2014, 2015 e 2016, previa stipula di specifici accordi di programma con gli enti competenti alla realizzazione degli stessi
” sono sostituite dalle seguenti: “
2014 e 2015, previa stipula di specifici accordi con gli enti competenti per la loro progettazione definitiva ed esecutiva e successivi accordi di programma per la realizzazione degli stessi
3. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2 è destinata la spesa massima complessiva di euro 29.800.000,00 cui si fa fronte:
a) per euro 300.000,00 per l'anno 2014, con gli stanziamenti dell'UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese di investimento" del bilancio di previsione 2014;
b) per euro 29.500.000,00 per l'anno 2015, con gli stanziamenti dell'UPB 311 "Innovazione e
sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese di investimento" del bilancio di previsione 2015.
Vedi l.r. 16 aprile 2019, n. 19, art. 2 , che recita: “I commi 1 e 2 dell’articolo 5 bis della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l’anno 2015), sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2020.”.