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Legge regionale 2 ottobre 2014, n. 58

Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura).

Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, dell' 8 ottobre 2014

Art. 10
1. Il comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 66/2005 è sostituito dal seguente:
1. Costituisce attività di pescaturismo l’imbarco di persone non facenti parte dell’equipaggio su navi da pesca a scopo turistico ricreativo
.”
2. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 66/2005 la parola: “
sportiva
” è sostituita dalla seguente: “
ricreativa
”.
c bis)la somministrazione di alimenti e bevande a bordo o a terra
.”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 51.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.