Legge regionale 2 ottobre 2014, n. 58
Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura).
Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, dell' 8 ottobre 2014
Art. 14
- Sostituzione dell’articolo 17 sexies della l.r. 66/2005
1. L’articolo 17 sexies della l.r. 66/2005 è sostituito dal seguente:
“
Art. 17 sexies - Ittiturismo
1. Nelle attività di ittiturismo sono ricomprese le attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio–culturali delle imprese ittiche, esercitati da imprenditori singoli o associati, attraverso l’utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell’imprenditore stesso.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.