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Legge regionale 2 ottobre 2014, n. 58

Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura).

Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, dell' 8 ottobre 2014

Art. 2
a) attuano sul territorio di competenza le misure e le azioni del piano regionale agricolo forestale (PRAF) di cui alla
legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1
(Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e sviluppo rurale), nei limiti delle risorse loro rispettivamente destinate dal piano stesso;
”.

Note del Redattore:

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Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 51.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.