Menù di navigazione

Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alle leggi regionali 59/1996 , 60/1999 , 6/2000 , 43/2006 , 38/2007 , 20/2008 , 26/2009 , 30/2009 , 39/2009 , 40/2009 , 66/2011 , 23/2012 , 77/2012 e 80/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 31 dicembre 2014

CAPO VI
- Modifiche al capo VI della l.r.1/2009
Art. 35
1. Il comma 3 dell'articolo 40 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
3. Il raccordo con i dirigenti della struttura organizzativa, ai quali compete comunque la direzione finanziaria, tecnica e amministrativa, è realizzato tramite il Direttore generale e i direttori.
”.
2. Il comma 4 dell'articolo 40 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
4. Per ogni legislatura la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'insediamento, determina con propria deliberazione, modificabile nel corso della legislatura, lo stanziamento utilizzabile per il reclutamento del personale a tempo determinato delle strutture di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto dei limiti di cui all'
Sito esternoarticolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
(Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla
Sito esternolegge 30 luglio 2010, n. 122
e ne determina altresì la relativa dotazione organica. Fino all'adozione di tale provvedimento si applicano le determinazioni assunte con la deliberazione adottata nella precedente legislatura, fermo restando il rispetto dei limiti di cui al presente comma.
”.
Art. 36
1. Il comma 9 dell'articolo 42 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
9.Per il responsabile dell'ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale il trattamento di cui al comma 8 non può essere superiore a quello spettante ai dirigenti responsabili di settore di cui all'articolo 9, con riferimento al valore risultante dalla somma dello stipendio tabellare e della retribuzione di posizione annui.
”.
2. Il comma 10 dell'articolo 42 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
10. Per i responsabili degli uffici di segreteria di ciascun componente della Giunta regionale, compreso quello del Presidente, il trattamento di cui al comma 8 è determinato con riferimento a una struttura dirigenziale di complessità inferiore a quella a cui si rapporta il trattamento economico definito per il responsabile dell'ufficio di gabinetto, di cui al comma 9.
”.
Art. 37
1. Il comma 2 dell'articolo 43 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
2. Il Portavoce è scelto tra giornalisti o tra soggetti in possesso di una professionalità idonea allo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 e non può esercitare altra attività professionale per tutta
la durata dell'incarico.
”.
2. Il comma 5 dell'articolo 43 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
“5. Il trattamento economico del Portavoce è pari a quello definito per i responsabili degli uffici di
segreteria di cui all'articolo 42, comma 10.
”.
Art. 38
1. Il comma 6 dell'articolo 44 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
6.Entro novanta giorni dall'insediamento la Giunta regionale determina, con propria deliberazione, le modalità di reclutamento del personale di cui al comma 1, lettere b) e c), i titoli di studio e i requisiti professionali richiesti.
”.
2. Dopo il comma 6 dell'articolo 44 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
6 bis. Nell'ambito del personale di cui all'articolo 40, comma 1, su richiesta nominativa del Presidente basata su un rapporto di tipo fiduciario, possono essere reclutati, a supporto del Presidente medesimo, consiglieri con esperienza in specifici ambiti delle politiche regionali. Il trattamento economico onnicomprensivo spettante ai predetti dipendenti, determinato dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'articolo 42, comma 8, non può essere superiore a quello definito per i responsabili degli uffici di segreteria di cui all'articolo 42, comma 10.
”.
Art. 39
1. Al comma 2 dell’articolo 46 della l.r. 1/2009 le parole: “
direzione generale della presidenza di cui all’articolo 4
” sono sostituite dalle seguenti: “
Direzione generale della Giunta
” .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.