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Legge regionale 15 aprile 2014, n. 22

Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana).

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, del 24 aprile 2014

Art. 1
1. Il comma 3 dell’articolo 11 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), è sostituito dal seguente:
3. Qualora non sia possibile raggiungere l'accordo di cui al comma 2 o per le proprietà private di cui non siano individuabili o reperibili i proprietari, qualora sussistano gravi e riconosciuti processi di degrado, abbandono colturale o per motivi di pubblica utilità o incolumità, l'ente competente provvede a redigere un verbale di occupazione temporanea e a trasmetterlo al proprietario o possessore dei terreni, se noto, almeno sessanta giorni prima dell'inizio dei lavori. Il verbale identifica i terreni, lo stato in cui inizialmente si trovano e la durata presunta dell'occupazione.
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Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.