Menù di navigazione
Il testo coordinato è in preparazione e verrà pubblicato quanto prima

Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86

Legge finanziaria per l'anno 2015.

Bollettino Ufficiale n. 65, parte prima, del 31 dicembre 2014

Art. 19
1. Al comma 1 dell’articolo 29 della l.r. 25/1998 le parole: “
Al finanziamento dei fondi istituiti ai sensi degli articoli 28 e 28 bis
” sono sostituite dalle seguenti: “
Al finanziamento del fondo istituito ai sensi dell'articolo 28
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 29 della l.r. 25/1998 le parole: “
I rientri di cui ai fondi di anticipazione previsti dagli articoli 28, comma 2, e 28 bis comma 2 e quelli effettuati ai sensi di quanto previsto al comma 4 dell'articolo 28 bis
” sono sostituite dalle seguenti: “
I rientri di cui al fondo di anticipazione previsto dall'articolo 28, comma 2,
”.
3. Dopo il comma 3 quater dell’articolo 29 della l.r. 25/1998 è inserito il seguente:
3 quinquies. Per gli oneri derivanti dall'articolo 28 bis, comma 1, lettere a) e b), è autorizzata, rispettivamente, la spesa fino ad un massimo di euro 4.200.000,00 e fino ad un massimo di euro 5.200.000,00 per l'anno 2015, cui si fa fronte con le risorse stanziate nella UPB 423 “Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – spese di investimento” del bilancio di previsione 2015.
”.
3 sexies. I rimborsi di cui alle concessioni di crediti previste dall'articolo 28 bis, comma 1, lettera a), sono imputati alla UPB di entrata 461 “Riscossione di crediti” del bilancio regionale, secondo l'articolazione per importo ed annualità prevista nel piano finanziario definito nell'atto di attribuzione del finanziamento.
”.
5. Dopo il comma 3 sexies dell’articolo 29 della l.r. 25/1998 è inserito il seguente:
3 septies. Le somme eventualmente restituite alla Regione di cui all'articolo 28 bis, comma 7, sono imputate alla UPB di entrata 451 “Altre entrate in conto capitale libere” del bilancio regionale.
”.
6. Il comma 5 dell’articolo 29 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
5. Gli stanziamenti di cui ai commi 1 e 3 quinquies possono essere integrati da ulteriori risorse provenienti da fondi comunitari e nazionali.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Sezione inserita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 24, ed ora abrogato con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola prima sostituita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 27, poi sostituita conl.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 25, ed ora così sostituita conl.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato A così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 25, ed ora così sostituito con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedi l.r. 16 aprile 2019, n. 19, art. 2 , che recita: “I commi 1 e 2 dell’articolo 5 bis della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l’anno 2015), sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2020.”.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2022, n, 44, art. 5, comma 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2022, n, 44, art. 6 , comma 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.