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Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65

Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 12 novembre 2014

CAPO I
Principi generali
Art. 1
Oggetto e finalità
1. La presente legge detta le norme per il governo del territorio al fine di garantire lo sviluppo sostenibile delle attività rispetto alle trasformazioni territoriali da esse indotte anche evitando il nuovo consumo di suolo, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio territoriale inteso come bene comune e l'uguaglianza di diritti all'uso e al godimento del bene stesso, nel rispetto delle esigenze legate alla migliore qualità della vita delle generazioni presenti e future.
2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni, la città metropolitana, le province e la Regione perseguono, nell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite dalla presente legge:
a) la conservazione e la gestione del patrimonio territoriale, promuovendone la valorizzazione in funzione di uno sviluppo locale sostenibile e durevole;
b) la riduzione dei fattori di rischio connessi all'utilizzazione del territorio in funzione di maggiore sicurezza e qualità di vita delle persone;
c) la valorizzazione di un sistema di città e insediamenti equilibrato e policentrico, promuovendo altresì la massima sinergia e integrazione tra i diversi territori della Regione;
d) lo sviluppo delle potenzialità multifunzionali delle aree agricole e forestali, della montagna e della fascia costiera, coniugando funzioni produttive con funzioni di presidio idrogeologico, ambientale e paesaggistico;
e) lo sviluppo di politiche territoriali attente all’innovazione di prodotto e di processo privilegiando le opportunità economiche e l’innovazione delle attività così da consentirne lo sviluppo nel tempo;
f) una qualità insediativa ed edilizia sostenibile che garantisca:
1) la salute ed il benessere degli abitanti e dei lavoratori;
2) la piena accessibilità degli spazi pubblici per la generalità della popolazione;
3) la salvaguardia e la valorizzazione degli spazi agricoli periurbani;
4) la produzione locale di energia e la riduzione dei consumi energetici;
5) il risparmio idrico;
g) l’organizzazione delle infrastrutture per la mobilità che garantisca l’accessibilità all’intero sistema insediativo e all’intermodalità;
h) l’effettiva ed adeguata connettività della rete di trasferimento dati su tutto il territorio regionale.
Art. 2
Il governo del territorio
1. Ai fini della presente legge, si definisce governo del territorio l'insieme delle attività che concorrono ad indirizzare, pianificare e programmare i diversi usi e trasformazioni del territorio, con riferimento agli interessi collettivi e alla sostenibilità nel tempo.
2. Il governo del territorio si esplica mediante il coordinamento intersettoriale delle politiche, la coerenza dei piani e dei programmi di settore con gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, mediante il coordinamento e la collaborazione tra i diversi livelli territoriali di governo.
Art. 3
Il patrimonio territoriale
1. La Regione promuove e garantisce la riproduzione del patrimonio territoriale in quanto bene comune costitutivo dell’identità collettiva regionale con le modalità di cui all’articolo 5. Per patrimonio territoriale si intende l’insieme delle strutture di lunga durata prodotte dalla coevoluzione fra ambiente naturale e insediamenti umani, di cui è riconosciuto il valore per le generazioni presenti e future. Il riconoscimento di tale valore richiede la garanzia di esistenza del patrimonio territoriale quale risorsa per la produzione di ricchezza per la comunità.
2. Il patrimonio territoriale di cui al comma 1, è riferito all’intero territorio regionale ed è costituito da:
a) la struttura idro-geomorfologica, che comprende i caratteri geologici, morfologici, pedologici, idrologici e idraulici;
b) la struttura ecosistemica, che comprende le risorse naturali aria, acqua, suolo ed ecosistemi della fauna e della flora;
c) la struttura insediativa, che comprende città e insediamenti minori, sistemi infrastrutturali, artigianali, industriali e tecnologici;
d) la struttura agro-forestale, che comprende boschi, pascoli, campi e relative sistemazioni nonché i manufatti dell’edilizia rurale.
3. Le componenti di cui al comma 2, e le relative risorse non possono essere ridotte in modo irreversibile. Le azioni di trasformazione del territorio devono essere considerate in base ad un bilancio complessivo degli effetti su tutte le componenti.
4. Il patrimonio territoriale come definito al comma 2 comprende altresì il patrimonio culturale costituito dai beni culturali e paesaggistici, di cui all'Sito esternoarticolo 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ), di seguito indicato come "Codice", e il paesaggio così come definito all'articolo 131 del Codice.
5. Gli elementi costitutivi del patrimonio territoriale, le loro interrelazioni e la loro percezione da parte delle popolazioni esprimono l'identità paesaggistica della Toscana.
Art. 4
Tutela del territorio e condizioni per le trasformazioni. Individuazione del perimetro del territorio urbanizzato
1. Nessun elemento costitutivo del patrimonio territoriale di cui all’articolo 3, comma 2, può essere ridotto in modo irreversibile.
2. Le trasformazioni che comportano impegno di suolo non edificato a fini insediativi o infrastrutturali sono consentite esclusivamente nell’ambito del territorio urbanizzato quale individuato dal piano strutturale ai sensi dei commi 3 e 4, tenuto conto delle relative indicazioni del piano di indirizzo territoriale (PIT), salvo quanto previsto dal comma 7. Non sono comunque consentite nuove edificazioni residenziali fuori del territorio urbanizzato, fermo restando quanto previsto dal titolo IV, capo III.
3. Il territorio urbanizzato è costituito dai centri storici, le aree edificate con continuità dei lotti a destinazione residenziale, industriale e artigianale, commerciale, direzionale, di servizio, turistico-ricettiva, le attrezzature e i servizi, i parchi urbani, gli impianti tecnologici, i lotti e gli spazi inedificati interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria.
4. L'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato tiene conto delle strategie di riqualificazione e rigenerazione urbana, ivi inclusi gli obiettivi di soddisfacimento del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, laddove ciò contribuisca a qualificare il disegno dei margini urbani.
5. Non costituiscono territorio urbanizzato:
a) le aree rurali intercluse, che qualificano il contesto paesaggistico degli insediamenti di valore storico e artistico, o che presentano potenziale continuità ambientale e paesaggistica con le aree rurali periurbane, così come individuate dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica dei comuni, nel rispetto delle disposizioni del PIT;
b) l’edificato sparso o discontinuo e le relative aree di pertinenza.
6. Per i nuclei presenti nel territorio rurale si applica l’articolo 65.
7. Fermo restando quanto disposto dai commi 1 e 2, le trasformazioni non residenziali al di fuori del territorio urbanizzato, che comportino impegno di suolo non edificato, sono consentite esclusivamente con il procedimento di cui all’articolo 25, al fine di verificarne la sostenibilità per ambiti sovracomunali.
8. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, nuovi impegni di suolo a fini insediativi o infrastrutturali sono consentiti esclusivamente qualora non sussistano alternative di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti. Essi devono in ogni caso concorrere alla riqualificazione dei sistemi insediativi e degli assetti territoriali nel loro insieme, nonché alla prevenzione e al recupero del degrado ambientale e funzionale.
9. L’individuazione dei tracciati delle infrastrutture lineari persegue la massima coerenza possibile con le invarianti strutturali di cui all’articolo 5, come specificate dagli strumenti della pianificazione territoriale di cui all’articolo 10, comma 2.
10. I nuovi insediamenti, gli interventi di sostituzione dei tessuti insediativi e i mutamenti delle destinazioni d’uso che comportano aumento del fabbisogno di dotazioni pubbliche sono in ogni caso subordinati all’esistenza delle condizioni che garantiscono le prestazioni necessarie alla corretta riproduzione del patrimonio territoriale o alla contestuale realizzazione degli interventi necessari a tal fine. Sono comunque da garantire l’accesso ai servizi di interesse pubblico e le prestazioni dei servizi stessi. Sono, in ogni caso, assicurati:
a) la sicurezza idrogeologica;
b) l’approvvigionamento idrico e la depurazione delle acque;
c) la disponibilità dell’energia;
d) l’adeguata capacità delle infrastrutture di mobilità carrabile, pedonale e ciclabile e l’accessibilità al trasporto collettivo;
e) un’adeguata qualità degli insediamenti, con riferimento ai requisiti di cui all’articolo 60;
f) la gestione delle diverse tipologie di rifiuti.
Art. 5
Le invarianti strutturali
1. Per invarianti strutturali si intendono i caratteri specifici, i principi generativi e le regole che assicurano la tutela e la riproduzione delle componenti identitarie qualificative del patrimonio territoriale. Caratteri, principi e regole riguardano:
a) gli aspetti morfotipologici e paesaggistici del patrimonio territoriale;
b) le relazioni tra gli elementi costitutivi del patrimonio territoriale;
c) le regole generative, di utilizzazione, di manutenzione e di trasformazione del patrimonio territoriale che ne assicurano la persistenza.
2. L’individuazione delle invarianti strutturali riguarda l’intero territorio, comprese le sue parti degradate. Salvo espressa disciplina dello strumento della pianificazione territoriale, l’individuazione delle invarianti strutturali non costituisce un vincolo di non modificabilità del bene ma il riferimento per definire le condizioni di trasformabilità.
3. Il riconoscimento delle invarianti strutturali e la loro disciplina richiedono:
a) la rappresentazione dei caratteri che qualificano gli elementi e le relazioni costitutive di ciascuna invariante;
b) l’individuazione dei principi generativi e delle regole che ne hanno consentito la riproduzione nel tempo;
c) la valutazione dello stato di conservazione dell’invariante, la definizione delle azioni per mitigare o superare le criticità e per valorizzare le potenzialità d’uso e prestazionali.
Art. 6
Lo statuto del territorio
1. Lo statuto del territorio costituisce l’atto di riconoscimento identitario mediante il quale la comunità locale riconosce il proprio patrimonio territoriale e ne individua le regole di tutela, riproduzione e trasformazione.
2. Lo statuto del territorio comprende gli elementi che costituiscono il patrimonio territoriale ai sensi dell’articolo 3, e le invarianti strutturali di cui all’articolo 5.
3. Lo statuto del territorio, quale elemento fondativo e costitutivo per il governo del territorio, è formulato ad ogni livello di pianificazione territoriale, in coerenza con le funzioni proprie di ogni soggetto di cui all’articolo 8, mediante la partecipazione delle comunità interessate ai sensi dell’articolo 36.
4. Lo statuto del territorio costituisce il quadro di riferimento prescrittivo per le previsioni di trasformazione contenute negli atti di governo del territorio di cui agli articoli 10 e 11.
5. Lo statuto del territorio regionale contenuto nel PIT concorre alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio, ai sensi degli articoli 131, 135, 143 e 145 del Codice. Gli statuti della pianificazione provinciale e comunale si conformano allo statuto del territorio regionale, ai sensi dell’articolo 145, comma 4, del Codice.
Art. 7
Limitazioni alle facoltà di godimento dei beni compresi nello statuto del territorio
1. L’individuazione, nell’ambito dello statuto del territorio, delle invarianti strutturali, costituisce accertamento delle caratteristiche intrinseche e connaturali dei beni immobili in esso ricompresi. Le conseguenti limitazioni alle facoltà di godimento dei beni immobili, individuati sulla base dei principi stabiliti dalla legge statale, contenute nello statuto medesimo, non danno luogo ad alcun indennizzo.
CAPO I
Disposizioni transitorie e finali
Art. 222
Disposizioni transitorie generali e disposizioni specifiche per i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014(306)

