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Legge regionale 15 aprile 2014, n. 22

Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana).

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, del 24 aprile 2014

Art. 8
1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 82 della l.r. 39/2000 le parole: “
e del comma 2
” sono soppresse.
2. Al numero 5) della lettera d) del comma 1 dell’articolo 82 della l.r. 39/2000 le parole: “
, e del comma 2
” sono soppresse.
a) pagamento di una somma minima di euro 1.033,00 e massima di euro 10.330,00 per le violazioni ai divieti di cui all’articolo 76, comma 1, lettera a), nei periodi a rischio, definiti ai sensi del comma 1, lettera b) e nelle aree di cui al comma 1, lettera b bis), dello stesso articolo.
”.
a bis) pagamento di una somma minima di euro 600,00 e massima di euro 3.600,00 per:
1) l’utilizzo da parte di un’impresa anche individuale, sul cantiere forestale per ogni unità di personale non in regola con le norme sulle condizioni di rilascio del tesserino di cui all’articolo 39, comma 4, lettera a), numero 8 bis); la sanzione è raddoppiata in caso di reiterazione delle violazioni;
2) l’utilizzo di una impresa non iscritta all’elenco di cui all’articolo 38 bis nei casi previsti dall’articolo 47, comma 6 ter; la sanzione è raddoppiata in caso di reiterazione delle violazioni;
”.
5. Dopo il numero 3) della lettera b) del comma 5 dell’articolo 82 è inserito il seguente:
3 bis) la mancata esibizione da parte dell’operatore forestale del tesserino prescritto dall’articolo 47, comma 6 quinquies;
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.