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Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alle leggi regionali 59/1996 , 60/1999 , 6/2000 , 43/2006 , 38/2007 , 20/2008 , 26/2009 , 30/2009 , 39/2009 , 40/2009 , 66/2011 , 23/2012 , 77/2012 e 80/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 31 dicembre 2014

CAPO IV
- Modifiche al capo IV della l.r.1/2009
Art. 29
1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 31 della l.r. 1/2009 è aggiunta la seguente:
d bis) svolgere ogni altro incarico o attività incompatibili per espressa previsione di disposizioni nazionali vigenti.
”.
Art. 30
1. Al comma 1 dell’articolo 32 della l.r. 1/2009 dopo le parole: “
può svolgere
” sono inserite le seguenti: “,
fermo restando i divieti di cui all'articolo 31,
”.
c) la partecipazione a convegni e seminari in qualità di relatore;
”.
c bis) la formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione, nonché l'attività di docenza e di ricerca scientifica.
”.
4. Al comma 2 dell’articolo 32 della l.r. 1/2009 le parole: “l
ettere b) e c)
” sono sostituite dalle seguenti:
“lettere b), c) e c bis)
”.
Art. 31
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 33 della l.r. 1/2009 le parole: “
o meno
” sono soppresse.
b bis) modalità di recupero, anche mediante forme di rateizzazione e di dilazione di pagamento, dei compensi percepiti dai dipendenti regionali in violazione della normativa in materia di attività extraimpiego ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 53, comma 7, del d.lgs. 165/2001
.
”.
3. Il comma 4 dell'articolo 33 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
4. L’autorizzazione di cui al comma 1 è disposta dal Direttore generale o dal direttore
”.
4. Alla fine del comma 5 dell’articolo 33 della l.r. 1/2009 è aggiunto il seguente periodo: “
La conciliabilità è valutata anche tenendo conto del conflitto di interesse potenziale ai
sensi dell'articolo 53, commi 5 e 7,
Sito esternodel d.lgs. 165/2001
.
”.
Art. 32
- Inserimento dell’articolo 33 bis nella l.r. 1/2009
1. Dopo l’articolo 33 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
Art. 33 bis - Attività extraimpiego senza fini di lucro
1. L’amministrazione regionale riconosce il diritto del dipendente a svolgere attività extraimpiego di utilità sociale, prive di compenso, in società, associazioni o organismi comunque denominati, non aventi finalità lucrative, anche con ruoli direttivi e di rappresentanza.
2. E’ dovere del dipendente comunicare all’amministrazione regionale l’inizio e la cessazione dell’attività extraimpiego svolta senza alcun compenso di cui all’articolo 33, comma 1, lettera b), ed assicurare che l’esercizio di tale attività non sia svolto in conflitto con l’attività di impiego, in particolare quando la struttura regionale alla quale è assegnato è preposta all’erogazione di risorse alle società, associazioni o agli organismi ai quali il dipendente partecipa con ruoli direttivi o di
rappresentanza.
3. La violazione degli obblighi di cui al comma 2 comporta l’applicazione di sanzioni disciplinari.
4. Quando l’amministrazione regionale riconosce situazioni di conflitto trova applicazione la
procedura di cui all’articolo 31, comma 2.
Art. 33
1. Al comma 2 dell’articolo 34 la parola: “
generale
” è soppressa.
2. Al comma 4 dell’articolo 34 della l.r. 1/2009 la parola: “
generale
” è soppressa.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.