Parole aggiunte con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 43.

2. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, il comune avvia il procedimento per la formazione del nuovo piano strutturale.
2 bis. Entro cinque anni dall'entrata (424)

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 58.

in vigore della presente legge, i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014, possono adottare (425)

Parole soppresse con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 58.

varianti al piano strutturale e al regolamento urbanistico che contengono anche previsioni di impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito dall'articolo 224, previo parere favorevole della conferenza di copianificazione di cui all'articolo 25. Le varianti adottate sono approvate entro la data del 30 giugno 2021 (455)

Il termine è differito con l.r. 30 dicembre 2020, n. 102, art. 4.

, a pena di decadenza e comunque a condizione che il comune avvii il procedimento del nuovo piano operativo prima dell'approvazione delle varianti medesime. (308)

Comma aggiunto con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 43.

(426)

Parole aggiunte con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 58.

2 ter. Per i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014, decorso il termine di cui al comma 2, non sono consentiti gli interventi di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b), b bis), f) e gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale incremento di volumetria complessiva, (514)

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 35.

fino a quando il comune non avvii il procedimento per la formazione del nuovo piano strutturale. Sono comunque ammessi gli interventi previsti nelle varianti approvate ai sensi del comma 2 bis, gli interventi edilizi consentiti alle aziende agricole, gli interventi previsti da piani attuativi approvati e convenzionati; sono altresì ammessi gli interventi convenzionati comunque denominati la cui convenzione sia stata sottoscritta entro il termine di cui al comma 2. (308)

Comma aggiunto con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 43.

Art. 223
Disposizioni transitorie relative agli atti di avvio del procedimento già effettuati ai sensi della l.r. 1/2005
1. Ferme restando le disposizioni di cui al presente capo, gli atti di avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 3 gennaio 2005, n, 1 (Norme per il governo del territorio), già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono validi anche ai sensi della presente legge.
Art. 224
Disposizioni transitorie per l’individuazione del perimetro del territorio urbanizzato
1. Nelle more della formazione dei nuovi strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica adeguati ai contenuti della presente legge, ai fini del perfezionamento degli strumenti della formazione delle varianti al piano strutturale, al regolamento urbanistico o ai piani regolatori generali (PRG) di cui al presente capo, nonché ai fini degli interventi di rigenerazione delle aree urbane degradate, di cui al titolo V, capo III, si considerano territorio urbanizzato le parti non individuate come aree a esclusiva o prevalente funzione agricola nei piani strutturali vigenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge, o, in assenza di tale individuazione, le aree a esclusiva o prevalente funzione agricola individuate dal PTC o dal PTCM.
Art. 225
Disposizioni transitorie per la pianificazione delle grandi strutture di vendita ai sensi della l.r. 52/2012
1. Alle conferenze di pianificazione di cui agli articoli 66 e 69 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di commercio per l’attuazione Sito esternodel Sito esternodecreto-legge 6 Sito esternodicembre 2011, n. 201 e Sito esternodel decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 . Modifiche alla l.r. 28/2005 e alla l.r. 1/2005 ) che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino già convocate si applicano le disposizioni della l.r. 52/2012 .
2. Ai fini della pianificazione delle grandi strutture di vendita, fino alla individuazione degli ambiti sovracomunali ai sensi dell’articolo 28, tali ambiti sono quelli indicati nella tabella di cui all’allegato B della presente legge, e corrispondenti a quelli già allegati alla l.r. 1/2005 .
Art. 226
Disposizioni transitorie per i piani complessi di intervento
1. Ai piani complessi di intervento che risultano adottati o approvati alla data di entrata in vigore della presente legge e alle loro varianti si applicano le disposizioni della l.r. 1/2005 . I termini di efficacia dei suddetti piani sono stabiliti ai sensi dell'articolo 57 della l.r. 1/2005 .
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì alle procedure per la formazione dei piani complessi di intervento, e relative varianti, finalizzate alla definizione dei contenuti e del dimensionamento del quadro previsionale strategico quinquennale del regolamento urbanistico qualora il relativo avviso pubblico, emesso ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 3/R (Regolamento di attuazione delle disposizioni del titolo V della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”), risulti antecedente all'entrata in vigore della presente legge.
Art. 227
Disposizioni transitorie per le varianti al piano strutturale, al regolamento urbanistico o al PRG adottate
1. Le varianti al piano strutturale, al regolamento urbanistico o al PRG che contengono previsioni di impegno di suolo non edificato all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito dall’articolo 224 e che, al momento dell’entrata in vigore della presente legge, risultano adottate, sono approvate con il procedimento di cui al titolo II, capo I, previo parere obbligatorio non vincolante della conferenza di copianificazione di cui all’articolo 25 cui partecipano la Regione, la provincia o la città metropolitana, e il comune.
Art. 228
Disposizioni transitorie per i comuni dotati di piano strutturale e di regolamento urbanistico approvati le cui previsioni risultano già scadute alla data del 27 novembre 2014(309)

