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Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alle leggi regionali 59/1996 , 60/1999 , 6/2000 , 43/2006 , 38/2007 , 20/2008 , 26/2009 , 30/2009 , 39/2009 , 40/2009 , 66/2011 , 23/2012 , 77/2012 e 80/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 31 dicembre 2014

Art. 74
- Sostituzione dell'articolo 24 della l.r. 30/2009
1. L'articolo 24 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 24 - Cessazione dall'incarico di direttore generale
1. Il contratto del direttore generale può essere risolto anticipatamente con decreto del Presidente della Giunta regionale, che dispone la revoca della nomina, oltre che per i motivi previsti dall’
articolo 15, comma 4, della l.r. 5/2008
, per i seguenti motivi:
a) grave perdita del conto economico;
b) mancato conseguimento dei risultati previsti dal piano annuale delle attività per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore generale.
2. Qualora il direttore generale cessi dall’incarico, è sostituito ai sensi dell’articolo 23, fino alla nomina del successore, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.