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Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alle leggi regionali 59/1996 , 60/1999 , 6/2000 , 43/2006 , 38/2007 , 20/2008 , 26/2009 , 30/2009 , 39/2009 , 40/2009 , 66/2011 , 23/2012 , 77/2012 e 80/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 31 dicembre 2014

Art. 44
2. Il comma 5 dell’articolo 51 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
5. Per il responsabile dell'ufficio di gabinetto del Presidente del Consiglio regionale il trattamento economico non può essere superiore a quello spettante ai dirigenti di settore di maggiore
complessità di cui all'
articolo 20 della l.r. 4/2008
con riferimento alla somma dello stipendio tabellare e della retribuzione di posizione.
”.
3. Il comma 6 dell’articolo 51 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
6. Per i responsabili degli uffici di segreteria dei vicepresidenti il trattamento economico non può essere superiore a quello spettante al personale di categoria D di posizione economica più elevata.
”.
4. Il comma 6 bis dell’articolo 51 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
6 bis. Per i responsabili degli uffici di segreteria dei segretari dell’Ufficio di presidenza e del Portavoce dell’opposizione, ove istituito, il trattamento economico non può essere superiore a quello spettante al personale di categoria D di posizione economica iniziale
”.
5. I commi 7 e 7 bis dell’articolo 51 della l.r. 1/2009 sono abrogati.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.