Parole aggiunte con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 44.

1. Ove sia scaduta l'efficacia delle previsioni del regolamento urbanistico ai sensi dell'articolo 55, commi 5 e 6, della l.r. 1/2005 , nel caso in cui il comune abbia già avviato il procedimento per la formazione del nuovo regolamento urbanistico, può procedere ad integrare il quadro conoscitivo di tale strumento con l'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato ai sensi dell'articolo 224. Fino all'adozione del nuovo piano operativo e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, sono consentite le varianti di cui all’articolo 222, comma 2 bis,(310)

Parole così sostituite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 44.

nonché le varianti semplificate al piano strutturale e al regolamento urbanistico di cui agli articoli 29, 30, 31, comma 3 e 35.
2. Ove sia scaduta l'efficacia delle previsioni del regolamento urbanistico ai sensi dell'articolo 55, commi 5 e 6, della l.r. 1/2005 , nel caso in cui il comune avvii il procedimento del nuovo piano operativo dopo l'entrata in vigore della presente legge e comunque entro i tre anni successivi, procede all'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato ai sensi dell'articolo 224. Fino all'adozione del nuovo piano e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, sono consentite le varianti di cui all’articolo 222, comma 2 bis,(310)

Parole così sostituite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 44.

nonché le varianti semplificate al piano strutturale e al regolamento urbanistico di cui agli articoli 29, 30, 31, comma 3 e 35.
2 bis. Il termine per l'approvazione delle varianti di cui ai commi 1 e 2 è differito al 27 maggio 2018 qualora il comune rispetti entrambe le seguenti condizioni:
a) abbia adottato le varianti di cui ai commi 1 e 2 entro il termine di cui al medesimo comma 2,
b) avvii il procedimento del nuovo piano operativo prima dell'approvazione delle varianti medesime. (321)

Comma inserito con l.r. 5 dicembre 2017, n. 67, art. 1.

2 ter. Nei casi di cui al comma 2 bis, il termine del procedimento di formazione del piano operativo di cui all'articolo 96, comma 1, è ridotto a due anni. (321)

Comma inserito con l.r. 5 dicembre 2017, n. 67, art. 1.

2 quater. Il termine di due anni previsto al comma 2 ter si applica anche ai comuni che abbiano avviato il procedimento del nuovo piano operativo entro il termine di cui al comma 2, nel caso in cui si avvalgano del differimento di cui al comma 2 bis. (321)

Comma inserito con l.r. 5 dicembre 2017, n. 67, art. 1.

3. Decorsi tre anni dall'entrata in vigore(322)

Parola così sostituita con l.r. 5 dicembre 2017, n. 67, art. 1.

della presente legge non sono consentiti gli interventi di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b), b bis),(311)

Parola inserita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 44.

f) e gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale incremento di volumetria complessiva,(515)

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 36.

fino a quando il comune non adotti il nuovo piano strutturale o non avvii il procedimento di formazione del piano strutturale intercomunale, da concludersi entro tre anni,(183)

Parole inserite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 81.

oppure non adotti il piano operativo ai sensi dei commi 1 e 2. Sono comunque ammessi gli interventi previsti nelle varianti approvate ai sensi dei commi 1 e 2, gli interventi edilizi consentiti alle aziende agricole, gli interventi previsti da piani attuativi approvati e convenzionati, nonché gli interventi convenzionati comunque denominati la cui convenzione sia stata sottoscritta.
Art. 229
Disposizioni transitorie per i comuni dotati di regolamento urbanistico approvato e di un nuovo piano strutturale adottato
1. Il comune dotato, alla data di entrata in vigore della presente legge, di regolamento urbanistico approvato e di un nuovo piano strutturale adottato, approva il nuovo piano strutturale secondo il procedimento di cui alla l.r. 1/2005 . Il comune può adottare varianti al regolamento urbanistico e al nuovo piano strutturale che contengono previsioni di impegno di suolo non edificato all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito dall’articolo 224, fino al termine di efficacia delle previsioni di cui all’articolo 55, commi 5 e 6, della l.r. 1/2005 , previo parere favorevole della conferenza di copianificazione di cui all’articolo 25, cui partecipano la Regione, la provincia o la città metropolitana, e il comune.
2. Ove sia scaduta l'efficacia delle previsioni del regolamento urbanistico ai sensi dell'articolo 55, commi 5 e 6, della l.r. 1/2005, nel caso in cui il comune avvii il procedimento del nuovo piano operativo dopo l'entrata in vigore della presente legge e comunque entro i tre anni successivi, procede all'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato ai sensi dell'articolo 224. Fino all'adozione del nuovo piano e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, sono consentite le varianti di cui all’articolo 222, comma 2 bis(312)

Parole così sostituite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 45.

, nonché le varianti semplificate al piano strutturale e al regolamento urbanistico di cui agli articoli 29, 30, 31, comma 3, e 35.(184)

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 82.

2 bis. Il termine per l'approvazione delle varianti di cui al comma 2 (338)

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 74.

è differito al 27 maggio 2018 qualora il comune rispetti le seguenti condizioni:
a) abbia adottato le varianti di cui al comma 2 (338)

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 74.

entro il termine di cui al medesimo comma 2 (338)

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 74.

;
b) avvii il procedimento del nuovo piano operativo prima dell'approvazione delle varianti medesime. (323)

Comma inserito con l.r. 5 dicembre 2017, n. 67, art. 2.

2 ter. Nei casi di cui al comma 2 bis, il termine del procedimento di formazione del piano operativo di cui all'articolo 96 ,comma 1, è ridotto a due anni. (323)

Comma inserito con l.r. 5 dicembre 2017, n. 67, art. 2.

