Legge regionale 2 ottobre 2014, n. 58
Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura).
Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, dell' 8 ottobre 2014
Art. 2
- Modifiche all’articolo 3 della l.r. 66/2005
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 66/2005 è sostituita dalla seguente:
“
a) attuano sul territorio di competenza le misure e le azioni del piano regionale agricolo forestale (PRAF) di cui alla
legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e sviluppo rurale), nei limiti delle risorse loro rispettivamente destinate dal piano stesso;
”.2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 66/2005 è abrogata.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.