Legge regionale 2 ottobre 2014, n. 58
Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura).
Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, dell' 8 ottobre 2014
Art. 13
- Modifiche all’articolo 17 quater della l.r. 66/2005
1. Al comma 2 dell’articolo 17 quater della l.r. 66/2005 la parola “
sportiva
” è sostituita dalla seguente: “ricreativa
”.2. Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 17 quater della l.r. 66/2005 la parola “
sportiva
” è sostituita dalla seguente: “ricreativa
”.3. Il comma 4 dell’articolo 17 della l.r. 66/2005 è sostituito dal seguente:
“
4. Le unità adibite all'esercizio di pescaturismo sono obbligate a ricondurre nel porto di partenza i turisti imbarcati, oppure, in caso di necessità, in altro porto o area idonea all’ormeggio. Tale obbligo non sussiste qualora le attività di pescaturismo siano incluse in un pacchetto turistico o risultanti da un accordo scritto tra le parti conservato a bordo.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.