2 quater. Il termine di due anni previsto al comma 2 ter si applica anche ai comuni che abbiano avviato il procedimento del nuovo piano operativo entro il termine di cui al comma 2, nel caso in cui si avvalgano del differimento di cui al comma 2 bis. (323)

Comma inserito con l.r. 5 dicembre 2017, n. 67, art. 2.

3. Decorsi tre anni dall'entrata in vigore(324)

Parola così sostituita con l.r. 5 dicembre 2017, n. 67, art. 2.

della presente legge non sono consentiti gli interventi di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b), b bis),(313)

Parola inserita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 45.

f) e gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale incremento di volumetria complessiva,(516)

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 37.

fino a quando il comune non adotti il nuovo piano strutturale o non avvii il procedimento di formazione del piano strutturale intercomunale, da concludersi entro tre anni, oppure non adotti il piano operativo ai sensi del comma 2(338)

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 74.

. Sono comunque ammessi gli interventi previsti nelle varianti approvate ai sensi dei commi 1 e 2, gli interventi edilizi consentiti alle aziende agricole, gli interventi previsti da piani attuativi approvati e convenzionati, nonché gli interventi convenzionati comunque denominati la cui convenzione sia stata sottoscritta entro la scadenza delle previsioni di cui all’articolo 55, commi 5 e 6, della l.r. 1/2005.(184)

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 82.

Art. 230
Disposizioni transitorie per i comuni che hanno avviato il procedimento di VAS del regolamento urbanistico
1. I comuni che hanno avviato il procedimento di VAS del regolamento urbanistico ai sensi della l.r. 10/2010 e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano concluso le consultazioni della fase preliminare di cui all’articolo 23 della l.r. 10/2010 , adottano e approvano il regolamento urbanistico con i contenuti della l.r. 1/2005 , solo con riferimento al territorio urbanizzato così come definito dall’articolo 224. Gli eventuali crediti edilizi previsti si realizzano mediante piano attuativo nell’ambito del perimetro del territorio urbanizzato e sono soggetti a decadenza entro cinque anni dall’approvazione del regolamento urbanistico.
1 bis. Qualora il regolamento urbanistico sia stato adottato ai sensi del comma 1, e non sia stato approvato nei tre anni successivi, alla scadenza dell’efficacia delle misure salvaguardia contenute nel regolamento urbanistico adottato non sono consentiti gli interventi di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b), b bis), f) e gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale incremento di volumetria complessiva, (517)

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 38.

fino quando il comune non approvi il regolamento urbanistico medesimo oppure non adotti il nuovo piano strutturale o non avvii il procedimento di formazione del piano strutturale intercomunale. (331)

Comma inserito con l.r. 20 luglio 2018, n. 36, art. 3.

1 ter. Qualora il procedimento di VAS del regolamento urbanistico sia stato avviato ai sensi del comma 1, e il regolamento urbanistico non sia stato adottato alla data del 27 novembre 2019, scaduto tale termine non sono consentiti gli interventi di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b), b bis), f) e gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale incremento di volumetria complessiva, (517)

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 38.

fino a quando il comune non adotti il regolamento urbanistico medesimo, oppure non adotti il nuovo piano strutturale o non avvii il procedimento di formazione del piano strutturale intercomunale. Qualora il regolamento urbanistico sia adottato entro il termine di cui al presente comma ma non sia approvato nei tre anni successivi, alla scadenza dell’efficacia delle misure salvaguardia contenute nel regolamento urbanistico adottato, trova applicazione il comma 1 bis. (331)

Comma inserito con l.r. 20 luglio 2018, n. 36, art. 3.

2. Alla scadenza dell’efficacia delle previsioni del regolamento urbanistico di cui all’articolo 55, commi 5 e 6 della l.r. 1/2005 , il comune avvia il procedimento per la formazione del nuovo piano strutturale. Fino all’adozione del piano strutturale, il comune può adottare e approvare solo varianti semplificate al piano strutturale e al regolamento urbanistico di cui agli articoli 29, 30, 31 comma 3, e 35.
3. Fino all’adozione del nuovo piano strutturale di cui al comma 2, non sono consentiti gli interventi edilizi di cui all’articolo 134, comma 1, lettere a), b), b bis),(314)

Parola inserita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 46.

f) e gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale incremento di volumetria complessiva.(517

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 38.

) Sono ammessi gli interventi previsti nelle varianti approvate ai sensi del comma 2, gli interventi edilizi consentiti alle aziende agricole, gli interventi previsti da piani attuativi approvati e convenzionati, nonché gli interventi convenzionati comunque denominati la cui convenzione sia stata sottoscritta entro la scadenza delle previsioni di cui all’articolo 55, commi 5 e 6, della l.r. 1/2005 .
Art. 231
Disposizioni transitorie per i comuni dotati di regolamento urbanistico adottato
1. Il comune che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti dotato di regolamento urbanistico adottato procede alla sua approvazione nel rispetto delle disposizioni di cui alla l.r. 1/2005 . Nel quinquennio successivo all’approvazione del regolamento urbanistico, il comune può adottare varianti al piano strutturale e al regolamento urbanistico che contengono previsioni di impegno di suolo non edificato all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito dall’articolo 224, solo previo parere favorevole della conferenza di copianificazione di cui all’articolo 25, cui partecipano la Regione, la provincia o la città metropolitana e il comune, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 235.
2. Entro la scadenza dell’efficacia delle previsioni di cui all’articolo 55, commi 5 e 6, della l.r. 1/2005 , il comune avvia il procedimento per la formazione del nuovo piano strutturale elaborato nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge. Fino all’adozione del piano strutturale, il comune può adottare e approvare solo varianti semplificate di cui agli articoli 29, 30, 31 comma 3, e 35.
3. Fino all’adozione del nuovo piano strutturale di cui al comma 2 o fino all'avvio del procedimento di formazione del piano strutturale intercomunale(427)

Parole inserite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 59 .

, non sono consentiti gli interventi edilizi di cui all’articolo 134, comma 1, lettere a), b), b bis),(315)

Parola inserita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 47.

f) e gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale incremento di volumetria complessiva.(518)

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 39.

Sono ammessi gli interventi previsti dalle varianti approvate ai sensi del comma 2, gli interventi edilizi consentiti alle aziende agricole, gli interventi previsti da piani attuativi approvati e convenzionati, nonché gli interventi convenzionati comunque denominati la cui convenzione sia stata sottoscritta entro la scadenza delle previsioni di cui all’articolo 55, commi 5 e 6, della l.r. 1/2005 .
Art. 232
Disposizioni transitorie per i comuni dotati solo di piano strutturale approvato
1. Il comune che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti dotato di piano strutturale approvato ma privo del regolamento urbanistico ai sensi dell’articolo 55 della l.r.1/2005 , adotta il piano operativo di cui all’articolo 95, ove necessario in contestuale variante al piano strutturale, nel rispetto delle disposizioni della presente legge. L’individuazione del perimetro del territorio urbanizzato è effettuata ai sensi dell’articolo 224.
2. Fino all’adozione del piano operativo, il comune può formare solo varianti semplificate al piano strutturale e al PRG di cui agli articoli 29, 30, 31 comma 3, e 35.
3. Fino all’adozione del piano operativo, di cui al comma 2, non sono consentiti gli interventi edilizi di cui all’articolo 134, comma 1, lettere a), b), b bis),(316)

Parola inserita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 48.

f) e gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale incremento di volumetria complessiva.(519)

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 40.

