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Legge regionale 2 ottobre 2014, n. 58

Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura).

Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, dell' 8 ottobre 2014

Art. 4
- Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 66/2005
1. L’articolo 5 della l.r. 66/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 5 - Definizioni
1. Ai fini della presente legge e dei suoi regolamenti attuativi valgono le definizioni indicate nel presente articolo.
2. La pesca professionale marittima è l’attività economica organizzata, svolta in ambienti marini o salmastri, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all’ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca.
3. Rientrano nelle attività di pesca professionale marittima il pescaturismo e l’ittiturismo, come disciplinate dal capo III, sezione I.
4. Sono attività connesse a quelle di pesca professionale marittima, purché non prevalenti ed effettuate dall’imprenditore mediante l’utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca ovvero di attrezzature o di risorse dell’impresa normalmente impiegate, le seguenti:
a) trasformazione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti della pesca, nonché le azioni di promozione e valorizzazione;
b) attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all’uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell’ambiente costiero.
5. L’acquacoltura è l’attività economica organizzata, esercitata professionalmente, diretta all’allevamento o alla coltura di organismi acquatici attraverso la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, in acque dolci, salmastre o marine.
6. Sono attività connesse all’acquacoltura le seguenti:
a) manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione, promozione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalle attività di cui alla lettera b);
b) fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’impresa normalmente impiegate nell’attività di acquacoltura esercitata, ivi comprese quelle di ospitalità, ricreative, didattiche e culturali, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi e delle risorse dell’acquacoltura, nonché alla valorizzazione degli aspetti socio – culturali delle imprese di acquacoltura, esercitate da imprenditori singoli o associati, attraverso l’utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell’imprenditore stesso;
c) attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all’uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell’ambiente costiero.
7. E’ imprenditore ittico:
a) il titolare di licenza di pesca che esercita professionalmente, in forma singola, associata o societaria, le attività di pesca professionale marittima di cui ai commi 2, 3 e 4;
b) l’acquacoltore che esercita, in forma singola o associate, le attività di cui ai commi 5 e 6;
c) le cooperative di imprenditori ittici e i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci oppure forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attività di pesca e di acquacoltura di cui, rispettivamente ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.
8. La pesca costiera è l’attività esercitata a fini economici:
a) da terra o avvalendosi di navi abilitate alla navigazione entro 6 miglia costa, denominata “pesca costiera locale”;
b) con imbarcazioni di lunghezza massima fuori tutto inferiore a 12 metri, che non utilizzano gli attrezzi da pesca trainati elencati nella tabella 3 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria, entro 12 miglia dalla costa, denominata pesca costiera artigianale;
c) con imbarcazioni a ciò abilitate entro 40 miglia dalla costa, denominata pesca costiera ravvicinata.
9. La pesca non professionale marittima sfrutta le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici, sportivi e scientifici. E’ esercitata senza fine di lucro mediante le seguenti modalità:
a) pesca ricreativa in mare: l'attività di cattura e prelievo esercitata nel tempo libero, senza fine di lucro;
b) pesca sportiva in mare: l’attività di pesca ricreativa effettuata durante le gare agonistiche;
c) pesca scientifica: l'attività di cattura e prelievo esercitata da soggetti abilitati a fini di studio e di ricerca scientifica applicata.
10. Per associazioni di categoria si intendono le associazioni rappresentative delle cooperative della pesca, le associazioni rappresentative degli acquacoltori, le associazioni rappresentative degli armatori, riconosciute a livello nazionale e operanti in Toscana.

Note del Redattore:

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Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 51.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.