può essere superiore a quello spettante ai dirigenti responsabili di settore di cui all'articolo 9, con riferimento al valore risultante dalla somma dello stipendio tabellare e della retribuzione di posizione annui.
”.
2. Il comma 10 dell'articolo 42 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
10. Per i responsabili degli uffici di segreteria di ciascun componente della Giunta regionale, compreso quello del Presidente, il trattamento di cui al comma 8 è determinato con riferimento a una struttura dirigenziale di complessità inferiore a quella a cui si rapporta il trattamento economico definito per il responsabile dell'ufficio di gabinetto, di cui al comma 9.
”.
Art. 37
1. Il comma 2 dell'articolo 43 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
2. Il Portavoce è scelto tra giornalisti o tra soggetti in possesso di una professionalità idonea allo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 e non può esercitare altra attività professionale per tutta
la durata dell'incarico.
”.
2. Il comma 5 dell'articolo 43 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
“5. Il trattamento economico del Portavoce è pari a quello definito per i responsabili degli uffici di
segreteria di cui all'articolo 42, comma 10.
”.
Art. 38
1. Il comma 6 dell'articolo 44 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
6.Entro novanta giorni dall'insediamento la Giunta regionale determina, con propria deliberazione, le modalità di reclutamento del personale di cui al comma 1, lettere b) e c), i titoli di studio e i requisiti professionali richiesti.
”.
2. Dopo il comma 6 dell'articolo 44 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
6 bis. Nell'ambito del personale di cui all'articolo 40, comma 1, su richiesta nominativa del Presidente basata su un rapporto di tipo fiduciario, possono essere reclutati, a supporto del Presidente medesimo, consiglieri con esperienza in specifici ambiti delle politiche regionali. Il trattamento economico onnicomprensivo spettante ai predetti dipendenti, determinato dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'articolo 42, comma 8, non può essere superiore a quello definito per i responsabili degli uffici di segreteria di cui all'articolo 42, comma 10.
”.
Art. 39
1. Al comma 2 dell’articolo 46 della l.r. 1/2009 le parole: “
direzione generale della presidenza di cui all’articolo 4
” sono sostituite dalle seguenti: “
Direzione generale della Giunta
” .
CAPO VII
Art. 40
1. Al comma 1 dell’articolo 48 della l.r. 1/2009 le parole: “
dell’11 novembre 2008
” sono sostituite dalle seguenti: “
del 22 novembre 2011, n. 16
”.
Art. 41
1. Al comma 1 dell’articolo 49 della l.r. 1/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: “
e di un ufficio di segreteria organizzativa
” sono soppresse;
b) la parola: “
particolare
” è sostituita dalla seguente: “
organizzativa
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 49 della l.r. 1/2009 dopo la parola: “
Statuto
” sono inserite le seguenti: “
ove istituito,
”.
3. Il comma 4 dell’articolo 49 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
4. Per ogni legislatura, il Consiglio regionale, entro novanta giorni dall'insediamento, determina con propria deliberazione, modificabile nel corso della legislatura, su proposta dell’Ufficio di Presidenza, tenuto conto dell’analoga determinazione della Giunta regionale, la dotazione di personale che può essere assegnata agli uffici di cui ai commi 1 e 2 ed il relativo trattamento economico che comprende, per il personale con trattamento economico non equiparato a dirigente, la corresponsione mensile, per tutta la durata dell'assegnazione, a fronte dell'attività svolta, di uno specifico emolumento che integra le altre voci stipendiali fisse e continuative nonché l’eventuale equiparazione ad un livello economico superiore a quello iniziale della categoria di riferimento e che esclude l'attribuzione di ogni altro beneficio economico. Fino all'adozione di tale provvedimento si applicano le determinazioni adottate nella precedente legislatura con la corrispondente deliberazione.
”.
4. Dopo il comma 4 dell’articolo 49 della l.r. 1/2009 è aggiunto il seguente
4 bis. La spesa complessiva per il personale che può essere assegnato alle strutture di cui ai commi 1 e 2 non può eccedere i seguenti limiti:
a) per l’ufficio di gabinetto del Presidente del Consiglio e gli uffici di segreteria dei componenti dell’Ufficio di presidenza nonché del Portavoce dell’opposizione, ove istituito, il limite disposto
dall’
Sito esternoarticolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
(Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla
Sito esternolegge 30 luglio 2012, n. 122
;
b) per gli uffici di segreteria dei gruppi consiliari, il limite disposto dall’
articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 83
(Disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari. Abrogazione della
l.r. 60/2000
e
della l.r. 45/2005
. Modifiche alla
l.r. 61/2012
).
