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Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alle leggi regionali 59/1996 , 60/1999 , 6/2000 , 43/2006 , 38/2007 , 20/2008 , 26/2009 , 30/2009 , 39/2009 , 40/2009 , 66/2011 , 23/2012 , 77/2012 e 80/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 31 dicembre 2014

Art. 32
- Inserimento dell’articolo 33 bis nella l.r. 1/2009
1. Dopo l’articolo 33 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
Art. 33 bis - Attività extraimpiego senza fini di lucro
1. L’amministrazione regionale riconosce il diritto del dipendente a svolgere attività extraimpiego di utilità sociale, prive di compenso, in società, associazioni o organismi comunque denominati, non aventi finalità lucrative, anche con ruoli direttivi e di rappresentanza.
2. E’ dovere del dipendente comunicare all’amministrazione regionale l’inizio e la cessazione dell’attività extraimpiego svolta senza alcun compenso di cui all’articolo 33, comma 1, lettera b), ed assicurare che l’esercizio di tale attività non sia svolto in conflitto con l’attività di impiego, in particolare quando la struttura regionale alla quale è assegnato è preposta all’erogazione di risorse alle società, associazioni o agli organismi ai quali il dipendente partecipa con ruoli direttivi o di
rappresentanza.
3. La violazione degli obblighi di cui al comma 2 comporta l’applicazione di sanzioni disciplinari.
4. Quando l’amministrazione regionale riconosce situazioni di conflitto trova applicazione la
procedura di cui all’articolo 31, comma 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.