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Legge regionale 2 ottobre 2014, n. 58

Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura).

Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, dell' 8 ottobre 2014

Art. 3
- Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 66/2005
1. L’articolo 4 della l.r. 66/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 4 - Supporto tecnico alla programmazione regionale
1. L'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) svolge, per il settore della pesca e dell'acquacoltura, le attività istituzionali previste nella carta dei servizi di cui all'
articolo 13 della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30
(Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT").
2. La Regione, per le attività a supporto della programmazione regionale, può avvalersi altresì di soggetti scientifici riconosciuti, che operano nel settore della pesca e dell’acquacoltura, individuati con le procedure di evidenza pubblica.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 51.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.