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Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alle leggi regionali 59/1996 , 60/1999 , 6/2000 , 43/2006 , 38/2007 , 20/2008 , 26/2009 , 30/2009 , 39/2009 , 40/2009 , 66/2011 , 23/2012 , 77/2012 e 80/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 31 dicembre 2014

Art. 23
1. Nel primo periodo del comma 4 dell’articolo 20 della l.r. 1/2009 le parole: “
direttore generale
” sono sostituite dalle seguenti: “
Direttore generale o dal direttore
”.
2. Il comma 5 dell'articolo 20 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
5. I provvedimenti di cui al comma 4 sono adottati dal Direttore generale o dal direttore di riferimento, previo conforme parere del Comitato dei garanti, di cui all’articolo 21. La proposta di provvedimento è comunicata al dirigente interessato, che ha diritto di presentare le proprie controdeduzioni entro trenta giorni.
”.
3. Nel terzo periodo del comma 6 dell’articolo 20 della l.r. 1/2009 le parole: “
direttore generale
” sono sostituite dalle seguenti: “
Direttore generale o dal direttore
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.