Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90
Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alle leggi regionali 59/1996 , 60/1999 , 6/2000 , 43/2006 , 38/2007 , 20/2008 , 26/2009 , 30/2009 , 39/2009 , 40/2009 , 66/2011 , 23/2012 , 77/2012 e 80/2012 .
Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 31 dicembre 2014
Art. 12
- Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 1/2009
1. L'articolo 9 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
“
Art. 9 - Responsabile di settore
1. Il responsabile di settore assicura lo svolgimento di attività riferite ad un complesso omogeneo di materie o di obiettivi e svolge le seguenti funzioni:
a) predispone gli atti di competenza degli organi di direzione politica e li sottopone al direttore;
b) attua i programmi, cura le attività e adotta gli atti di competenza del settore, esercitando i connessi poteri di spesa e, ove previsto, di acquisizione delle entrate;
c) dirige, organizza e controlla il settore, attuando le misure idonee a migliorarne la funzionalità, assegna gli obiettivi e, in relazione a questi, ripartisce le relative risorse;
d) adotta gli atti di gestione del personale assegnato al settore, promuove i procedimenti disciplinari provvedendo ad irrogare le sanzioni di sua competenza ed a trasmettere all’ufficio competente gli atti relativi a violazioni che, ai sensi della vigente normativa nazionale, comportano sanzioni disciplinari più gravi;
e) garantisce l’integrazione e il raccordo organizzativo di funzioni trasversali;
f) elabora il piano di lavoro del settore, ne verifica l’attuazione e procede alla valutazione del personale assegnato.
g) fermo restando quanto disposto dall’
articolo 3, comma 3, lettera b), della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 , ha il potere di conciliare e transigere le controversie nelle materie di competenza nell’ambito delle procedure disciplinate dal

e dal

(Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile) convertito, con modificazioni, dalla

.
2. Il responsabile di settore, in caso di assenza temporanea, è sostituito da altro dirigente, designato dal direttore o dal Direttore generale.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.