Sono ammessi gli interventi previsti nelle varianti approvate ai sensi del comma 2, gli interventi edilizi consentiti alle aziende agricole, gli interventi previsti da piani attuativi approvati e convenzionati, nonché gli interventi convenzionati comunque denominati la cui convenzione sia stata sottoscritta prima dell’entrata in vigore della presente legge.
Art. 233
Disposizioni transitorie per i comuni dotati solo di piano strutturale adottato
1. Il comune che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti dotato di piano strutturale adottato ma privo di regolamento urbanistico ai sensi dell’articolo 55 della l.r. 1/2005 , procede all’approvazione del piano strutturale nel rispetto delle disposizioni di cui alla l.r. 1/2005 .
2. Il comune, a seguito dell’approvazione del piano strutturale di cui al comma 1, adotta il piano operativo, ove necessario in variante al piano strutturale nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.
3. Fino all’adozione del piano operativo, il comune può formare solo varianti semplificate al piano strutturale e al PRG di cui agli articoli 29, 30, 31 comma 3, e 35.
4. Fino all’adozione del piano operativo, non sono consentiti gli interventi edilizi di cui all’articolo 134, comma 1, lettere a), b), b bis),(317)

Parola inserita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 49.

f) e gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale incremento di volumetria complessiva.(520)

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 41.

Sono ammessi gli interventi previsti nelle varianti approvate ai sensi del comma 2, gli interventi edilizi consentiti alle aziende agricole, gli interventi previsti da piani attuativi che, al momento dell’entrata in vigore della presente legge, risultino approvati e convenzionati, nonché gli interventi convenzionati comunque denominati la cui convenzione sia stata sottoscritta prima dell’entrata in vigore della presente legge.
Art. 234
Disposizioni transitorie per i comuni privi di piano strutturale
1. Il comune che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti privo di piano strutturale adottato, procede alla sua adozione ed approvazione nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge. I comuni che hanno avviato il procedimento di formazione del piano strutturale da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge, possono procedere alla sua adozione e approvazione secondo le disposizioni della l.r. 1/2005 , inserendo in esso il perimetro del territorio urbanizzato di cui all’articolo 4 o, in alternativa, così come definito dall’articolo 224.
2. Il comune, a seguito dell’approvazione del piano strutturale di cui al comma 1, avvia il procedimento per la formazione del piano operativo.
3. Fino all’adozione del piano operativo di cui al comma 2, il comune può adottare solo varianti semplificate al piano strutturale e al PRG di cui agli articoli 29, 30, 31 comma 3, e 35.
4. Fino all’adozione del piano operativo non sono consentiti gli interventi edilizi di cui all’articolo 134, comma 1, lettere a), b), b bis),(318)

Parola inserita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 50.

f) e gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale incremento di volumetria complessiva.(521)

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 42.

Sono ammessi gli interventi previsti nelle varianti approvate ai sensi del comma 2, gli interventi edilizi consentiti alle aziende agricole, gli interventi previsti da piani attuativi che, al momento dell’entrata in vigore della presente legge, risultino approvati e convenzionati, nonché gli interventi convenzionati comunque denominati la cui convenzione sia stata sottoscritta prima dell’entrata in vigore della presente legge.
Art. 235
Disposizioni particolari per varianti al piano strutturale
1. La conferenza di copianificazione di cui all’articolo 25, valuta le proposte di variante al regolamento urbanistico di cui all’articolo 229, comma 1, e all’articolo 231, comma 1, verificando preliminarmente l’opportunità o meno di variare il piano strutturale.
Art. 235 bis
Disposizioni transitorie in caso di fusione di comuni(185)

Articolo inserito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 83.

1. In caso di fusione, i comuni possono prorogare, per una sola volta, i termini di efficacia delle previsioni di cui all'articolo 95, commi 9 e 11, contenute nei propri regolamenti urbanistici, per un periodo massimo di quattro (428)

Parola così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 60 .

anni che decorrono dall'avvenuta fusione.
2. La proroga è disposta dal comune fuso, con un unico atto, prima della scadenza del termine quinquennale degli strumenti medesimi.
Art. 236
Disposizioni transitorie per i piani di distribuzione e localizzazione delle funzioni
1. I piani di distribuzione e di localizzazione delle funzioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, mantengono efficacia fino alla scadenza delle previsioni di durata quinquennale del regolamento urbanistico di riferimento.
Art. 237
Disposizioni transitorie per l'approvazione dei piani regolatori portuali dei porti di interesse nazionale
1. Le varianti ai piani strutturali o ai piani operativi necessarie per l'approvazione dei piani regolatori portuali dei porti di interesse nazionale già adottate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvate entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della stessa. In caso di mancato rispetto di tale termine, la Giunta regionale attiva i poteri sostitutivi di cui all'articolo 44, comma 3.
Art. 238
Disposizioni particolari per opere pubbliche
1. Nei casi di cui agli articoli 222,(429)

Parola aggiunta con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 61.

228, 229, 230, 231, 232, 233 e 234 sono comunque ammesse varianti agli strumenti urbanistici generali per la previsione e la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico fuori dal perimetro del territorio urbanizzato, così come definito dall’articolo 224, previo parere favorevole, per le sole varianti relative alla previsione e alla realizzazione di opere di interesse pubblico, (569)

Parole aggiunte con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 27.

della conferenza di copianificazione di cui all’articolo 25.
2. Nei casi di cui agli articoli 222,(429)

Parola aggiunta con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 61.

228, 229, 230, 231, 232, 233 e 234, sono ammesse varianti agli strumenti urbanistici generali per la previsione e la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico all’interno del perimetro del territorio urbanizzato così come definito dall’articolo 224, diverse da quelle previste dall’articolo 30, con le procedure di cui al titolo II, capo I.
3. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 9, per quanto concerne le modalità di partecipazione all’adozione di atti di competenza statale.
Art. 239
Variazione dei piani relativi alle attività estrattive
1. Per la contestuale variazione del piano regionale delle attività estrattive (PRAE) di cui alla legge regionale 30 aprile 1980, n. 36 (Disciplina transitoria per la coltivazione di cave e torbiere), del piano regionale delle attività estrattive, di recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili (PRAER) o del piano delle attività estrattive di recupero delle aree escavate e riutilizzo dei residui recuperabili della provincia (PAERP) di cui alla legge regionale 3 novembre 1998, n. 78 (Testo Unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili) ove presente, e di uno o più strumenti della pianificazione territoriale, si può procedere mediante accordo di pianificazione ai sensi dell’articolo 41. E’ oggetto dell’accordo anche l’eventuale variante al PRG, al regolamento urbanistico o al piano operativo.
Art. 239 bis
Termine per l’approvazione dei piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane(330)

Articolo inserito con l.r. 20 luglio 2018, n. 36, art. 2.

1. I piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane di cui all'articolo 113, sono approvati entro la data del 5 giugno 2019.
1 bis. Il termine di cui al comma 1 è differito al 31 dicembre 2019 previo accordo con le autorità statali competenti. (339)

Comma inserito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 33.

