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Legge regionale 26 giugno 2014, n. 34

Modifiche alla legge regionale 12 novembre 2013, n. 65 (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 "Recepimento Sito esternodella legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").

Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 4 luglio 2014

Art. 1
1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 12 novembre 2013, n. 65 (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento Sito esternodella legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della faune selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), è inserito il seguente:
Art. 2 bis - Differimento del termine di cui all'articolo 2
1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, è differito dal 28 maggio 2014 al 31 dicembre 2014.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.