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Legge regionale 2 ottobre 2014, n. 58

Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura).

Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, dell' 8 ottobre 2014

Art. 13
1. Al comma 2 dell’articolo 17 quater della l.r. 66/2005 la parola “
sportiva
” è sostituita dalla seguente: “
ricreativa
”.
2. Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 17 quater della l.r. 66/2005 la parola “
sportiva
” è sostituita dalla seguente: “r
icreativa
”.
3. Il comma 4 dell’articolo 17 della l.r. 66/2005 è sostituito dal seguente:
4. Le unità adibite all'esercizio di pescaturismo sono obbligate a ricondurre nel porto di partenza i turisti imbarcati, oppure, in caso di necessità, in altro porto o area idonea all’ormeggio. Tale obbligo non sussiste qualora le attività di pescaturismo siano incluse in un pacchetto turistico o risultanti da un accordo scritto tra le parti conservato a bordo.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 51.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.