2. Fino all'approvazione dei piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane e, comunque, non oltre il termine indicato al comma 1, trova applicazione la disciplina transitoria di cui all'Allegato 5, comma 10, della Disciplina del piano paesaggistico approvato con deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale “PIT” con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”).
Art. 240
Manufatti precari
1. Ai manufatti precari di cui agli articoli 7 e 8(186)

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 84.

del decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 5/R (Regolamento di attuazione del titolo IV, capo III “Il territorio rurale”, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”), eventualmente disciplinati negli strumenti urbanistici comunali, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 70. (187)

Parole soppresse con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 84.

Le disposizioni di cui all’articolo 70, comma 2, prevalgono su eventuali discipline comunali difformi.
Art. 240 bis
Disposizioni transitorie per i manufatti temporanei(188)

Articolo inserito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 85.

1. Fermo restando il rispetto del PIT, fino all’adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale di attuazione di cui all'articolo 84, la realizzazione dei manufatti di cui all’articolo 70, comma 3, lettera a), è consentita nelle aree in cui la disciplina comunale, in attuazione degli articoli 7 e 8 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 5/R (Regolamento di attuazione del titolo IV, capo III “Il territorio rurale”, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”), non vieti la realizzazione di tali manufatti.
2. Fermo restando il rispetto del PIT, fino all’adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale di attuazione di cui all'articolo 84, la realizzazione dei manufatti di cui all’articolo 70, comma 3, lettera b) è consentita nelle aree in cui la disciplina comunale non ponga limitazioni alla realizzazione di serre fisse al fine di assicurare la tutela di immobili ed aree di rilevante interesse paesaggistico o ambientale, in attuazione dell’articolo 53, comma 1 della l.r. 1/2005.
Art. 241
Disposizioni transitorie con riferimento alla superficie utile lorda per gli interventi di rigenerazione urbana(434)

Articolo abrogato con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 75.

Abrogato.
Art. 242
Disposizioni transitorie per gli interventi edilizi di cui agli articoli 78 e 79 della l.r. 1/2005
1. Le modifiche introdotte dalla presente legge alle categorie di intervento edilizio già previste dagli articoli 78 e 79 della l.r. 1/2005 non incidono sulla disciplina sostanziale degli interventi urbanistico-edilizi contenuta negli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e rilevano solo al fine dell’individuazione del titolo abilitativo necessario per la realizzazione degli interventi medesimi.
Art. 243
Disposizioni transitorie in materia di edilizia sostenibile
1. Fino all’approvazione delle linee guida regionali di cui all’articolo 219, si applicano le linee guida approvate con deliberazione della Giunta regionale 28 febbraio 2005, n. 322 (Approvazione delle istruzioni tecniche denominate “Linee guida per la valutazione della qualità energetica ed ambientale degli edifici in Toscana” ai sensi dell'art. 37, comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 ed in attuazione dell'azione B.13 del P.R.A.A. 2004-2006).
1 bis. Fino alla data di acquisto di efficacia delle linee guida regionali di cui all’articolo 219, la conformità del progetto alle linee guida per accedere agli incentivi di cui all’articolo 220 è certificata dal progettista con una relazione illustrativa da allegarsi alla richiesta di permesso di costruire o alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), redatta in sede di elaborazione del progetto esecutivo, e dal professionista abilitato con la certificazione di cui all’articolo 149, comma 1, alla ultimazione dei lavori. (453)

Comma aggiunto con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 79.

Art. 244
Disposizioni transitorie per le previsioni di grandi strutture di vendita contenute nel piano strutturale o nel PRG
1. Salvo quanto previsto al comma 4, fino all’adozione del nuovo piano strutturale con i contenuti della presente legge, le previsioni di grandi strutture di vendita contenute nel piano strutturale o nel PRG alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inefficaci fino allo svolgimento con esito positivo della conferenza di copianificazione di cui all’articolo 25.
2. Alla conferenza di copianificazione di cui al comma 1, partecipano la Regione, la provincia o la città metropolitana e il comune.
3. La conferenza di copianificazione verifica la sostenibilità territoriale a livello locale delle previsioni di cui al comma 1, sulla base dei criteri di cui all’articolo 26, comma 2.
4. Non sono soggette alla verifica della conferenza di copianificazione le previsioni di destinazioni d'uso per grandi strutture di vendita che al 29 settembre 2012, data di entrata in vigore della l.r. 52/2012 , risultano oggetto di piano attuativo approvato o di sua variante non comportante incremento della superficie di vendita.
Art. 245
Regolamenti emanati in attuazione della l.r. 1/2005
1. Fino all’entrata in vigore dei regolamenti di attuazione della presente legge, restano in vigore i seguenti regolamenti emanati in attuazione della l.r. 1/2005 :
a) decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 39/R (Regolamento di attuazione degli articoli 19 e 20, legge regionale 3 gennaio 2005, n, 1 “Norme per il governo del territorio”. Istituzione del garante della comunicazione e disciplina delle funzioni).
b) decreto del Presidente della Giunta regionale 2 febbraio 2007, n. 2/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 37, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio” - Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti);
c) decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 3/R (Regolamento di attuazione delle disposizioni del titolo V della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”);
d) decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 5/R (Regolamento di attuazione del titolo IV, capo III (Il territorio rurale), della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”);
e) decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 6/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 29, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio” - Disciplina del sistema informativo geografico regionale);
f) decreto del Presidente della Giunta regionale 9 luglio 2009, n. 36/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 117, commi 1 e 2, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”. Disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico);
g) decreto del Presidente della Giunta regionale 29 luglio 2009, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 37, comma 2, lettera g) e comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio” in materia di barriere architettoniche);
h) decreto del Presidente della Giunta regionale 25 ottobre 2011, n. 53/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio” in materia di indagini geologiche);
i) decreto del Presidente della Giunta regionale 22 ottobre 2012, n. 58/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera g) della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”. Verifiche nelle zone a bassa sismicità. Determinazione del campione da assoggettare a verifica);
l) decreto del Presidente della Giunta regionale 11 novembre 2013, n. 64/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 144 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio” in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio);
m) decreto del Presidente della Giunta regionale 18 dicembre 2013, n. 75/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 82, comma 15, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”. Abrogazione del regolamento approvato con D.P.G.R.T. 62/R/2005).
2. Con riferimento al regolamento di cui al comma 1, lettera l), restano fermi i termini di cui all’articolo 144, commi 2 e 3 della l.r. 1/2005 , per l’adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunali.
Art. 246
Disposizioni transitorie per gli interventi convenzionati
1. Ferme restando le limitazioni di cui al presente titolo, nelle more della formazione del piano operativo di cui all’articolo 95, sono valide ed efficaci le previsioni subordinate a progetti unitari convenzionati, comunque denominati, contenute negli strumenti comunali di pianificazione urbanistica vigenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge.
Art. 247
Poteri di deroga agli strumenti urbanistici generali approvati prima dell’entrata in vigore della l.r. 5/1995
1. I comuni dotati di strumenti urbanistici generali approvati prima dell’entrata in vigore della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio), oppure in applicazione del diritto transitorio in essa contenuto, possono esercitare i poteri di deroga ai suddetti strumenti esclusivamente per la realizzazione di interventi urgenti ammessi a finanziamento pubblico, finalizzati alla tutela della salute e dell’igiene pubblica, a recupero di condizioni di agibilità e accessibilità di infrastrutture e di edifici pubblici e privati, nonché alla salvaguardia dell’incolumità pubblica e privata, che si siano resi necessari in conseguenza di calamità naturali o catastrofi, o di eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo, rilevanti ai fini dell’attività di protezione civile.
2. I comuni dotati di piano strutturale e di regolamento urbanistico approvati ai sensi della l.r. 5/1995 o della l.r. 1/2005 esercitano i poteri di deroga ai sensi dell’articolo 97.
Art. 248
Disposizioni transitorie in materia di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili
1. Il Consiglio regionale definisce i criteri e le modalità di installazione di determinate tipologie di impianti nelle aree diverse dalle aree non idonee individuate ai sensi della legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 “Disposizioni in materia di energia” e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”), che costituiscono elemento per la valutazione positiva dei progetti nel rispetto della normativa statale.
2. Fino a nuovo provvedimento, mantiene efficacia la deliberazione del Consiglio regionale 11 febbraio 2013, n. 15 (Criteri e modalità di installazione degli impianti fotovoltaici a terra e degli impianti fotovoltaici posti su frangisole ai sensi dell’articolo 205 quater, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”).
Art. 249
Disposizioni transitorie per la delega della funzione relativa all'autorizzazione paesaggistica
1. Fino all'esercizio da parte della Regione della facoltà di delega della funzione relativa all’autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 151, resta in vigore la delega ai comuni singoli o associati di cui all'articolo 87, comma 1, della l.r. 1/2005 .
Art. 249 bis
Disposizioni transitorie in caso di nomina di commissione per il paesaggio in forma associata. Decadenza delle commissioni dei singoli comuni(320)

