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Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alle leggi regionali 59/1996 , 60/1999 , 6/2000 , 43/2006 , 38/2007 , 20/2008 , 26/2009 , 30/2009 , 39/2009 , 40/2009 , 66/2011 , 23/2012 , 77/2012 e 80/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 31 dicembre 2014

CAPO VI
- Modifiche alla legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005 )
Art. 78
- Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 23/2012
1. L'articolo 4 della legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005 ) è sostituito dal seguente:
Art. 4 - Organi e commissione consultiva dell’Autorità
1. Sono organi dell’Autorità:
a) un comitato portuale per ciascun porto di cui all’articolo 1, comma 2;
b) il collegio dei revisori dei conti.
2. Per ciascun porto è istituita la commissione consultiva di cui all’articolo 12.
”.
Art. 79
- Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 23/2012
1. L'articolo 7 della l.r. 23/2012 è sostituito dal seguente:
Art. 7 - Segretario generale dell'Autorità
1. Il segretario generale dell’Autorità è nominato dal Presidente della Giunta regionale d’intesa con il Sindaco del Comune di Viareggio, sentiti gli altri comuni interessati, tra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni, in possesso di laurea magistrale o equivalente, in discipline attinenti alle competenze dell’Autorità portuale, e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale in settori attinenti alle competenze della medesima Autorità.
2. L'incarico di segretario generale ha durata coincidente con quella della legislatura.
3. Il rapporto di lavoro del segretario generale è disciplinato con contratto di diritto privato.
4. L’incarico del segretario generale ha carattere di esclusività e, per i dipendenti pubblici, è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza nonché ai fini dell'anzianità di servizio, ed i relativi oneri contributivi sono a carico del bilancio dell’Autorità
5. Il trattamento economico del segretario generale è determinato con riferimento agli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo inclusa la retribuzione di posizione e di risultato ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti.
”.
Art. 80
- Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 23/2012
1. L'articolo 8 della l.r. 23/2012 è sostituito dal seguente:
Art. 8 - Cessazione dall'incarico di segretario generale
1. Il contratto del segretario generale può essere risolto anticipatamente con decreto del Presidente della Giunta regionale, che dispone la revoca della nomina, oltre che per i motivi previsti dall'
articolo 15, comma 4 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5
(Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), per i seguenti motivi:
a) grave perdita del conto economico;
b) mancato conseguimento dei risultati previsti dal piano annuale delle attività per cause imputabili alla responsabilità dello stesso segretario generale;
c) mancato rispetto degli indirizzi e delle direttive impartiti dal comitato portuale, per cause imputabili alla responsabilità dello stesso segretario generale.
”.
Art. 81
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 10 della l.r. 23/2012 è aggiunto il seguente:
5 bis. Al collegio si applicano le disposizioni della
l.r. 5/2008
.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.