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Legge regionale 13 novembre 2014, n. 69

Norme per la valorizzazione del ruolo della Toscana nel periodo risorgimentale ai fini del conseguimento dell’unità nazionale. Modifiche alla l.r. 21/2010 .

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 21 novembre 2014

Art. 4 –
1. La Regione persegue le finalità di cui all’articolo 1 mediante l’erogazione di contributi ai soggetti di cui all’articolo 5 per la realizzazione di interventi nei seguenti ambiti (4)

Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 17.

:
a) (5)

Parole soppresse con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 17.

valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;
b) (5)

Parole soppresse con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 17.

studio, ricerca e divulgazione degli avvenimenti della Toscana risorgimentale, anche mediante specifici progetti educativi e didattici con le scuole;
c) (5)

Parole soppresse con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 17.

sostegno alla pubblicazione di volumi e saggi scientifici aventi ad oggetto la Toscana risorgimentale;
d) (5)

Parole soppresse con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 17.

valorizzazione e incentivazione del turismo culturale attraverso l’organizzazione e la pianificazione di manifestazioni, mostre, convegni, itinerari e visite guidate.
2. Gli interventi di cui al comma 1, in coerenza con il programma regionale di sviluppo (PRS), sono individuati dalla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all’articolo 9 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) e sono attuati secondo quanto disposto dall’articolo 4, comma 3, della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali).(6)

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 17.

3. Hanno priorità di finanziamento i progetti presentati dagli enti locali in collaborazione con i soggetti pubblici o privati di cui all’articolo 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.