Articolo inserito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 52.

1. In caso di commissioni per il paesaggio di cui all’articolo 153 istituite in forma associata, l’ente locale provvede alla nomina dei componenti entro centoventi giorni dalla data di decorrenza dell’esercizio associato.
2. Fino alla nomina dei componenti delle commissioni per il paesaggio istituite in forma associata ai sensi del comma 1, continuano ad operare le singole commissioni comunali precedentemente nominate dai comuni per i territori di competenza. Dalla data di nomina dei membri della commissione per il paesaggio in forma associata cessano di operare le singole commissioni dei comuni; i rispettivi componenti decadono a tale data.
Art. 250
Disposizioni transitorie per gli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione
1. Fino all'approvazione delle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 184, comma 5, e di cui all'articolo 185, comma 4, si applicano le tabelle A1 (a, b), A2 (a, b), A3 (a, b), A4 (a, b), A5, B, C e D allegate alla l.r. 1/2005 .
Art. 251
Normativa applicabile
1. Ai sensi dell’Sito esternoarticolo 2, comma 3, del d.p.r. 380/2001 , a seguito dell'entrata in vigore del titolo VI della presente legge, non trova diretta applicazione nel territorio regionale la disciplina di dettaglio prevista dalle disposizioni legislative e regolamentari statali della parte I, titoli I, II e III dello stesso Sito esternod.p.r. 380/2001 .
Art. 252
Disposizioni transitorie per i piani strutturali intercomunali(189)

Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 86.

1. Ai piani strutturali intercomunali già adottati al momento dell'entrata in vigore del presente articolo si applicano gli articoli 23 e 24 vigenti prima dell'entrata in vigore della legge regionale 8 luglio 2016, n. 43 (Norme per il governo del territorio. Misure di semplificazione e adeguamento alla disciplina statale. Nuove previsioni per il territorio agricolo. Modifiche alla l.r. 65/2014, alla l.r. 5/2010 e alla l.r. 35/2011).
2. Nel caso di cui al comma 1 è fatta salva la facoltà delle amministrazioni competenti di dare luogo all'applicazione degli articoli 23 e 24 come modificati dalla l.r.43/2016.
3. Ai procedimenti di formazione dei piani strutturali intercomunali avviati al momento dell'entrata in vigore della l.r.43/2016, ferma restando la validità dell'atto di avvio e degli ulteriori atti già compiuti, si applicano gli articoli 23 e 24, come modificati dalla l.r.43/2016.
Art. 252 bis
Disposizioni transitorie per la nomina della commissione regionale per la valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive(19)

Articolo inserito con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 7.

1. In sede di prima applicazione, la commissione regionale per la valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive di cui all’articolo 153 bis ed il comitato consultivo di cui all’articolo 153 ter sono nominati entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo.
Art. 252 ter
Disposizioni particolari per interventi industriali, artigianali, commerciali al dettaglio, direzionali e di servizio e per le trasformazioni da parte dell’imprenditore agricolo(430)

Articolo aggiunto con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 62.

1. Ferme restando le disposizioni transitorie più favorevoli, nei casi di cui agli articoli 222, 228, 229, 230, 231, 232, 233 e 234, qualora il comune abbia già avviato il piano operativo o lo avvii contestualmente alla variante medesima, sono ammesse:
a) varianti agli strumenti urbanistici generali per interventi sul patrimonio edilizio esistente avente destinazione d'uso industriale, artigianale, commerciale al dettaglio, direzionale e di servizio, in contesti produttivi esistenti;
b) varianti agli strumenti urbanistici generali relativamente alla previsione di nuovi immobili aventi le destinazioni d'uso indicate alla lettera a), in contesti produttivi esistenti;
c) varianti agli strumenti urbanistici generali inerenti all’attuazione delle trasformazioni da parte dell’imprenditore agricolo contenute nel titolo IV, capo III, sezione II.
2. 2. Le varianti di cui al comma 1, lettera a), sono ammesse anche se comportanti il cambio di destinazione d'uso verso le categorie funzionali ivi indicate.
Art. 252 quater
Disposizioni particolari per il recepimento dei progetti di paesaggio negli strumenti urbanistici e per l’adeguamento al piano regionale cave(431)

Articolo inserito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 63.

1. Nei casi di cui agli articoli 222, 228, 229, 230, 231, 232, 233 e 234, sono ammesse le varianti agli strumenti urbanistici generali finalizzate:
a) al recepimento dei progetti di paesaggio di cui all'articolo 89, comma 2;
b) all’adeguamento al piano regionale cave (PRC), ai sensi dell’articolo 9 della l.r. 35/2015.
Art. 252 quinquies
Proroga dei termini di efficacia delle previsioni dei piani operativi e dei regolamenti urbanistici per i comuni in stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 29 ottobre 2023
1. I termini di efficacia delle previsioni di cui all’articolo 1 della legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 (Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all’emergenza sanitaria COVID-19), sono prorogati al 31 marzo 2024 per i comuni in stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 29 ottobre 2023. (526)

Articolo inserito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 10.

Art. 252 sexies
Disposizioni transitorie relative alle modifiche introdotte dalla l.r. 10/2024 (570)

Articolo inserito con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 29.

1. Le modifiche introdotte dagli articoli 1, 3, 4, 5 e 27 della legge regionale 18 marzo 2024, n. 10 (Semplificazioni procedurali in materia di conferenza di copianificazione e adeguamento alle modifiche apportate al d.p.r. 380/2001. Modifiche alla l.r. 65/2014), rispettivamente agli articoli 17, 23, 25, 34 e 238 della presente legge, si applicano ai procedimenti avviati dopo l’entrata in vigore di tale legge.
2. I procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore della l.r. 10/2024, si concludono secondo le disposizioni vigenti al momento del loro avvio.
3. Le modifiche introdotte dalla l.r. 10/2024 alle categorie di intervento edilizio previste dagli articoli 134 e 135 della presente legge non incidono sulla disciplina sostanziale degli interventi urbanistico-edilizi contenuta negli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della l.r. 10/2024 e rilevano solo, nel rispetto della normativa statale di riferimento, ai fini dell’individuazione del regime amministrativo necessario per la realizzazione degli interventi medesimi e dei provvedimenti sanzionatori di cui al titolo VII, capo II della presente legge, in caso di violazioni della disciplina urbanistica ed edilizia.