”.
5. Dopo il comma 4 dell’articolo 49 della l.r. 1/2009 , come sostituito dal comma 3, è aggiunto il seguente:
4 ter. In sede di prima applicazione, al fine di assicurare nella decima legislatura regionale l’operatività iniziale delle strutture di supporto di cui ai commi 1 e 2, il Consiglio regionale, su proposta dell’Ufficio di Presidenza, entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore del presente comma, modifica la deliberazione vigente nella nona legislatura, nei limiti di spesa di cui al comma 4 bis, con decorrenza dalla seduta di insediamento del nuovo Consiglio regionale.
Art. 42
- Inserimento dell’articolo 49 bis nella l.r. 1/2009
1. Dopo l’articolo 49 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
Art. 49 bis - Criteri prioritari di selezione del personale
1. Il personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari ed agli altri uffici di supporto di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 49 è individuato prioritariamente, con le modalità definite con delibera del Consiglio regionale, su proposta dell’Ufficio di Presidenza, tra il personale che ha maturato esperienza lavorativa presso uffici di segreteria di gruppi consiliari o altri uffici di supporto agli organismi politici del Consiglio.
”.
Art. 43
1. Al comma 1 dell’articolo 50 della l.r. 1/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: “
Gli incarichi di responsabile dell'ufficio di gabinetto e dell'ufficio di segreteria organizzativa del Presidente del Consiglio regionale sono disposti con decreto del Presidente stesso.
” sono sostituite dalle seguenti: “
L’incarico di responsabile dell'ufficio di gabinetto del
Presidente del Consiglio regionale è disposto con decreto del Presidente stesso.
”;
b) dopo la parola: “
Statuto
” sono inserite le seguenti: “
, ove istituito,
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 50 della l.r.1/2009 il primo periodo è sostituito dal seguente:
2. Il responsabile della struttura di supporto del Presidente del Consiglio, ferma restando l’applicazione dell’articolo 49 bis, può essere scelto:
”;
3. Al comma 2 bis dell’articolo 50 della l.r.1/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la parola: “
segretari
” è sostituita dalla seguente: “
componenti
”;
b) dopo la parola: “
presidenza
” sono inserite le seguenti: “
e del Portavoce dell’opposizione, ove istituito, ferma restando l’applicazione dell’articolo 49 bis, può essere scelto:
”;
Art. 44
2. Il comma 5 dell’articolo 51 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
5. Per il responsabile dell'ufficio di gabinetto del Presidente del Consiglio regionale il trattamento economico non può essere superiore a quello spettante ai dirigenti di settore di maggiore
complessità di cui all'
articolo 20 della l.r. 4/2008
con riferimento alla somma dello stipendio tabellare e della retribuzione di posizione.
”.
3. Il comma 6 dell’articolo 51 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
6. Per i responsabili degli uffici di segreteria dei vicepresidenti il trattamento economico non può essere superiore a quello spettante al personale di categoria D di posizione economica più elevata.
”.
4. Il comma 6 bis dell’articolo 51 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
6 bis. Per i responsabili degli uffici di segreteria dei segretari dell’Ufficio di presidenza e del Portavoce dell’opposizione, ove istituito, il trattamento economico non può essere superiore a quello spettante al personale di categoria D di posizione economica iniziale
”.
5. I commi 7 e 7 bis dell’articolo 51 della l.r. 1/2009 sono abrogati.
Art. 45
1. Al comma 2 dell’articolo 52 della l.r. 1/2009 le parole: “
esperti in comunicazione
” sono sostituite dalle seguenti: “
tra soggetti in possesso di una professionalità idonea allo svolgimento dei compiti di cui al comma 1
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 52 della l.r. 1/2009 le parole: “
deliberazione dell’Ufficio di presidenza
” sono sostituite dalle seguenti: “
decreto del Presidente
”.
3. Il comma 5 dell’articolo 52 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
5. Il trattamento economico del portavoce è determinato con la deliberazione di cui all’articolo 49, comma 4, nel rispetto dei limiti di spesa ivi richiamati.
”.
