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Legge regionale 2 ottobre 2014, n. 58

Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura).

Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, dell' 8 ottobre 2014

Art. 6
- Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 66/2005
1. L’articolo 9 della l.r. 66/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 9 - Commissione consultiva regionale della pesca e dell’acquacoltura
1. E’ istituita la commissione consultiva regionale della pesca e dell’acquacoltura, di seguito denominata commissione consultiva, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. La commissione consultiva esprime pareri su tematiche riguardanti la pesca e l’acquacoltura.
3. La commissione consultiva è composta da:
a) il dirigente del competente settore della Giunta regionale, che la presiede;
b) due componenti, in rappresentanza delle province costiere, designati congiuntamente dalle stesse;
c) un componente in rappresentanza delle province rimanenti designato
congiuntamente dalle stesse;
d) un componente in rappresentanza dell’Autorità portuale regionale di cui alla
legge regionale 28 maggio 2012, n. 23
(Istituzione dell’Autorità portuale regionale);
e) un componente in rappresentanza della Direzione marittima della Toscana-Livorno;
f) un componente in rappresentanza delle associazioni di categoria, come definite all’articolo 5,
comma 10, designato congiuntamente dalle stesse;
g) un componente in rappresentanza dell’ARPAT;
h) un componente in rappresentanza del Centro interuniversitario di biologia marina ed ecologia applicata di Livorno (CIBM).
4. La commissione consultiva, su richiesta della Regione, elabora proposte per la predisposizione nel PRAF degli interventi di incentivazione della pesca professionale e dell'acquacoltura ed esprime il parere per il riconoscimento del distretto di pesca e di acquacoltura.
5. Il funzionamento della commissione è disciplinato da un regolamento interno.
6. La partecipazione alla commissione consultiva è gratuita.
”.

Note del Redattore:

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Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 51.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.