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Legge regionale 26 giugno 2014, n. 34

Modifiche alla legge regionale 12 novembre 2013, n. 65 (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 "Recepimento Sito esternodella legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").

Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 4 luglio 2014





PREAMBOLO


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;


Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);


Vista la legge regionale 12 novembre 2013, n. 65 (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento Sito esternodella legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);


Vista la legge regionale 28 febbraio 2014, n. 10 (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 12 novembre 2013, n. 65 (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 "Recepimento Sito esternodella legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);


Considerato quanto segue:


1. In fase di prima attuazione della l.r. 65/2013 , sono emerse difficoltà interpretative ed applicative, così come possibili conflitti con la legislazione nazionale in materia, a fronte delle quali con la l.r. 10/2014 il termine di cui all'articolo 2, comma 1, della sopracitata l.r. 65/2013 , è stato prorogato dal 28 febbraio 2014 al 28 maggio 2014, anche al fine di valutare l'opportunità di inserire all'interno della proposta di legge n. 282 (Norme per il governo del territorio), un riordino complessivo della disciplina dei manufatti per l'esercizio della caccia da appostamento fisso;


2. Essendo la proposta di legge n. 282 ancora all'esame istruttorio del Consiglio regionale e ritenendo opportuno inserire in tale sede un riordino della disciplina dei manufatti per l'esercizio della caccia da appostamento fisso, si rende necessario, nelle more della sua approvazione, differire il termine di cui sopra dal 28 maggio 2014 al 31 dicembre 2014;


3. Al fine di consentire una rapida applicazione della disposizione contenuta nella presente legge è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


Art. 1
1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 12 novembre 2013, n. 65 (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento Sito esternodella legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della faune selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), è inserito il seguente:
Art. 2 bis - Differimento del termine di cui all'articolo 2
1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, è differito dal 28 maggio 2014 al 31 dicembre 2014.
”.
Art. 2
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.