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Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alle leggi regionali 59/1996 , 60/1999 , 6/2000 , 43/2006 , 38/2007 , 20/2008 , 26/2009 , 30/2009 , 39/2009 , 40/2009 , 66/2011 , 23/2012 , 77/2012 e 80/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 31 dicembre 2014

CAPO IV
- Modifiche alla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”)
Art. 72
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale “ARPAT”) è aggiunto il seguente:
1 bis. Per quanto non previsto dalla presente legge, agli organi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla
legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5
(Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).
”.
Art. 73
- Sostituzione dell'articolo 22 della l.r. 30/2009
1. L'articolo 22 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 22 - Direttore generale
1. Il direttore generale dell’ARPAT è nominato dal Presidente della Giunta regionale, fra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private equiparabili all’ ARPAT per entità di bilancio e complessità organizzativa.
2. L'incarico di direttore generale ha durata coincidente con quella della legislatura.
3. Il trattamento economico del direttore generale è determinato in misura compresa fra gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, di cui all'
articolo 6 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1
(Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, e quelli spettanti ai direttori di cui all'articolo 7 della medesima legge ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti.
4. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da contratto di diritto privato.
5. L'incarico di direttore generale ha carattere di esclusività ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell’anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito, sono a carico del bilancio dell'ARPAT.
6. Nel caso in cui l’incarico di direttore generale sia conferito a un dipendente della Regione o di un ente da essa dipendente, l’amministrazione di appartenenza provvede a effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull’intero trattamento economico corrisposto dall’ ARPAT comprensivi delle quote a carico del dipendente e a richiedere il rimborso di tutto l’onere da essa sostenuto all’ARPAT, che procede al recupero della quota a carico dell’interessato.
7. Nel caso in cui l’incarico di direttore generale sia conferito a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento
dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente ad ARPAT il rimborso di tutto l'onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, ARPAT provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti su tale differenza.
8. Il trattamento contributivo di cui ai commi 6 e 7 esclude ogni altra forma di versamento.
”.
Art. 74
- Sostituzione dell'articolo 24 della l.r. 30/2009
1. L'articolo 24 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 24 - Cessazione dall'incarico di direttore generale
1. Il contratto del direttore generale può essere risolto anticipatamente con decreto del Presidente della Giunta regionale, che dispone la revoca della nomina, oltre che per i motivi previsti dall’
articolo 15, comma 4, della l.r. 5/2008
, per i seguenti motivi:
a) grave perdita del conto economico;
b) mancato conseguimento dei risultati previsti dal piano annuale delle attività per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore generale.
2. Qualora il direttore generale cessi dall’incarico, è sostituito ai sensi dell’articolo 23, fino alla nomina del successore, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.
”.
Art. 75
1. Il comma 6 dell'articolo 26 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:
6. Il trattamento economico spettante al direttore tecnico e al direttore amministrativo è stabilito in misura non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica ed amministrativa e comunque non superiore al 90 per cento del
trattamento del direttore generale.
”.
2. Al comma 7 dell'articolo 26 della l.r. 30/2009 le parole: “
articolo 22, comma 4
” sono sostituite dalle seguenti: “
articolo 22, commi da 5 a 8
”.
Art. 76
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.