Note del Redattore:

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vedi Avviso di Rettifica, pubblicato sul BURT n. 54 del 14 novembre 2014.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 23 .

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Lettera così sostituita con l.r. 25 marzo 2015, n. 35, art. 61 .

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Note soppresse.

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Lettera prima inserita con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 2 , poi così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 10 .

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Comma così sostituito con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 2 .

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Nota soppressa.

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Numero così sostituito con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 3 .

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Periodo così sostituito con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 4 .

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Nota soppressa.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 233 del 21 ottobre 2015 , si è espressa dichiarando inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 25, 26 e 27 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 4 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 5 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 7 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 8 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 8 .

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Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 9 .

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 9 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 11 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 12 .

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 14 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 15 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 17 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 18 .

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 21 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 22 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 23 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 24 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 25 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 26 .

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Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 26 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 27 .

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Comma prima sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 28 ; poi così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 3 .

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 29 .

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Parola così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 30 .

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Note soppresse.

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Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 34 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 35 .

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Parola così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 35 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 36 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 37 .

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Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 38 .

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Parola così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 39 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 39 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 40 .

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 43 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 43 .

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Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 43 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 45 .

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Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 46 .

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Periodo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 47 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 48 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 50 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 51 .

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Parola così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 53 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 53 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 54 , poi così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13 .

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Lettera prima inserita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 54 ; poi sostituita con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 20 ; ed ora così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 70 .

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Nota soppressa.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 57 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 58 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 59 .

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 60 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 61 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 61 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 62 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 63 .

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Note soppresse.

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Comma prima sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 70 ; poi è così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 28 .

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Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 71 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 72 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 74 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 75 .

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 77 , poi così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 28 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 78 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 82 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 84 .

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 86 .

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 91, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2016, n. 91, art. 2 .

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Regolamento regionale 25 agosto 2016, n. 63/R , emanato con d.p.g.r. 25 agosto 2016, n. 63/R.

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Regolamento regionale 14 febbraio 2017, n. 4/R , emanato con d.p.g.r. 14 febbraio 2017, n. 4/R.

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Nota soppressa.

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Rubrica così sostituita con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 17 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 17 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 17 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 18 .

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Lettera prima sostituita con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 19 ; ed ora così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 69 .

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Regolamento regionale 5 luglio 2017, n. 32/R , emanato con d.p.g.r. 5 luglio 2017, n. 32/R.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Alinea e lettere così sostituite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 12.

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Rubrica così sostituita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 20.

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Rubrica così sostituita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 21.

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 35.

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con l.r. 5 dicembre 2017, n. 67, art. 1 .

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Parola così sostituita con l.r. 5 dicembre 2017, n. 67, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 68 .

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Parola così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 68 .

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 15 .

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Regolamento regionale 24 luglio 2018, n. 39/R , emanato con d.p.g.r. 24 luglio 2018, n. 39/R.

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Comma prima sostituito con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 70 ; poi abrogato con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 72 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 74 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 5 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 10 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 13 .

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Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 14 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 15 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 16 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 17 .

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Comma prima aggiunto con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 18 , ed ora così sostituito con con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 73.

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 19 .

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Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 20 .

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Punteggiatura così modificata con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 21 .

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 22 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 23 .

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Lettera così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 26 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 27 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 28 .

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Punteggiatura così modificata con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 28 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 29 .

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Nota soppressa.

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Comma inserito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 30 . Successivamente la Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 30, comma 5, della l.r. 69 del 2019, poi così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 31 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 31 .

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Nota abrogata.

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Lettera così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 31 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 31 .

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Lettera prima inserita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 12 , ed ora così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 31 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 33 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 3 4 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 3 6 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 3 7 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 3 8 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 3 9 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 4 2 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 43 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 4 4 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 45 .

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Comma prima sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 46 . Dopo che la Corte costituzionale , con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 46, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, di seguito comma così sostituito con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 51 , poi così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 26.

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Parola così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 51 .

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Punteggiatura così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 51 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 52 .

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Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 5 6 .

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Parola prima sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 5 7 ; poi così sostituita con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 26 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 5 8 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 60 .

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Comma prima inserito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 64 , poi così sostituito con l.r. 6 agosto 2021, n. 31, art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 64 .

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Articolo inserito con l.r. 2 3 dicembre 2019, n. 80 , art. 9 .

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Articolo così sostituito con l.r. 2 3 dicembre 2019, n. 80 , art. 1 1 .

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Parol a aggiunt a con l.r. 2 3 dicembre 2019, n. 80 , art. 12.

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Regolamento regionale 30 gennaio 2020, n. 5/R , emanato con d.p.g.r. 30 gennaio 2020, n. 5/R.

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Parola così corretta con Avviso di rettifica, pubblicato sul BURT n. 7 12 febbraio 2020.

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Regolamento regionale 6 marzo 2017, n. 7/R , emanato con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 7/R.

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In relazione ad alcune proroghe dei termini di efficacia, vedi legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 72. , poi così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 1

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 75.

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 76. Successivamente la Corte costituzionale , con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 37 della l.r 69 del 2019, limitatamente ai commi 3 e 4 del presente articolo, poi così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n.47 art. 21.

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Lettera così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 77.

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Regolamento 12 agosto 2020, n. 88/R , emanato con d.p.g.r. 12 agosto 2020, n. 88/R.

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Il termine è differito con l.r. 30 dicembre 2020, n. 102, art. 4 .

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Dopo che la Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 40, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, limitatamente all'introduzione del presente comma, il comma è abrogato con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 2 .

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, limitatamente all'introduzione dei commi 4 e 5 del presente articolo.

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Dopo che la Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, che introduceva anche questo comma, il comma è così sostituito con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 1 .

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Dopo che la Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, limitatamente all'introduzione dei commi 4 e 5 del presente articolo, di seguito comma così sostituito con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 3 .

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Periodo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 5 .

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Parola così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 6 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021 n. 47, art. 8 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 9 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art 12 .

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Lettera prima sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13 ; poi così sostituita con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 12 .

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Lettera prima sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13 ; poi così sostituita con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 12 .

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Lettera così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13 .

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Lettera così sostituta con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 14 .

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Lettera così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 15 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 16 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 22 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 23 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 24 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 27 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 30 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 31 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 32 .

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Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 33 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 34 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 35 .

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Parole così sostituite con l .r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 36 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 37 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 38 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 39 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 40 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 41 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 42 .

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Regolamento 19 gennaio 2022, n. 1/R , emanato con d.p.g.r. 19 gennaio 2022, n. 1/R.

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Comma prima aggiunto con l.r. 11 novembre 2022, n. 38, art. 11 ; poi così sostituito con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 4 .

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Lettera così sostituita con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 4 .

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Comma così sostituito con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 8 .

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Parole così sostituite con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 9 .

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Parole così sostituite con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 12 .

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Lettera così sostituita con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 13 .

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Parole così sostituite con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 16 .

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Lettera così sostituita con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 16 .

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Parole così sostituite con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 23 .

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Parole così sostituite con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 26 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.