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Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alle leggi regionali 59/1996 , 60/1999 , 6/2000 , 43/2006 , 38/2007 , 20/2008 , 26/2009 , 30/2009 , 39/2009 , 40/2009 , 66/2011 , 23/2012 , 77/2012 e 80/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 31 dicembre 2014

Art. 6
- Inserimento dell'articolo 4 ter nella l.r. 1/2009
1. Dopo l'articolo 4 bis della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
Art. 4 ter - Direzioni
1. Le direzioni sono istituite per:
a) lo svolgimento delle funzioni trasversali di supporto all'azione dell'intera struttura organizzativa;
b) l'attuazione delle politiche settoriali, il coordinamento e raccordo intersettoriale per il conseguimento di specifici obiettivi istituzionali o la realizzazione di interventi in aree di particolare interesse regionale.
2. A ciascuna direzione è preposto un direttore.
3. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere determinati i criteri per la differenziazione delle direzioni sulla base della complessità delle funzioni svolte.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.