Legge regionale 2 ottobre 2014, n. 58
Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura).
Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, dell' 8 ottobre 2014
Art. 10
- Modifiche all’articolo 17 della l.r. 66/2005
1. Il comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 66/2005 è sostituito dal seguente:
“
1. Costituisce attività di pescaturismo l’imbarco di persone non facenti parte dell’equipaggio su navi da pesca a scopo turistico ricreativo
.”2. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 66/2005 la parola: “
sportiva
” è sostituita dalla seguente: “ricreativa
”.3. Dopo la lettera c) del comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 66/2005 è aggiunta la seguente:
“
c bis)la somministrazione di alimenti e bevande a bordo o a terra
.”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.