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Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alle leggi regionali 59/1996 , 60/1999 , 6/2000 , 43/2006 , 38/2007 , 20/2008 , 26/2009 , 30/2009 , 39/2009 , 40/2009 , 66/2011 , 23/2012 , 77/2012 e 80/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 31 dicembre 2014

Art. 30
1. Al comma 1 dell’articolo 32 della l.r. 1/2009 dopo le parole: “
può svolgere
” sono inserite le seguenti: “,
fermo restando i divieti di cui all'articolo 31,
”.
c) la partecipazione a convegni e seminari in qualità di relatore;
”.
c bis) la formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione, nonché l'attività di docenza e di ricerca scientifica.
”.
4. Al comma 2 dell’articolo 32 della l.r. 1/2009 le parole: “l
ettere b) e c)
” sono sostituite dalle seguenti:
“lettere b), c) e c bis)
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.