Legge regionale 2 ottobre 2014, n. 58
Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura).
Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, dell' 8 ottobre 2014
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;
Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell’8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
Visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il


Vista la

Vista la legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura);
Considerato quanto segue:
1. Al fine di semplificare il sistema della programmazione locale si prevede la sostituzione dei piani provinciali con strumenti di attuazione più snelli, consistenti in atti di recepimento delle misure tecniche già individuate nel programma regionale agricolo forestale (PRAF);
2. Per qualificare ulteriormente il supporto tecnico scientifico si prevede la possibilità, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, di ricorrere a soggetti scientifici riconosciuti;
3. È necessario adeguare le definizioni della legge regionale alle sopravvenute disposizioni nazionali e dell’Unione europea; conseguentemente è necessario modificare le disposizioni relative alle modalità di esercizio delle varie tipologie di pesca per coordinarle con le nuove definizioni;
4. Al fine di dare attuazione alle disposizioni dell’


5. Per assicurare una migliore attuazione regolamentare delle disposizioni relative ai diversi modi di pesca, professionale, non professionale, subacquea e ricreativa, si prevede la possibilità che vengano emanati distinti regolamenti di attuazione. Al fine del coordinamento interno delle norme, con tale previsione, sono modificate anche le disposizioni transitorie.
6. Si è prevista, prima dell’avvio dell’attività di pescaturismo, una comunicazione da parte dell’imprenditore alla provincia, avente valore meramente informativo, in luogo della segnalazione certificata d’inizio attività. Ciò al fine di semplificare le procedure tenuto conto del fatto che l’abilitazione all’attività è data, all’imprenditore ittico munito di licenza di pesca, dall’autorizzazione all’imbarco di persone diverse dall’equipaggio rilasciata dall’autorità marittima;
7. È necessario intervenire sulle disposizioni relative alla disciplina del pescaturismo e dell’ittiturismo per adeguarle alle disposizioni previste dal

8. Al fine di recepire il complesso sistema sanzionatorio di cui al

9. È necessario apportare alcune modifiche al fine di aggiornare il testo e renderlo più coerente e più chiaro anche a seguito dell’entrata in vigore del regolamento (CE) 508/2014 che ha apportato modifiche alla definizione di “pesca costiera”;
Approva la presente legge
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.