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Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alle leggi regionali 59/1996 , 60/1999 , 6/2000 , 43/2006 , 38/2007 , 20/2008 , 26/2009 , 30/2009 , 39/2009 , 40/2009 , 66/2011 , 23/2012 , 77/2012 e 80/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 31 dicembre 2014

Art. 25
1. Al comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 1/2009 dopo la parola: “
deliberazione
” sono inserite le seguenti: “,
su proposta del Direttore generale
,”.
2. Il comma 2 dell’articolo 23 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
2. Il direttore competente in materia di personale provvede, di norma annualmente, alla determinazione del fabbisogno di personale, previa comunicazione al Comitato di direzione.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.