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Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alle leggi regionali 59/1996 , 60/1999 , 6/2000 , 43/2006 , 38/2007 , 20/2008 , 26/2009 , 30/2009 , 39/2009 , 40/2009 , 66/2011 , 23/2012 , 77/2012 e 80/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 31 dicembre 2014

Art. 5
- Inserimento dell'articolo 4 bis nella l.r. 1/2009
1. Dopo l'articolo 4 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
Art. 4 bis - Direttore generale
1. Alla Direzione generale della Giunta regionale è preposto il Direttore generale.
2. Il Direttore generale assicura la rispondenza complessiva dell’attività della struttura organizzativa della Regione e degli enti e organismi dipendenti agli obiettivi definiti dalla Giunta regionale, il costante raccordo con gli indirizzi impartiti dagli organi di direzione politica e la coerenza generale dei profili organizzativi, finanziari e giuridici dell’azione regionale.
3. In particolare il Direttore generale:
a) svolge attività di supporto all'azione di indirizzo della Giunta per la formulazione degli obiettivi e delle direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;
b) assicura la realizzazione dei piani, dei programmi e dei progetti ed il conseguimento degli obiettivi generali fissati dalla Giunta;
c) propone alla Giunta gli atti concernenti l'istituzione delle direzioni, con l'indicazione delle materie di competenza;
d) assegna le risorse finanziarie, umane e strumentali alle strutture di vertice dell'amministrazione sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale;
e) impartisce direttive, nel rispetto di quanto stabilito dalla Giunta regionale, per la definizione dei programmi gestionali annuali delle direzioni e per la relativa attuazione;
f) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei direttori preposti alle direzioni di cui all'articolo 4 ter, comma 1, lettera a), ed esercita i poteri sostitutivi in caso di inerzia, dandone comunicazione ai componenti della Giunta regionale;
g) coordina l'attività dei direttori preposti alle direzioni di cui all'articolo 4 ter, comma 1, lettera b), ed esercita poteri di impulso in caso di inerzia, dandone comunicazione ai componenti della Giunta regionale;
h) presiede il Comitato di direzione, di cui all'articolo 5;
i) gestisce i rapporti con gli enti e gli organismi dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale, con gli enti locali, con gli organi ed organismi dello Stato e con gli altri enti a carattere nazionale, con gli organi ed organismi comunitari e internazionali;
j) assicura il raccordo con il Segretario generale del Consiglio regionale di cui all’
articolo 18 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4
(Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale) per i profili tecnici che attengono ai rapporti fra Giunta e Consiglio;
k) esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei responsabili delle strutture di cui all’articolo 40 e trasmette all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari gli atti relativi a violazioni che, ai sensi della vigente normativa nazionale, comportano sanzioni più gravi di quelle di sua competenza;
l) adotta i provvedimenti organizzativi attuativi dei passaggi di competenze tra direzioni stabiliti dalla Giunta regionale in corso di legislatura;
m) esercita i poteri ed i compiti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, in attuazione di quanto previsto
all'articolo 4, comma 2;
n) svolge ogni altra funzione attribuitagli da leggi e regolamenti regionali.
4. Il Direttore generale, in caso di assenza temporanea, è sostituito da un direttore o da un
dirigente a tempo indeterminato da lui designato.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.