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Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alle leggi regionali 59/1996 , 60/1999 , 6/2000 , 43/2006 , 38/2007 , 20/2008 , 26/2009 , 30/2009 , 39/2009 , 40/2009 , 66/2011 , 23/2012 , 77/2012 e 80/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 31 dicembre 2014

Art. 52
1. Il comma 1 dell’articolo 59 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
1. Per il gruppo misto di cui all’articolo 16, comma 3, dello Statuto, il personale di segreteria è costituito da una unità di personale per ogni consigliere componente del gruppo, individuata su richiesta nominativa del componente stesso, nei limiti di spesa di cui all’
articolo 8 della l.r. 83/2012
.
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 59 della l.r. 1/2009 le parole: “
lettera c)
” sono soppresse.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.