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Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alle leggi regionali 59/1996 , 60/1999 , 6/2000 , 43/2006 , 38/2007 , 20/2008 , 26/2009 , 30/2009 , 39/2009 , 40/2009 , 66/2011 , 23/2012 , 77/2012 e 80/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 31 dicembre 2014

Art. 43
1. Al comma 1 dell’articolo 50 della l.r. 1/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: “
Gli incarichi di responsabile dell'ufficio di gabinetto e dell'ufficio di segreteria organizzativa del Presidente del Consiglio regionale sono disposti con decreto del Presidente stesso.
” sono sostituite dalle seguenti: “
L’incarico di responsabile dell'ufficio di gabinetto del
Presidente del Consiglio regionale è disposto con decreto del Presidente stesso.
”;
b) dopo la parola: “
Statuto
” sono inserite le seguenti: “
, ove istituito,
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 50 della l.r.1/2009 il primo periodo è sostituito dal seguente:
2. Il responsabile della struttura di supporto del Presidente del Consiglio, ferma restando l’applicazione dell’articolo 49 bis, può essere scelto:
”;
3. Al comma 2 bis dell’articolo 50 della l.r.1/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la parola: “
segretari
” è sostituita dalla seguente: “
componenti
”;
b) dopo la parola: “
presidenza
” sono inserite le seguenti: “
e del Portavoce dell’opposizione, ove istituito, ferma restando l’applicazione dell’articolo 49 bis, può essere scelto:
”;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.