5. Al comma 7 dell’articolo 52 della l.r. 1/2009 dopo la parola: “
applicano
” sono inserite le seguenti: “
in quanto compatibili
” e le parole: “
all’articolo 13 , comma 4
” sono sostituite dalle seguenti: “
agli articoli 50 e 51
.”.
Art. 46
1. Al comma 1 dell’articolo 53 della l.r. 1/2009 dopo le parole: “
all’’articolo 49, commi
1 e 2
”, sono inserite le seguenti: “
ferma restando l’applicazione dell’articolo 49 bis,
”.
2. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 53 della l.r. 1/2009 le parole: “
il personale non dipendente da pubbliche amministrazioni, reclutato
” sono sostituite dalle seguenti: “
soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni, reclutati
”.
4. Al comma 6 dell’articolo 53 della l.r. /2009 la parola: “
economico
” è soppressa.
Art. 47
- Abrogazione dell’articolo 54 della l.r. 1/2009
1. L’ articolo 54 della l.r. 1/2009 è abrogato.
Art. 48
1. Al comma 2 dell’articolo 55 della l.r. 1/2009 le parole: “
le precedenti dotazioni organiche dei gruppi consiliari interessati dalla variazione
” sono sostituite dalle seguenti: “
il limite di spesa di cui all'articolo 49, comma 4 bis, lettera b).
”.
2. I commi 3 e 4 dell’articolo 55 della l.r. 1/2009 sono abrogati.
Art. 49
1. Al comma 1 dell’articolo 56 della l.r. 1/2009 dopo la parola: “
consiliar
i” sono inserite le seguenti: “
ferma restando l’applicazione dell’articolo 49 bis
”.
2. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 56 della l.r. 1/2009 le parole “
il personale non dipendente
” sono sostituite dalle seguenti “
soggetti non dipendenti
”.
3. Al comma 8 bis dell’articolo 56 della l.r. 1/2009 le parole “
del Presidente del Consiglio regionale, del Portavoce dell’opposizione, o di un componente dell’Ufficio di Presidenza,
” sono sostituite dalle seguenti “
e del presidente del gruppo
”.
Art. 50
1. Al comma 2 dell’articolo 57 della l.r. 1/2009 la parola: “
economico
” è soppressa.
Art. 51
1. Al comma 2 dell’articolo 58 della l.r. 1/2009 le parole: “
posizione economica D5
,” sono soppresse.
2. Il comma 3 dell’articolo 58 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
3. Al responsabile della segreteria dei gruppi consiliari si applicano le disposizioni di cui agli articoli 51, commi da 8 a 13 e 56. Nel caso di gruppi consiliari composti da oltre tredici consiglieri, al responsabile della segreteria spetta, fermo restando il limite complessivo di spesa per l’insieme del personale del gruppo ai sensi della normativa nazionale vigente, il trattamento economico previsto per i dirigenti del Consiglio regionale responsabili delle strutture di minore complessità con riferimento alla somma dello stipendio tabellare e della retribuzione di posizione. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 50, commi 2 e 3, e 51, commi da 8 a 13.
”.
Art. 52
1. Il comma 1 dell’articolo 59 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
1. Per il gruppo misto di cui all’articolo 16, comma 3, dello Statuto, il personale di segreteria è costituito da una unità di personale per ogni consigliere componente del gruppo, individuata su richiesta nominativa del componente stesso, nei limiti di spesa di cui all’
articolo 8 della l.r. 83/2012
.
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 59 della l.r. 1/2009 le parole: “
lettera c)
” sono soppresse.
CAPO VIII
- Disposizioni di prima applicazione e transitorie
Art. 53
- Disposizioni di prima applicazione e transitorie
1. In fase di prima applicazione il Direttore generale della Presidenza e i Direttori generali cessano dal loro incarico a decorrere dal conferimento dell'incarico al Direttore generale della Giunta e ai direttori, che è effettuato dal Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla prima seduta della nuova Giunta.
2. In fase di prima applicazione i coordinatori di area e i responsabili di settore cessano dal loro incarico a decorrere dall'attribuzione degli incarichi ai nuovi responsabili di settore, che è effettuata dal Direttore generale e dai direttori entro sessanta giorni dalla nomina degli stessi.
3. Gli articoli da 15 a 18, 21, da 35 a 39 producono effetti a decorrere dalla data di proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale.
4. Gli articoli da 2 a 14, 19, 20, da 22 a 25 e 28 producono effetti a far data dal conferimento degli incarichi di cui al comma 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.