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Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alle leggi regionali 59/1996 , 60/1999 , 6/2000 , 43/2006 , 38/2007 , 20/2008 , 26/2009 , 30/2009 , 39/2009 , 40/2009 , 66/2011 , 23/2012 , 77/2012 e 80/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 31 dicembre 2014

Art. 12
- Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 1/2009
1. L'articolo 9 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 9 - Responsabile di settore
1. Il responsabile di settore assicura lo svolgimento di attività riferite ad un complesso omogeneo di materie o di obiettivi e svolge le seguenti funzioni:
a) predispone gli atti di competenza degli organi di direzione politica e li sottopone al direttore;
b) attua i programmi, cura le attività e adotta gli atti di competenza del settore, esercitando i connessi poteri di spesa e, ove previsto, di acquisizione delle entrate;
c) dirige, organizza e controlla il settore, attuando le misure idonee a migliorarne la funzionalità, assegna gli obiettivi e, in relazione a questi, ripartisce le relative risorse;
d) adotta gli atti di gestione del personale assegnato al settore, promuove i procedimenti disciplinari provvedendo ad irrogare le sanzioni di sua competenza ed a trasmettere all’ufficio competente gli atti relativi a violazioni che, ai sensi della vigente normativa nazionale, comportano sanzioni disciplinari più gravi;
e) garantisce l’integrazione e il raccordo organizzativo di funzioni trasversali;
f) elabora il piano di lavoro del settore, ne verifica l’attuazione e procede alla valutazione del personale assegnato.
g) fermo restando quanto disposto dall’
articolo 3, comma 3, lettera b), della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63
, ha il potere di conciliare e transigere le controversie nelle materie di competenza nell’ambito delle procedure disciplinate dal
Sito esternod.lgs. 4 marzo 2010, n. 28
e dal
Sito esternodecreto-legge 12 settembre 2014, n. 132
(Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile) convertito, con modificazioni, dalla
Sito esternolegge 10 novembre 2014, n. 162
.
2. Il responsabile di settore, in caso di assenza temporanea, è sostituito da altro dirigente, designato dal direttore o dal Direttore generale.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.