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Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alle leggi regionali 59/1996 , 60/1999 , 6/2000 , 43/2006 , 38/2007 , 20/2008 , 26/2009 , 30/2009 , 39/2009 , 40/2009 , 66/2011 , 23/2012 , 77/2012 e 80/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 31 dicembre 2014

Art. 9
- Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 1/2009
1. L'articolo 7 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 7 - Direttore
1. Il direttore assicura l’unitarietà di azione della direzione e svolge le seguenti funzioni:
a) definisce il programma gestionale annuale della direzione, secondo le direttive impartite dal Direttore generale, e ne cura l'attuazione assicurando l’integrazione con le altre direzioni;
b) assiste e supporta gli organi di direzione politica proponendo gli atti di competenza degli stessi predisposti dalle strutture interne alla direzione;
c) sovrintende all’attuazione dei programmi e delle direttive generali, definiti dagli organi di direzione politica, da parte dei settori;
d) adotta gli atti organizzativi generali in coerenza con le direttive impartite dal Direttore generale e presiede alle funzioni di carattere trasversale svolte dai settori;
e) assicura la coerenza complessiva dei rapporti tra la direzione e gli enti e organismi dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale, secondo gli indirizzi forniti dal Direttore generale;
f) costituisce, modifica e sopprime i settori, previo parere del Direttore Generale, reso sulla base di un’istruttoria della direzione competente in materia di organizzazione;
g) nomina e revoca i responsabili dei settori, individua le posizioni dirigenziali individuali e assegna i relativi incarichi, tenendo anche conto del principio cautelare della rotazione nell'affidamento di incarichi riferiti alle aree di rischio, come individuate dal piano triennale per la prevenzione della corruzione adottato ai sensi della normativa vigente, fermo restando la salvaguardia dell'esigenza della continuità dell'azione amministrativa alla luce della specificità professionale e dell'eventuale infungibilità della posizione rivestita;
h) assegna ai settori gli obiettivi e le risorse umane, strumentali e finanziarie, nell’ambito delle quali può riservarsi specifiche risorse finanziarie funzionali a obiettivi di carattere strategico, nonché quelle relative alle spese generali della direzione;
i) dirige, coordina e controlla l’attività dei settori e assume nei confronti dei dirigenti responsabili poteri sostitutivi in caso di inerzia, anche ai sensi dell’articolo 2, comma 9 bis e seguenti,
Sito esternodella legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
j) esercita le funzioni di valutazione nei confronti dei responsabili dei settori, dei dirigenti responsabili di posizione individuale e del personale non dirigenziale a suo diretto riferimento;
k) designa, ai sensi dell’
articolo 1, comma 1 bis, lettera d), della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5
(Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi
amministrativi di competenza della Regione), i dipendenti regionali in qualità di esperti all’interno di commissioni, comitati e organismi esterni di natura prettamente tecnica, in cui si esprimono le competenze specialistiche della struttura di appartenenza.
2. Il direttore promuove l’azione disciplinare, irroga le sanzioni di sua competenza nei confronti del
personale non dirigenziale posto a suo diretto riferimento e del personale dirigenziale assegnato alla direzione e trasmette all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari gli atti relativi a violazioni che, ai sensi della vigente normativa nazionale, comportano sanzioni più gravi di quelle di sua competenza.
3. Il direttore, in caso di assenza temporanea, è sostituito da un dirigente a tempo indeterminato
della direzione da lui designato.
4. All’Avvocato generale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti i compiti e le attribuzioni del direttore.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.